Sentenza 26 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2004, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNICAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1512/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 02/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Unicar ha impugnato, nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 24.11.00, la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata il 2.11.99, che, in parziale accoglimento dell'appello dell'Amm., l'aveva dichiarata decaduta dal diritto al rimborso del pagamento, effettuato il 28.6.91, della tassa annuale d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, e di conseguenza aveva ridotto da L. 17.500.000 a L. 14.000.000 il pagamento in suo favore.
La ricorrente sostiene che le andava riconosciuto anche il rimborso di detto pagamento atteso che: 1) immotivatamente la Corte di merito non aveva ritenuta provata la tempestiva ricezione della inerente istanza di rimborso, attestata dal visto di ricevimento apposto dall'Amm. sulla stessa, prodotta in 1^ grado (allg. 8), e depositata col presente ricorso;
2) che erroneamente la Corte di App. aveva ritenuto di natura recettizia tale istanza, la cui spedizione a mezzo racc. A.R. in data 22.2.94 aveva documentalmente provato. MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti, in relazione al 1^ ed assorbente motivo, si osserva che immotivatamente la Corte di merito non ha dato rilevanza alcuna alla circostanza che il ricevimento, in data 22.2.94, dell'istanza di rimborso del pagamento effettuato il 28.6.91, risulta dal visto di ricezione appostovi dall'Amministrazione.
Tale omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, impone la inerente cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sez. della Corte di App. di Venezia, affinché riesamini la questione tenendo conto del menzionato documento;
e decidendo anche in ordine alle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il 1^ motivo del ricorso, dichiara assorbito il 2^, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sez. della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004