Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 39896
CASS
Sentenza 24 ottobre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati societari, l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) e la sua improcedibilità per remissione di querela non comporta l'inapplicabilità della più lieve fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 cod. civ., considerato che tra quest'ultima previsione e quella di cui al summenzionato art. 2622 cod. civ. non sussiste un rapporto di alternatività, ma di sussidiarietà in virtù del quale - come emerge dalla clausola di riserva posta in apertura dell'art. 2621 cod. civ. "salvo quanto previsto dall'art. 2622" - la fattispecie contravvenzionale è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art. 2622 cod. civ..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 39896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39896
    Data del deposito : 24 ottobre 2006

    Testo completo