Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA nome del Popolo Italiano Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev: SOC. dr. Ettore Mercurio Presidente R.G.n.17075/1999 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Cron.16730 dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Rep. dr. Natale Capitanio Consigliere Ud. 18.01.2002 dr. Giovanni Amoroso Consigliere he pronunciato la seguente SEN PENZA sul ricorso proposto da: (FE),Fondazione IL VA di Mirabello in persona del Presidente Don Ferdinando Gallerani, rappresentata e difesa dall'avv. Remo Bolognesi del Foro di Ferrara, come da procura speciale in calce al ricorso, e giusta delibera della Fondazione in data 30/6/99, elettivamente domiciliata in Roma alla via Ane po n. 46 presso lo studio dell'avv. Settimio Cor- bo, ricorrente;
CON TRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona 5 - 1- 5 2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresents to e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi e Fabio Fonzo, come da procure speciale 29.11.99 rep. n. 68875, notaio Blasi, e con i medesimi elettivamente domiciliato alla via della Frezza n. 17 in Roma presso l'Avvocatura centrale dell'I- stituto medesimo, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ferrara in data 8 giu mo 26 agosto 1999, n. 309/99, n. 1238/1998 R.G.A • •; udite la relezione delle cause Svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienze del 18 gennaio 2002; udito 1'svy. Remo Bolognesi per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'inam- missibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. ( V 1 1 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 10 ottobre 1996 l'Opera Pia IL VA, in persona del Presidente e lega- le rappresentante, premesso che, all'esito di un'indagine ispettiva, l'INPS, con verbale di accertamento del 30 maggio 1994, le aveva contestato di avere occupato irrego- larmente un certo numero di lavoratori con conseguenti o- missioni contributive%3B che i ricorsi presentati in sede amministrativa erano stati rigettati;
B che in data 31 marzo 1995 essa aveva presentato domanda di regolarizzazione ai sensi dell'art. 18 della L. 724/1994, senza peraltro rinun- ziare al contenzioso, conveniva in giudizio il predetto I- stituto per sentire annullare il verbale ispettivo con par- ticolare riferimento ai punti e) e f), con conseguente condanna. dell'Istituto a restituire quanto indebitamente percepito in sede di condono. L'Istituto convenuto si costituiva ritualmente nel giudizio di primo grado, opponendosi alla domanda avanzata da
contro
- parte di cui chiedeva la reiezione. Con sentenza n. 110/98, resa inter partes in data 14 - 16 aprile 1998, il Pretore di Ferrara dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse e compensava tra le parti le spese di lite. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Opera Pia IL VA chiedendo che, in riforma dell'impugnata 3 sentenza, venisse dichiarata l'ammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'INPS, con conseguente condanna dell'istituto appellato alla restituzione delle somme corri- sposte a titolo di condono pari a lire 80.869.920, oltre interessi dall'erogazione al saldo e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio l'Istituto appellato, opponendosi al gravame, di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Con sentenza in data 8 giugno - 26 agosto 1999 il Tribunale di Ferrara confermava la sentenza impugnata. funds Osservava il Tribunale che l'accoglimento della domanda di condono comportava il venir meno di ogni contestazione sul- l'esistenza del debito contributivo, privando di ogni effet- to l'eventuale riserva di accertamento negativo dello stesso;
che, anche diversamente opinando, neppure avrebbe potuto es- sere accolta la tesi difensiva sostenuta da parte attrice, di- fettando agli atti ogni elemento di prova circa il fondamento della pretesa restitutoria avanzata nei confronti dell'INPS. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 15 settembre 1999, la Fondazione IL VA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. - 4- Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 18 L. 724/94, la ricorrente deduce che tale legge nulla dispone, a proposito del condo- no previdenziale, dei suoi effetti rispetto al giudizio in corso della apponibilità o meno di una condizione alla re- golarizzazione;
che è stato ritenuto arbitrario esten- dere al condono previdenziale la stessa normativa prevista espressamente per il condono tributario%;B che la legge finan- ziaria del 199 art. 81 co. 9 prevede che "le clausole di ri- funds serva di ripetizione subordinata agli esiti del contenzioso per il riconoscimento del proprio debito, apposte alle doman- de di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modifi- cazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e precedenti prov- vedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento ne- gativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. "; che alla stregua di detta disposizione 81 co. 9 deve ri- tenersi superato il principio affermato da Cass. S.U. 15 maggio 1998 n. 4918. Con il secondo motivo la Fondazione ricorrente deduce che si è avvalsa nella gestione della pratica, della Circolare INPS con riferimento al m.s.g. dell'11.6.1993 a firma del direttore - 5 - regionale Emilia-Romagna dott. A Marzioli, che così recita- va al co. 2°:"Qualora, invece, l'azienda manifesti la volon- tà di insistere nel contenzioso, avendo ovviamente presen- tato la domanda (di condono) a titolo meramente cautela- tivo, il medesimo rimane valido, come peraltro confermato da alcune sentenze della Magistratura!! Con il terzo motivo, denunziando violazione art. 360 n. 3 c. p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1362, 1366, 1371 c.C., la ricorrente deduce che presupposto di tale affermazione è sempre la circo- lare INPS citata di cui al secondo motivo e l'uniformarsi ad essa della Fondazione;
che nella fattispecie concreta ricor- reva la comune intenzione delle parti di far luogo ad un paga- mento regolarizzante condizionato risolutivamente al (buon) esito del giudizio (1362 c.c.). Con il quarto motivo, denunziando violazione art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente motivazione circa numerosi punti della controversia prospettati dalle parti, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice perchè sancisca la validità della condizione risolutiva apposta al condono, e riesamini il merito della questione con riferimento alla natura del rapporto intratte- nuto dall'Opera Pia VA con i signori Scagliarini e Car- di per l'eventuale annullamento dei punti e) ed f) del verbale ispettivo, e la restituzione, sia pure senza interessi (alla 6. stregua della nuova legge) della somma di lire 80.969.920, che si assume indebitamente percepita%;B che l'assunto del re- sto è fondato nel merito alla stregua dell'ampio materiale probatorio prodotto in 1° grado (19 documenti), nonchè alla stregua della normativa prevista dalla L. 18 marzo 1993 n. 67 e in particolare all'art. 13 commi 2° e 3°%; che è inesatta l'affermazione del giudice d'appello che "difetta ogni ele- mento di prova circa il fondamento della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dell'INPS"; che la Fondazione VA, essendo 0.N.L.U.S. ex art. 10 D. Lgs. 4 dicembe 1977 n. 460, rien- tra pacificamente tra i soggetti di cui all'art. 13 L. 18 marzo 1993 n. 67. Osserva la Corte che i motivi di ricorso vanno congiuntamente trattati, in quanto tra loro connessi;
ed il ricorso è fonds to. Invero la legge finanziaria 1999 art. 81, comma 9°, prevede, come già si è osservato, che "le clausole di riserva di ripeti- zione subordinate agli esiti del contenzioso per il riconosci- mento del proprio debito, apposte alle domande di condono previ- denziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1977, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e precedenti provvedimenti di legge sempre in meteria di condono previdenziale, sono valide e non precludo- no la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito". Fertanto, a seguito della specifica nuova disciplina introdotta 7 - dall'art. 81, comma 9, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 - applicabile quale ius superveniens, anche ai giudizi in corso-,le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previden- ziale, presentate ai sensi dell'art. 4 d.l. 28 marzo 1997 n. 79, conv. in 1. 28 maggio 1997 n. 140, e di altre prece- denti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo (Cass. 8 giugno 1999 n. 5655). Sussistendo una domanda di condono previdenziale, fatta con riserva di ripetizione, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'esistenza o meno del debito contributivo, il che il Tribu- nale non ha fatto. Il Tribunale ha infatti erroneamante af- fermato che l'accoglimento della domanda di condono comporta- va il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, e si è poi limitato ad affermare che, anche di- versamente opinando, neppure avrebbe potuto essere accolta la tesi difensiva sostenuta da parte attrice, difettando agli atti ogni elemento di prova circa il fondamento della pretesa resti- -- 8 - tutoria avanzata nei confronti dell'INPS. la contestazione della ricorrente di detta A parte, infatti affermazione del Tribunale, sulla base delle argomentazioni prospettate con il quarto motivo di ricorso, dève osservar- si che l'affermazione del Tribunale è del tutto apodittica, e sfornita della benchè minima motivazione. Di tal che non può ritenersi che con tale affermazione il Tribunale abbia intesc pronunziarsi sull'esistenza del debito contributivo;
ed in ogni caso deve ritenersi il difetto di motivazione in ordine all'accertamento dell'esistenza del debito stesso. Il ricorso deve essere quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio ad altro iudice, indicato in dispositivo, che si atterrà al principio predetto (Cass. n. 5655 del 1999) in tema di condono fatto con riserva di ripeti- zione, ed accerterà l'esistenza o meno del debito contributivo, provvedendo altresì in ordine alle spese del giudizio di cassa- zione. F.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin- via alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2002. Il Presidente (dr. Ettore Mercy иже Il Consigliere estensore (dr. Donato figurelli)ApomptoFijmell % -9- ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-6-73 533