Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, lett. h), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come reflui industriali le acque meteoriche contaminate da idrocarburi provenienti da un distributore di carburanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 02/10/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2658
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 4219/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE LE N. IL 30/05/1971;
avverso la sentenza n. 626/2012 TRIBUNALE di CASTRO VILLARI, del 07/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. CELEBRANO Camillo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 7.5.2013 il Tribunale di Castrovillari - per quanto ancora interessa - ha condannato LE AE alla pena di giustizia ritenendolo responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 per avere, quale legale rappresentante della Megas srl,
effettuato scarichi di reflui industriali nel distributore carburanti "Esso" sito in Morano Calabro contrada Mangioppo senza la prescritta autorizzazione, con dispersione nel suolo delle acque contaminate degli idrocarburi, tali dovendosi qualificare le acque meteoriche contaminate.
Il Tribunale calabrese ha motivato rilevando, sulla scorta della deposizione dei verbalizzanti e dei rilievi fotografici da essi eseguiti, che la fattispecie trovava la sua disciplina nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h) perché le acque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento non potevano essere considerate come acque meteoriche di dilavamento, bensì reflui industriali.
2. Contro questa decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'inosservanza dell'art. 74, lett. h) e lett. f) in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137. Osserva in particolare che la definizione di "acque reflue industriali" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h), introdotta dal D.Lgs. n. 4 del 2008 corrisponde a quella di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 2, lett. h), sicché deve ritenersi che le acque meteoriche di dilavamento andrebbero escluse dalla nozione di scarico anche quando esse hanno raccolto sostanze inquinanti provenienti da insediamenti produttivi. Osserva che, secondo il citato art. 74 lett. h), per acque reflue industriali si intendono le acque reflue "scaricate" (e non più quelle "provenienti") da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diversi dalle acque meteoriche di dilavamento. Richiama la Relazione di accompagnamento alla modifica normativa che ripropone in forma più chiara e netta la distinzione tra acque di scarico e rifiuti liquidi.
Richiama altresì l'art. 74, lett. ff) che, nel definire lo scarico, richiede un'immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collegamento senza soluzione di continuità tra il ciclo della produzione del refluo e il corpo ricettore del refluo (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria). Pertanto, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie l'assenza di una conduttura che convogliasse le acque meteoriche di dilavamento impediva di poter configurare uno scarico, potendosi al più configurare l'ipotesi di abbandono di rifiuti liquidi.
2.2. Col secondo motivo il LE deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova: rileva in proposito che dalla deposizione del verbalizzante VE EP (di cui riporta il contenuto) non risultava che le acque meteoriche, andandosi ad amalgamare con gli oli e i residui di carburante presenti sul piazzale, inquinassero il terreno circostante all'impianto; osserva inoltre che le fotografie prodotte rappresentavano solo la presenza di macchie in alcuni punti del piazzale anche distanti dalle colonnine di distribuzione per cui non può sicuramente sostenersi che si tratti di "sostanze oleose o residui di carburante" e quindi di sostanze inquinanti connesse alla attività di impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il tema che viene sottoposto alla Corte investe il concetto di scarichi di reflui industriali ed in particolare l'incidenza delle acque meteoriche che raccolgono sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali o commerciali (nel caso di specie, trattasi di una stazione di servizio per rifornimento di carburante, così come accertato nel giudizio di merito).
Come già osservato da questa Corte (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 2867 del 30/10/2013 Ud. dep. 22/01/2014 Rv. 258378) nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si fa cenno alle "acque meteoriche di dilavamento"
nella Sezione 2^, Parte 3, che è dedicata alla "Tutela delle acque dall'inquinamento", ma non si fornisce una specifica definizione delle stesse che indirettamente, e in negativo, viene data nell'art. 74. In tale disposizione, dedicata alle definizioni, "le acque meteoriche di dilavamento" non sono definite in modo diretto nel loro contenuto, ma citate nella definizione di un'altra tipologia di acque, e cioè dei reflui industriali (lett. h), allo scopo di delimitarne in negativo il significato. L'art. 74 cit., infatti dispone, alla lett. g), che si intendono per "acque reflue domestiche", le "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche", ed alla lett. h) che si intendono per "acque reflue industriali" "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". L'art. 74 cit., pertanto, pur non fornendo una diretta definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali e, quindi, non assimilabili a quest'ultime. La suddetta formulazione dell'art. 74 è quella risultante dalla modifica operata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 1, modifica con la quale è stato escluso il riferimento qualitativo alla tipologia delle due acque. E difatti il previgente testo dell'art. 74, lett. h), stabiliva invece che si intendono per "acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento".
La definizione contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h), prima della modifica della modifica apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 art. 2 comma 1 come la precedente di cui al nel regime del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, escludeva dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, ma precisava che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali "non connessi" con quelli impiegati nello stabilimento. Si riteneva perciò che quando le acque meteoriche fossero, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non dovessero più essere considerate come "acque meteoriche di dilavamento", con la conseguenza che dovevano essere considerate reflui industriali (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 33839 del 2007). Oggi, la nuova formulazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h), ha escluso ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque ed ha eliminato l'inciso "intendendosi per tali (cioè acque meteoriche di dilavamento, ndr) anche quelle venute in contatto con sostanze...non connesse con le attività esercitate nello stabilimento".
La recente pronuncia di questa sezione, sopra richiamata, ed invocata dal ricorrente sostegno della propria tesi difensiva (Sez. 3^, Sentenza n. 2867 del 30/10/2013 Ud. dep. 22/01/2014 Rv. 258378 cit.), fa discendere dalla eliminazione di tale inciso l'impossibilità di assimilare sotto un profilo qualitativo i reflui industriali e le acque meteoriche di dilavamento ed in particolare l'impossibilità di ritenere che le acque meteoriche di dilavamento, una volta venute a contatto con materiali o sostanze connesse all'attività esercitata nello stabilimento, possano essere assimilate ai reflui industriali. Il Collegio ritiene di sottoporre a revisione una tale impostazione perché, a ben vedere, l'eliminazione dell'inciso, frutto di una precisa scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l'intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento: l'eliminazione dell'inciso, insomma, non ha affatto ampliato il concetto di "acque meteoriche di dilavamento", ma, al contrario, lo ha ristretto in un'ottica di maggior rigore, nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle reflue industriali o quelle reflue domestiche. Oggi, pertanto, le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, per espressa volontà di legge.
Va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 33839 del 2007 cit.). Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.
Una tale impostazione esclude logicamente ogni interferenza con la competenza regionale fissata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 113, perché essa ha ad oggetto, per espresso dettato normativo le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio di aree esterne.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, sulla scorta delle deposizioni dei verbalizzanti e delle fotografie, l'inquinamento del terreno circostante l'impianto per effetto delle acque meteoriche di dilavamento che si andavano ad amalgamare con gli oli e i residui di carburante presenti sul piazzale, escludendo con certezza che le macchie ritratte potessero essere provocate dalla perdita di olio da parte di eventuali auto in sosta presso il distributore. L'inquinamento del suolo mediante dispersione delle acque contaminate non può porsi in discussione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015