Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di reati societari, l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) e la sua improcedibilità per remissione di querela non comporta l'inapplicabilità della più lieve fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 cod. civ., considerato che tra quest'ultima previsione e quella di cui al summenzionato art. 2622 cod. civ. non sussiste un rapporto di alternatività, ma di sussidiarietà in virtù del quale - come emerge dalla clausola di riserva posta in apertura dell'art. 2621 cod. civ. "salvo quanto previsto dall'art. 2622" - la fattispecie contravvenzionale è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art. 2622 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 39896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39896 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI CO - Presidente - del 24/10/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1275
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 19926/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL FR, nato il [...],;
avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 324 c.p.p. in data 6/10.2.2006 dal Tribunale di Latina;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Sentito il Procuratore Generale, Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che chiede il rigetto del ricorso.
FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Latina, decidendo in sede di riesame del sequestro probatorio di documenti amministrativi e contabili - disposto con riferimento ai reati di cui agli artt. (A) 640 e 485 c.p.; (B) art. 2621 c.c.; (C) del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2; (D) art. 640 bis c.p. - in parziale accoglimento della richiesta dell'indagato FR EL, disponeva il dissequestro della documentazione contabile "inerente" la soc. Provess a r.l., con esclusione delle fatture emesse dalle società AT Di MA e IL TO, con riferimento alle quali confermava il provvedimento di sequestro.
A ragione della decisione il Tribunale osservava (con grafia a tratti difficilmente leggibile):
- che sussisteva il fumus dei reati ipotizzati dal Pubblico ministero e "segnatamente" dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e art. 2621 c.c., in quanto risultava "dalla informativa della Guardia di Finanza di Formia 11.1.2006, la necessità di svolgere opportuni accertamenti in merito alle fatture emesse dalle società AT Di MA e IL TO, per operazioni inesistenti, come denunciato da Di MA CO;
inoltre sempre dalla informativa della Guardia di finanza, la falsa comunicazione sociale riguardante i finanziamenti eseguiti dai soci negli anni 2000, 2001, 2003, di cui manca o è incompleta o falsa la documentazione, secondo quanto denunziato nella denunzia del Di MA, che ha dichiarato tali finanziamenti mai effettuati, come ha ulteriormente confermato il consulente del Di MA, da quest'ultimo nominato ex art. 2676 c.c.";
- "che conseguentemente" appariva "necessario il mantenimento del sequestro quanto alle già menzionate fatture, allo scopo di chiarire la situazione loro relativa, come è effettivamente enunciato dalla Guardia di Finanza, che si è riservata in merito alle stesse ulteriori e necessari accertamenti".
Della documentazione contabile disponeva invece il dissequestro, previa "formazione a cura del ricorrente di copia autentica della documentazione", in ragione delle esigenze della società. Ricorre il difensore dell'indagato Coviello chiedendo l'annullamento del)'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro limitatamente ai fatti ivi contestati ai capi A), B) e D).
Con il primo motivo denunzia il vizio di (omessa) motivazione con riferimento alla richiesta di revoca del sequestro per intervenuta remissione della querela. In particolare ad avviso del ricorrente il Tribunale non poteva limitarsi a disporre la restituzione della documentazione contabile per l'esigenza di non paralizzare l'attività gestionale dell'azienda, ma avrebbe dovuto prendere posizione sull'allegata causa di estinzione del reato. Con il secondo motivo denunzia la mancanza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del reato al capo B), la cui erronea riconduzione alla fattispecie dell'art. 2621 c.c. era stata oggetto di specifica deduzione con la richiesta di riesame, in particolare osservandosi che la fattispecie ipotizzabile era quella dell'art. 2622 c.c. punibile a querela, perché si trattava di condotte produttive di danno patrimoniale anche nei confronti della società.
Con il terzo motivo lamenta la mancanza di risposta in ordine alla richiesta di revoca del sequestro in riferimento al capo D), osservando che la documentazione offerta dimostrava che l'ingresso nella Proves del nuovo socio NT VE era regolare, avendo l'indagato, quale amministratore, richiesto autorizzazione in deroga ai sensi del D.M. 16 luglio 2004, n. 250, art. 21, concessa da Sviluppo Italia con provvedimento 28.10.2005, n. 50206, e che, in ogni caso, la perdita dei requisiti della Proves comportando unicamente la revoca delle agevolazioni concesse, aveva rilievo esclusivamente civilistico, non penale.
DIRITTO
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo (sopravvenuta remissione della querela) che esso attiene a fatto sopravvenuto al sequestro, valutabile in sede di revoca e dunque impropriamente prospettato in sede di riesame. E, come è stato ripetutamele affermato (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 2646 del 2000), "è erroneo ritenere che i due mezzi (riesame e appello) rispondano alla medesima esigenza, essendo ontologicamente l'uno destinato a far riconsiderare dal Tribunale i presupposti del provvedimento originariamente assunto dal giudice, l'altro a far valutare dal Tribunale il rigetto di una istanza fondata su elementi sopravvenuti nel corso delle indagini preliminari (o comunque dello sviluppo processuale successivo)" (negli stessi termini s'esprime Sez. U, Sentenza n. 29952 del 2004). Va peraltro rilevato" e la considerazione è assorbente, che la doglianza relativa alla remissione di querela appare, nell'economia del ricorso, funzionale all'altra, contenuta nel secondo motivo, relativa alla insussistenza dell'ipotesi di reato contestata con riferimento all'art. 2621 c.c.. Ma la censura muove da presupposti sbagliati.
Sostiene in buona sostanza il ricorrente che poiché la condotta contestata aveva prodotto danno, essa andava qualificata ai sensi dell'art. 2622 c.c.; la rimessione della querela imponeva di conseguenza di considerare estinto il reato contestato. Siffatta prospettazione presuppone una condizione d'alternatività tra la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. e quella di cui all'art.2622 c.c. che va invece esclusa sulla base di una corretta lettura delle due norme, rafforzata dall'espressa clausola contenuta nell'art. 2621 c.c., che fa "salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c.". Va dunque premessa un considerazione d'ordine generale sul rapporto tra le due fattispecie incriminatrici: non v'è dubbio, leggendone il testo, che la seconda si distingue dalla prima "per aggiunta" di talché la prima fattispecie è di necessario passaggio per la realizzazione della seconda, che s'atteggia in tal modo rispetto a quella a reato progressivo. Orbene - e a prescindere da ogni Considerazione d'ordine sistematico sulla idoneità del reato famulativo a riacquistare autonoma valenza penale ove venga a qualsiasi titolo meno la componente "aggiuntiva" che lo attraeva nella fattispecie complessa - se fosse vero che in presenza del "danno", l'astratta configurabilità dell'art. 2622 c.c. impedisce la punibilità ex art. 2621 c.c. anche ove manchi o sia rimessa la querela, la procedibilità a querela della fattispecie più grave di danno, assorbente a tutti gli effetti la meno grave di pericolo, e plurioffensiva, sarebbe sicuramente viziata da evidente e insanabile irragionevolezza.
Tuttavia proprio ad evitare che si potesse cosi opinare, e a chiarire che la fattispecie di danno comprende quella "base" di pericolo, ma che questa è destinata a rivivere in mancanza (originaria o per remissione) della condizione di procedibilità della seconda - che sussiste perciò tra le due norme un rapporto di sussidiarietà - il legislatore, su suggerimento delle Commissioni parlamentari, ha riscritto la clausola di riserva nella forma che figura attualmente in testa all'art. 2621 c.c.: per rendere in altri termini chiara l'applicabilità della fattispecie contravvenzionale anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non si può procedere per il reato di cui all'art. 2622 c.c., che interamente - vale la pena di ripeterlo - contiene l'altra ipotesi (come chiaramente emerge dalla stessa relazione al D.Lgs. n. 61 del 2002). E che questa sia l'interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza di questa Corte, emerge inequivocabilmente dal fatto che, pur senza affrontare ex professo il problema, Essa ha costantemente esaminato la sussistenza degli elementi dell'art. 2621 c.c. dopo aver dichiarato il difetto di querela in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. (cfr. tra molte Cass., sez. 5^, 8.5.2002, Torrenti). Infondato è infine anche il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata considerazione degli elementi evidenziati a dimostrazione dell'insussistenza del reato sub D). Il Tribunale ha difatti rilevato che "sussiste il fumus dei reati ipotizzati dal Pubblico ministero e segnatamente dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e art. 2621 c.c.", e ha poi provveduto, in accoglimento parziale dell'istanza di riesame, limitando il sequestro alle fatture ipotizzate riferibili ad operazioni inesistenti e disponendo il dissequestro e la restituzione della restante documentazione alla società dell'indagato, previa estrazione di copia a sue spese.
È dunque evidente che l'ordinanza impugnata ha confermato il sequestro probatorio con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui ai capi B (art. 2621 c.c.) e C (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2). E peraltro il punto del provvedimento che ha subordinato la restituzione della ulteriore documentazione all'estrazione di copia a spese dell'interessato non è oggetto di alcuna censura. Il ricorso deve perciò essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2006