Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2002, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Aula B 04 8 84/ 02 RE PUBB LICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA D I CASSAZIONE Lavoro LA CORTE R.G.n.9216/99 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 11046 Dott. Vincenzo Mileo Presidente- Rep. " IO Prestipino -Consigliere Rel. Ud. 3.12.2001 " IO GE " RL D'IN " IE ET " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN IO, elett.te dom.to in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Prof. Arturo Maresca, che unitamente all'Avv. Pierluigi B iocchi lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione. - Ricorrente 4700
contro
S.p.a. POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Plinio n. 21, presso lo studio del Prof. Avv. Luigi Fiorillo, che unitamente al Prof. Avv. Roberto Pessi la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1290 del 23.1.1999 (R.G. n. 2639/97). Udita nella pubblica udienza del 3.12.2001 la relazione Consigliere Relatore Dott.della causa svolta dal IO Prestipino;
Sentiti l'Avv. Patrizia Mittiga Zandri, per delega dell'Avv. Maresca, per il ricorrente e l'Avv. Luigi Fiorillo per la controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 12 dicembre 1996 IO EN conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bergamo l'Ente Poste Italiane (successivamente trasformato in azioni) ed esponeva che, essendo stato società per assunto dall'Ente il 12 febbraio 1996 con contratto di lavoro a tempo determinato e con patto di prova, senza peraltro che fosse stata osservata la forma scritta, il 29 febbraio 1996 aveva ricevuto la comunicazione di recesso per mancato superamento della prova. Il 2 ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa alla apposizione del termine e al patto di prova, con tutte le conseguenze previste dalla legge. Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 9 luglio 1997 il Pretore, in accoglimento della domanda, dichiarava la nullità delle clausole contrattuali relative alla previsione sia del termine che del periodo di prova e, ritenuta l'avvenuta trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, disponendo la reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro e condannando l'ente convenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi obbligatori previsti dalla legge dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Questa pronuncia, impugnata dalla società Poste Italiane, veniva riformata dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 23 gennaio 1999, con la quale la domanda proposta dal EN veniva rigettata. Il Tribunale osservava che dal documento prodotto giudizio dall'Ente appellante nonché dalla in dichiarazione rilasciata dal lavoratore nel corso del libero interrogatorio reso nel giudizio di primo grado si desumeva che il EN il 12 febbraio 1996, giorno in cui aveva avuto inizio il rapporto, aveva regolarmente sottoscritto il contratto di lavoro con patto di prova, dato che, sebbene il medesimo avesse sostenuto di avere sottoscritto un documento contenente soltanto una comunicazione interna dell'ente postale e non esprimente alcuna dichiarazione di volontà in ordine al contratto di lavoro, doveva ritenersi che proprio il 12 febbraio 1996 fosse stato sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato con patto di prova. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EN, che ha dedotto un unico motivo. Ha resistito con controricorso la società Poste Italiane. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso il EN denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2096 e 2725 c.c., oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un duplice errore, non avendo considerato, da un lato, che l'esistenza del contratto di lavoro a termine con patto di prova, richiedente la forma scritta, non può essere dimostrata con mezzi probatori diversi dalla scrittura e, dall'altro, che la decisione finale, essendo il contratto risultante dal documento acquisito alla causa privo di data, è stata ricavata facendo ricorso a mere illazioni e senza tenere conto che era stata assunta indell'unica testimonianza giudizio. Il motivo è privo di fondamento. In primo luogo, se è vero che, a norma dell'art. 2096 c.c. e per costante giurisprudenza, il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro subordinato deve essere redatto per iscritto, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito formale, richiesto ad substantiam, comporta la nullità assoluta della assunzione in prova (v. da ultimo Cass. 14 aprile 2001 n. 5591 e in precedenza, come espressione di un indirizzo risalente nel tempo, Cass. Sez. Un. 9 marzo 1983 n. 1756), è altrettanto vero che nel caso in esame il Tribunale ha accertato, in base al documento prodotto in giudizio dalla società resistente, che il contratto di lavoro a tempo determinato e con patto di prova era stato sottoscritto da entrambe le parti. Per quanto concerne questo specifico aspetto, quindi, non può essere recepita la censura formulata dal 5 ricorrente, anche con riferimento al denunciato vizio di motivazione, dato che il giudice di appello, con motivazione esente da qualsiasi errore di diritto, ha esaminato tutte le risultanze probatorie raccolte nel giudizio di primo grado, ivi compresa la deposizione testimoniale, avendo osservato che la teste aveva dichiarato di non sapere nulla del contratto "perché la pratica veniva fatta a Milano", Quanto alla censura relativa alla data, va rilevato che nel ricorso per cassazione il EN, dopo avere sostanzialmente ammesso di avere sottoscritto il contratto di assunzione al lavoro con il patto di prova in base al rilievo che "in atti risulta allegato - solamente un contratto di assunzione a termine con patto di prova mancante di data" non deduce che la sottoscrizione in calce al contratto in questione è stata da lui apposta in epoca successiva a quella in cui ha avuto inizio la prestazione lavorativa, dato che limitandosi, come si è detto, a porre in luce l'aspetto formale della questione (la mancanza di data) nemmeno indica il giorno in cui la sottoscrizione - stessa sarebbe stata da lui materialmente vergata. Sotto questo profilo, quindi, la censura, essendo priva della necessaria decisività riguardo al risultato che il ricorrente intenderebbe conseguire - l'auspicata 6 trasformazione, a tempo indeterminato, del rapporto di -lavoro non può essere presa in considerazione dalla Corte, con la conseguenza che, senza che possano essere prese in esame le argomentazioni svolte dal ricorrente sotto il profilo giuridico, deve essere tenuta ferma la decisione emessa dal Tribunale: il quale, con ormai sottratta al sindacato dimotivazione legittimità, ha ritenuto provata, in base agli elementi di fatto acquisiti al giudizio e alle stesse dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di libero interrogatorio, la circostanza secondo cui la sottoscrizione del contratto, e del patto di prova, era stata apposta dal EN il 12 febbraio 1996, nello stesso giorno in cui aveva avuto inizio il rapporto. Tenuto conto di tutti questi rilievi, il ricorso proposto dal EN deve essere rigettato e il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare le spese e gli onorari del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione che, liquida in Euro 10,00 oltre ad Euro . 2000,00 (duemila/00) per onorari. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001 7 Vincenzo Milio Il Presidente: Il Consigliere estensore:
1. Morsenianinow Sellie IL CANCELLIERE- Depositato in Cancelleria -5 APR. 2002 oggi, Chill IL CANCELLIERE E A - E D L 3 1 5 L G G 7 L E - N 1 8 3 3 . I D T ' R T S S I I T A O R N E . L 0 A O 1 I E D L E R I T E G O R A S D G , O I N E , A S P S S A T S A E T S I S B T E N L P A , I O L M A E D D D O O I