Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2006, n. 35880
CASS
Sentenza 20 settembre 2006

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Nel caso in cui l'avvertimento indicato di cui all'art. 415 bis cod.proc.pen. sia notificato in tempi diversi all'indagato ed al difensore, il termine di venti giorni previsto per l'esercizio delle facoltà indicate al comma terzo (presentazione di memorie, produzione di documenti, deposito della documentazione relativa ad investigazioni del difensore, richiesta di atti di indagine, ecc.) decorre per entrambi dall'ultima notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2006, n. 35880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35880
    Data del deposito : 20 settembre 2006

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