Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
La nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'intervallo lavorativo contrattualmente previsto. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso nel novembre 1995 ad un lavoratore mentre, durante la pausa contrattualmente prevista per il pranzo, si recava dalla propria postazione di lavoro agli spogliatoi per prelevare e consumare il pasto che aveva portato da casa, secondo quanto imposto dalla organizzazione aziendale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO GIOVANNI - Presidente -
Dott. DE RENZIS ALESSANDRO - Consigliere -
Dott. LA TERZA MAURA - Consigliere -
Dott. TOFFOLI SAVERIO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ZA AN, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Sergio Vacirca, presso il quale è elettivamente domiciliato, in via Flaminia n. 195 - Roma.
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Antonio Catania e Rita Raspanti, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi, in via IV Novembre n. 144 Roma.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 541 del 25/3/19998 - R.G. 9578/1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Sergio Vacirca;
Udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per delega dell'avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Brescia, depositato il 6 agosto 1997, NI ET, dipendente del "Banco Nazionale di Prova", conveniva in giudizio l'Inail, esponendo che in data 14 novembre 1995, all'inizio della pausa lavorativa contrattualmente prevista, mentre, nell'ambito dei locali aziendali, scendeva dalla scala che unisce il reparto agli spogliatoi (dove si era recato, come era consuetudine, per prelevare la colazione che aveva portato con se al mattino), era caduto, procurandosi "esiti di trauma del pollice destro con lesione del legamento collaterale ulnare".
Lamentava che l'Inail, in sede amministrativa, aveva rigettato la istanza di riconoscimento della prestazione richiesta, escludendo che l'evento denunciato fosse stato originato da causa o occasione di lavoro.
Chiedeva riconoscersi la indennizzabilità dell'infortunio. Il Pretore, con sentenza del 27 ottobre 1998, accoglieva la domanda. Sull'appello proposto dall'Inail, il Tribunale di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, in riforma della decisione pretorile, ha rigettato la domanda. A sostegno della decisione, il giudice del gravame, richiamando talune pronunce di questa Corte, ha osservato che l'infortunio può considerarsi indennizzabile solo quando, oltre ad essersi verificato nel luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro, sia collegabile alla attività lavorativa sulla base di un preciso nesso di derivazione eziologica, non essendo sufficiente un semplice collegamento marginale, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni di lavoro, e comunque strettamente connesso alla esecuzione della attività lavorativa o al perseguimento delle relative finalità. Ha rilevato che nel caso di specie si tratta di infortunio, che, in quanto derivante da spostamenti spaziali del lavoratore non collegati alla attività lavorativa, appare espressione di un rischio generico, e come tale non indennizzabile.
Avverso tale pronuncia NI ET propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, ed illustrato con successiva memoria. L'Inail resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, NI ET denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 2 e 4 del D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965, nonché illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione.
Il ricorrente afferma che erroneamente il giudice del gravame ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, della "occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965, ed ha ritenuto che l'infortunio denunciato non fosse pertanto indennizzabile, pur essendosi quest'ultimo verificato per effetto di una condotta connessa e collegata, sia pure indirettamente, allo svolgimento della attività lavorativa.
Il ricorso merita accoglimento.
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio è indennizzabile (secondo la previsione di cui all'art 2 del D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965) quando si sia verificato "in occasione di lavoro".
Deve al riguardo osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune ormai superate incertezze, appare univoca nel rilevare che il requisito della "occasione di lavoro" non riguarda necessariamente ed esclusivamente l'infortunio che avvenga durante lo svolgimento della attività lavorativa, ma implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento della attività lavorativa in modo diretto o indiretto, assumendo così il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio tutelato, che non è dunque solo quello insito nello svolgimento delle mansioni tipiche affidate, ma anche quello insito in attività accessorie o strumentali connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro, con il limite del c.d. "rischio elettivo" (vedi, fra le tante, Cass. n. 253 del 10 gennaio 2001; Cass. n. 14682 del 13 novembre 2000; Cass. n. 6431 del 17 maggio 2000; Cass. n. 4535 del 5 maggio 1998).
La pausa lavorativa, contrattualmente prevista, costituisce fase del rapporto di lavoro destinata al soddisfacimento di esigenze (di riposo e nutrizionali) funzionali, oltre che alla tutela della salute, altresì alla efficace prosecuzione pomeridiana della esecuzione della prestazione lavorativa.
I comportamenti che, in tale fase, il lavoratore assume, purché non siano espressione di una scelta abnorme ed arbitraria (tale da determinare una situazione di rischio elettivo) e purché conformi alle finalità dell'intervallo lavorativo, e quindi destinati all'effetto ripristinatorio delle energie lavorative, appaiono riferibili al rapporto di lavoro, quali attività connesse ed accessorie, e sono di conseguenza soggetti, nella esposizione a rischio che le stesse comportano, alla tutela assicurativa. Sulla base di tale interpretazione normativa va valutato, ai fini dell'accertamento della ricorrenza della "occasione di lavoro", e quindi della indennizzabilità dell'infortunio, il comportamento del ricorrente, il cui spostamento spaziale è avvenuto all'interno dell'azienda, allo scopo di prelevare e consumare il pasto portato da casa, nel corso dell'intervallo lavorativo contrattualmente previsto, con modalità imposte dalla organizzazione aziendale (assenza di ristoro o mensa aziendale;
collegamento attraverso una scala del reparto con gli spogliatoi, dove il lavoratore deve recarsi per riporre e prelevare le sue cose), e collegate alla previsione della prosecuzione pomeridiana della esecuzione delle prestazioni lavorative (che il ricorrente si accingeva a riprendere al termine della pausa lavorativa, ove non si fossè verificato l'infortunio denunciato).
Il giudice del gravame, nell'escludere nella specie la configurabilità di un infortunio indennizzabile, argomentando nei termini riportati nella parte espositiva della presente sentenza, si è discostato dai suddetti principi.
La sentenza impugnata va quindi cassata, e gli atti trasmessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Milano, che deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto:
"La nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento della attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo), e quindi anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi gli spostamenti spaziali che il lavoratore, nell'intervallo lavorativo contrattualmente previsto, compie all'interno dell'azienda (con il limite del rischio elettivo)." Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Cassa la impugnata sentenza;
Rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d'Appello di Milano;
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002