Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6511
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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La nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'intervallo lavorativo contrattualmente previsto. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso nel novembre 1995 ad un lavoratore mentre, durante la pausa contrattualmente prevista per il pranzo, si recava dalla propria postazione di lavoro agli spogliatoi per prelevare e consumare il pasto che aveva portato da casa, secondo quanto imposto dalla organizzazione aziendale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6511
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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