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Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2023, n. 31423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31423 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da La TO GI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Valerio Vianello Accorretti e avv. CE Sabatino, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 31423 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 10 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di GI La TO al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di cui al capo H (artt. 110, 112, comma 1 n.2, 56-629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 1 e 3 n.3, 416-bis.l. cod. pen. ai danni della ditta "De NI Tommaso- Impresa Costruzioni"). 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del La TO con due distinti atti con motivi sovrapponibili che possono essere esposti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., come segue: 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della ordinanza in relazione all'erroneo rigetto della eccezione di nullità della ordinanza genetica per il parziale e ritardato rilascio del materiale captativo in atti. Invero, l'Ufficio di Procura si è limitato a rilasciare quello relativo ai soli RIT n. 1247/2018 e 1265/2018 e non l'intero compendio captativo impedendo l'esplicazione della attività difensiva in relazione al proposto riesame ed allo stesso ricorso per cassazione. Sono illegittime a riguardo le motivazioni rese dal Tribunale in relazione alla prospettata esigenza difensiva di sottoporre a consulenza tecnica anche altre captazioni, non potendosi rimettere all'Ufficio di Procura le relative valutazioni. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inutilizzabilità del compendio captativo di cui ai RIT 1247/18 e 1265/18 posto a base della ritenuta gravità indiziaria in ragione della apparenza delle motivazioni poste a base dei relativi decreti autorizzativi riproduttive di mere clausole di stile. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità ai fini della gravità indiziaria delle dichiarazioni di CE De NI, rese in data 13 maggio 2020 e 1 luglio 2020, dovendosi retrodatare l'iscrizione del procedimento alla data del 12 settembre 2018 con riferimento alla conversazione in pari data in cui era designato il presunto contributo del ricorrente e del Surace alla vicenda sub H. Non appare, invero, rituale l'iscrizione del procedimento a mod. 45 in data 15/05/2020 ed il successivo inoltro per competenza distrettuale in data 28/10/2020 e l'iscrizione a carico di ignoti in data 14/12/2021 da parte dell'Ufficio di Procura di Catanzaro senza che risulti alcuna proroga a riguardo. In ogni caso, il Tribunale non ha speso alcuna parola sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni del De NI per violazione delle norme che regolano l'audizione di persona sottoposta ad indagine. 2 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione della norma penale in ordine alla presunta condotta concorsuale nella ipotizzata vicenda estorsiva. Non solo l'incontro tra il ricorrente ed il De NI fa riferimento ad una non meglio specificata ditta indicata dal La TO per fare i lavori - che solo a seguito del successivo colloquio del De NI con il suo avvocato si individuava - ma non vi è traccia alcuna del mandato conferito dal IP al La TO che, al momento in cui questi incontrava il De NI, era all'oscuro di tutto (v. conversazione del 12/09/2018 ore 13:55). Non si dà, inoltre, conto delle svolte deduzioni difensive volte a contestare la ricostruzione indiziaria secondo la memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale del Riesame. In ogni caso, si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del De NI che in ragione del suo coinvolgimento nell'indagine "Imponimento" e con riferimento all'appoggio fornito dalla consorteria alle sue candidature in cambio di denaro, doveva esser sentito con l'assistenza del difensore e, in ogni caso, doveva assumersene la inattendibilità trattandosi di un imprenditore colluso e, ancora, avendo falsamente indicato il La TO come un perfetto sconosciuto quando - invece - aveva avuto risalenti vincoli di amicizia con lo stesso. Di tanto il Tribunale non dà alcun conto. Si censura, infine, il difetto di motivazione in ordine alla aggravante mafiosa, mancando qualsivoglia argomentazione a riguardo. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari essendosi parificato il relativo regime a quello vigente in tema di partecipazione mafiosa e senza tenere conto della distanza temporale rispetto al fatto e l'assenza di rilievi penali prima e dopo il fatto oggetto della cautela, cosicché doveva essere apprezzata la possibilità di applicare la minore misura degli arresti domiciliari. 3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto. 2. Il primo motivo è infondato non essendo contestato che il compendio indiziario posto a base della richiesta cautelare riguardante la posizione del ricorrente sia quello compendiato nei due RIT rilasciati e in relazione ai quali la 3 difesa ha sviluppato senz'altro la propria posizione, rimanendo generica la dedotta violazione del diritto di difesa in relazione all'omesso rilascio delle fonie di tutto il compendio captativo riguardante il procedimento. 3. Il secondo motivo è genericamente proposto attraverso il mero rinvio al contenuto dei decreti allegati. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione alla pretesa retrodatazione, esclusa per la fattispecie in esame secondo il consolidato orientamento di legittimità che non può essere superato dalla richiamata novella legislativa secondo la quale, secondo l'art. 88-bis d. leg.vo n.150/2022, l'art. 335- quater cod. proc. pen. non si applica alla fattispecie in esame. 5. Il quarto motivo sulla gravità indiziaria è fondato per quanto di ragione. 5.1. Quanto alle questioni sulla inutílizzabilità delle dichiarazioni del De NI e sulla loro attendibilità, deve rilevarsi l'inammissibilità della prima questione solo genericamente prospettata e la infondatezza della seconda, che lambisce l'inammissibilità laddove prospetta una rivalutazione indiziaria, in relazione alla pertinente incensurabile risposta data dalla ordinanza (v. pg. 8). 5.2. Quanto allo specifico coinvolgimento del ricorrente va detto quanto segue. Secondo l'ipotesi accusatoria il tentativo estorsivo ai danni della ditta "De NI OM , alla quale sarebbe stata imposta una somma di denaro imprecisata (verosimilmente euro 40mila, più un'ulteriore somma di euro 20mila) avrebbe fatto capo a GO US che l'avrebbe gestita tramite AO IP e ID Surace;
in particolare - secondo l'editto accusatorio - il IP inviava al De NI l'attuale ricorrente per provvedere alla sua "messa a posto" e il La TO, in data antecedente e prossima al 12/9/2018, si era recato presso il De NI per proporgli di avvalersi, per quanto riguarda gli escavatori occorrenti per i lavori, di una ditta riconducibile a AO IP. Rileva il Collegio che - rispetto all'articolata ipotesi di accusa - il Tribunale giunge a confermare la sussistenza della gravità indiziaria individuando il ricorrente quale esecutore materiale del tentativo estorsivo in relazione alla proposta fatta al De NI di avvalersi di una ditta riconducibile al IP (v. pg.13 della ordinanza). La conclusione, tuttavia, si presta ad una duplice radicale censura. La prima riguarda l'omessa esplicitazione critica del relativo supporto indiziario dell'assunto accusatorio affidandosi la ordinanza ad una pretesa autoevidenza del compendio captativo che espone, senza considerare le deduzioni difensive a riguardo, e - segnatamente - in presenza di uno scarno riferimento al ricorrente ed alla sua condotta: la sola espressione del IP nella conversazione 4 con il Surace del 12.9.2018 secondo la quale "è arrivato GI ed ha detto che se la...che è apposto" si situa, come dedotto dalla difesa, in un contesto in cui gli stessi protagonisti della conversazione, pur parlando delle loro mire estorsive, mostrano di essere all'oscuro sul relativo approccio (v. anche la immediata reazione del Surace "ma a posto chi? I soldi dove sono?"). D'altra parte, il De NI, nelle sue dichiarazioni del 13.5.2020, parla solo della proposta del La TO di impiegare mezzi della impresa del IP nell'ambito dei lavori assegnati e la ordinanza non consente di apprezzare - e questa è la seconda censura - il collegamento di tale condotta con l'oggetto proprio della pretesa estorsiva tentativamente azionata, ovverossia le cospicue somme di denaro, mostrando semplicemente di addizionare quella a questa. Del resto è lo stesso Tribunale a considerare che le captazioni in corso di indagine non avevano consentito di acquisire dirette evidenze in merito al successivo evolversi dei fatti nello sviluppo della dinamica estorsiva, così deprivando di valenza giustificativa, a riguardo della ricostruzione indiziaria, i brani di captazione appena dopo richiamati riguardanti accordi a contenuto economico rispetto a lavori svolti in alcune tratte (v. pag. 12 della ordinanza). Pertanto, è apodittico l'affermato coinvolgimento del ricorrente nel tentativo estorsivo. Assorbita è, quindi, la questione sulla aggravante mafiosa, peraltro anch'essa apoditticamente affermata nei confronti del ricorrente. 6. Il quinto motivo sulle esigenze cautelari è assorbito. 7. Ritiene il Collegio che il radicale vizio rilevato in ordine alla gravità indiziaria conduce all'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e della ordinanza emessa in data 10.1.2023 da! Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, al quale consegue l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. 8. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 626 cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 10.1.2023, disponendo l'immediata liberazione di GI La TO se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 07/06/202 3 .
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Valerio Vianello Accorretti e avv. CE Sabatino, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 31423 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 10 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di GI La TO al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di cui al capo H (artt. 110, 112, comma 1 n.2, 56-629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 1 e 3 n.3, 416-bis.l. cod. pen. ai danni della ditta "De NI Tommaso- Impresa Costruzioni"). 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del La TO con due distinti atti con motivi sovrapponibili che possono essere esposti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., come segue: 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della ordinanza in relazione all'erroneo rigetto della eccezione di nullità della ordinanza genetica per il parziale e ritardato rilascio del materiale captativo in atti. Invero, l'Ufficio di Procura si è limitato a rilasciare quello relativo ai soli RIT n. 1247/2018 e 1265/2018 e non l'intero compendio captativo impedendo l'esplicazione della attività difensiva in relazione al proposto riesame ed allo stesso ricorso per cassazione. Sono illegittime a riguardo le motivazioni rese dal Tribunale in relazione alla prospettata esigenza difensiva di sottoporre a consulenza tecnica anche altre captazioni, non potendosi rimettere all'Ufficio di Procura le relative valutazioni. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inutilizzabilità del compendio captativo di cui ai RIT 1247/18 e 1265/18 posto a base della ritenuta gravità indiziaria in ragione della apparenza delle motivazioni poste a base dei relativi decreti autorizzativi riproduttive di mere clausole di stile. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità ai fini della gravità indiziaria delle dichiarazioni di CE De NI, rese in data 13 maggio 2020 e 1 luglio 2020, dovendosi retrodatare l'iscrizione del procedimento alla data del 12 settembre 2018 con riferimento alla conversazione in pari data in cui era designato il presunto contributo del ricorrente e del Surace alla vicenda sub H. Non appare, invero, rituale l'iscrizione del procedimento a mod. 45 in data 15/05/2020 ed il successivo inoltro per competenza distrettuale in data 28/10/2020 e l'iscrizione a carico di ignoti in data 14/12/2021 da parte dell'Ufficio di Procura di Catanzaro senza che risulti alcuna proroga a riguardo. In ogni caso, il Tribunale non ha speso alcuna parola sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni del De NI per violazione delle norme che regolano l'audizione di persona sottoposta ad indagine. 2 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione della norma penale in ordine alla presunta condotta concorsuale nella ipotizzata vicenda estorsiva. Non solo l'incontro tra il ricorrente ed il De NI fa riferimento ad una non meglio specificata ditta indicata dal La TO per fare i lavori - che solo a seguito del successivo colloquio del De NI con il suo avvocato si individuava - ma non vi è traccia alcuna del mandato conferito dal IP al La TO che, al momento in cui questi incontrava il De NI, era all'oscuro di tutto (v. conversazione del 12/09/2018 ore 13:55). Non si dà, inoltre, conto delle svolte deduzioni difensive volte a contestare la ricostruzione indiziaria secondo la memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale del Riesame. In ogni caso, si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del De NI che in ragione del suo coinvolgimento nell'indagine "Imponimento" e con riferimento all'appoggio fornito dalla consorteria alle sue candidature in cambio di denaro, doveva esser sentito con l'assistenza del difensore e, in ogni caso, doveva assumersene la inattendibilità trattandosi di un imprenditore colluso e, ancora, avendo falsamente indicato il La TO come un perfetto sconosciuto quando - invece - aveva avuto risalenti vincoli di amicizia con lo stesso. Di tanto il Tribunale non dà alcun conto. Si censura, infine, il difetto di motivazione in ordine alla aggravante mafiosa, mancando qualsivoglia argomentazione a riguardo. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari essendosi parificato il relativo regime a quello vigente in tema di partecipazione mafiosa e senza tenere conto della distanza temporale rispetto al fatto e l'assenza di rilievi penali prima e dopo il fatto oggetto della cautela, cosicché doveva essere apprezzata la possibilità di applicare la minore misura degli arresti domiciliari. 3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto. 2. Il primo motivo è infondato non essendo contestato che il compendio indiziario posto a base della richiesta cautelare riguardante la posizione del ricorrente sia quello compendiato nei due RIT rilasciati e in relazione ai quali la 3 difesa ha sviluppato senz'altro la propria posizione, rimanendo generica la dedotta violazione del diritto di difesa in relazione all'omesso rilascio delle fonie di tutto il compendio captativo riguardante il procedimento. 3. Il secondo motivo è genericamente proposto attraverso il mero rinvio al contenuto dei decreti allegati. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione alla pretesa retrodatazione, esclusa per la fattispecie in esame secondo il consolidato orientamento di legittimità che non può essere superato dalla richiamata novella legislativa secondo la quale, secondo l'art. 88-bis d. leg.vo n.150/2022, l'art. 335- quater cod. proc. pen. non si applica alla fattispecie in esame. 5. Il quarto motivo sulla gravità indiziaria è fondato per quanto di ragione. 5.1. Quanto alle questioni sulla inutílizzabilità delle dichiarazioni del De NI e sulla loro attendibilità, deve rilevarsi l'inammissibilità della prima questione solo genericamente prospettata e la infondatezza della seconda, che lambisce l'inammissibilità laddove prospetta una rivalutazione indiziaria, in relazione alla pertinente incensurabile risposta data dalla ordinanza (v. pg. 8). 5.2. Quanto allo specifico coinvolgimento del ricorrente va detto quanto segue. Secondo l'ipotesi accusatoria il tentativo estorsivo ai danni della ditta "De NI OM , alla quale sarebbe stata imposta una somma di denaro imprecisata (verosimilmente euro 40mila, più un'ulteriore somma di euro 20mila) avrebbe fatto capo a GO US che l'avrebbe gestita tramite AO IP e ID Surace;
in particolare - secondo l'editto accusatorio - il IP inviava al De NI l'attuale ricorrente per provvedere alla sua "messa a posto" e il La TO, in data antecedente e prossima al 12/9/2018, si era recato presso il De NI per proporgli di avvalersi, per quanto riguarda gli escavatori occorrenti per i lavori, di una ditta riconducibile a AO IP. Rileva il Collegio che - rispetto all'articolata ipotesi di accusa - il Tribunale giunge a confermare la sussistenza della gravità indiziaria individuando il ricorrente quale esecutore materiale del tentativo estorsivo in relazione alla proposta fatta al De NI di avvalersi di una ditta riconducibile al IP (v. pg.13 della ordinanza). La conclusione, tuttavia, si presta ad una duplice radicale censura. La prima riguarda l'omessa esplicitazione critica del relativo supporto indiziario dell'assunto accusatorio affidandosi la ordinanza ad una pretesa autoevidenza del compendio captativo che espone, senza considerare le deduzioni difensive a riguardo, e - segnatamente - in presenza di uno scarno riferimento al ricorrente ed alla sua condotta: la sola espressione del IP nella conversazione 4 con il Surace del 12.9.2018 secondo la quale "è arrivato GI ed ha detto che se la...che è apposto" si situa, come dedotto dalla difesa, in un contesto in cui gli stessi protagonisti della conversazione, pur parlando delle loro mire estorsive, mostrano di essere all'oscuro sul relativo approccio (v. anche la immediata reazione del Surace "ma a posto chi? I soldi dove sono?"). D'altra parte, il De NI, nelle sue dichiarazioni del 13.5.2020, parla solo della proposta del La TO di impiegare mezzi della impresa del IP nell'ambito dei lavori assegnati e la ordinanza non consente di apprezzare - e questa è la seconda censura - il collegamento di tale condotta con l'oggetto proprio della pretesa estorsiva tentativamente azionata, ovverossia le cospicue somme di denaro, mostrando semplicemente di addizionare quella a questa. Del resto è lo stesso Tribunale a considerare che le captazioni in corso di indagine non avevano consentito di acquisire dirette evidenze in merito al successivo evolversi dei fatti nello sviluppo della dinamica estorsiva, così deprivando di valenza giustificativa, a riguardo della ricostruzione indiziaria, i brani di captazione appena dopo richiamati riguardanti accordi a contenuto economico rispetto a lavori svolti in alcune tratte (v. pag. 12 della ordinanza). Pertanto, è apodittico l'affermato coinvolgimento del ricorrente nel tentativo estorsivo. Assorbita è, quindi, la questione sulla aggravante mafiosa, peraltro anch'essa apoditticamente affermata nei confronti del ricorrente. 6. Il quinto motivo sulle esigenze cautelari è assorbito. 7. Ritiene il Collegio che il radicale vizio rilevato in ordine alla gravità indiziaria conduce all'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e della ordinanza emessa in data 10.1.2023 da! Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, al quale consegue l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. 8. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 626 cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 10.1.2023, disponendo l'immediata liberazione di GI La TO se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 07/06/202 3 .