Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
È legittima la normativa nazionale recettiva del regolamento C.E. n. 1254 del 1999 (il quale prevede premi zootecnici comunitari a fronte del dichiarato utilizzo di pascoli di proprietà di enti pubblici, per i quali non esisteva alcun titolo giuridico e/o era esclusa in fatto la pascolabilità) nella parte in cui stabilisce che il soggetto che richiede i premi previsti dal suddetto regolamento debba produrre validi titoli giuridici, non essendo sufficiente la mera occupazione senza titolo delle superfici foraggere. (Fattispecie riguardante il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.; la S.C. ha precisato che per "valido titolo giuridico" deve intendersi un atto, formato in data antecedente all'esercizio del pascolo, in base al quale l'agricoltore possa dimostrare di essere proprietario della superficie foraggera, ovvero di detenerla in virtù di un contratto scritto o verbale, stipulato con un terzo proprietario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2012, n. 42363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42363 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/10/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2365
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 5447/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Trento;
avverso la sentenza del 11/03/2011 della Corte di Appello di Trento pronunciata nei confronti di:
1. ER DO nato il [...];
2. ER MA nato il [...];
3. ER EL nato il [...];
4. LO NN nato [...];
5. IL TE nato il [...];
6. LU SE nata il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Eduardo Scardaccione che ha concluso per l'annullamento con rinvio per tutti i capi d'imputazione;
uditi i difensori:
avv.to Forloni Antonella (per la Regione Lombardia) che ha concluso riportandosi alle conclusioni ed insistendo quanto ai capi 44, 46 e 48;
avv.to Lattanzi Fabio, in sostituzione dell'avv.to Ezio Zanon (per Avepa - Regione Veneta) che si riporta alle conclusioni insistendo quanto ai capi 26 e 30;
avv.ti De Luca Roberto e Tomasi Andrea (per RA AR e RA AR) che concludono per l'inammissibilità del ricorso e reiezione delle richieste della parte civile;
avv.ti D'Acquarone Vittore e Zarbo Francesco (per LU ET) che concludono per l'inammissibilità del ricorso;
avv.ti Bortoluzzi Tommaso, in sostituzione dell'avv.to Franchini Antonio e Ceola Giovanni (per RA GE) che concludono per l'inammissibilità del ricorso;
avv.ti Chiello Giovanni (per OL GI e TO AT) e Dona Gabriele (per TO AT) che concludono per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza del 11/03/2011, la Corte di Appello di Trento, in riforma della sentenza pronunciata in data 14/05/2009, assolveva ER AR, ER GE, ER AR, LU ET, IL AT, LO GI dal reato di cui all'art. 640 bis c.p. rispettivamente ascrittici capi 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 30, perché il fatto non sussiste, nonché, ER AR e ER AR dai reati di cui al capi 44, 46, 48 per non aver commesso il fatto.
1.1. La vicenda processuale ha ad oggetto una serie di erogazioni effettuate dalla AGEA a titoli di premi zootecnici comunitari di cui al Reg. CEE n 1254/1999 a favore di società, operanti in Trentino e in Abruzzo, a fronte del dichiarato utilizzo di pascoli di proprietà di enti pubblici, per i quali non esisteva alcun titolo giuridico e/o era esclusa in fatto la pascolabilità o di dimensioni inferiori al dichiarato.
Scrive la Corte: "l'imputazione muoveva dal presupposto che i suddetti premi e pagamenti fossero stati fraudolentemente percepiti attraverso la presentazione di domande recanti in allegato dichiarazioni sostitutive di atto notorio ideologicamente false attestanti la disponibilità di aree pascolive per le quali non sussisteva alcun (valido) titolo di utilizzo, ovvero perché si trattava di aree oggettivamente non qualificabili come superfici foraggere, e/o di dimensioni inferiori al dichiarato. Nell'ambito di una delle verifiche disposte da AGEA e AVEPA in ordine alle domande per la corresponsione del premio bovini maschi relativamente alla campagna agraria 2003 avanzate da IN NN, il quale aveva dichiarato di avere nella sua disponibilità terreni in Abruzzo, era stato verificato che sia la DI IN NN, che la cooperativa A.BI.CA. (di cui gli imputati erano soci), apparentemente concessionaria dei terreni stessi, non avevano in realtà alcun diritto di godimento sulle superfici dichiarate in domanda. L'attenzione dei controllori si era quindi focalizzata sulla suddetta cooperativa e gli accertamenti svolti, attraverso l'esame delle domande presentate nel tempo, i documenti a corredo delle stesse, ed anche le disposte intercettazioni telefoniche, avevano condotto alla scoperta dei fatti oggetto delle specifiche imputazioni elevate a carico degli imputati con cui si ipotizza che questi ultimi, attestando inesistenti disponibilità di superfici foraggere idonee all'alimentazione dei bovini, abbiano illegittimamente riscosso i premi previsti dai regolamenti comunitari nel settore".
1.2. Il tribunale di Trento, sulla base della normativa europea e di quella nazionale (di recepimento), condannava tutti i ricorrenti ritenendoli colpevoli dei contestati reati di truffa aggravata e di dichiarazioni false, atteso che, appunto, erano riusciti ad ottenere i premi previsti dalla normativa europea pur non avendone diritto. Proposto appello da parte di tutti gli imputati, la Corte territoriale è giunta ad opposta conclusione.
1.3. La Corte, dopo avere ricostruito la normativa del settore, ha evidenziato come, sulla questione, nel giugno del 2010, si era pronunciata la Corte di IU "sul quesito pregiudiziale, formulato dal Tribunale di Treviso (che giudicava dei reati di associazione per delinquere e truffa aggravata e continuata ai danni della TÀ Europea, perpetrata "mediante presentazione ... di contratti di comodato d'uso delle superfici foraggere ... creati all'insaputa dei proprietari dei terreni"", quindi aventi ad oggetto premi di tipologia identica a quelli in discussione nel presente procedimento), in ordine "ai presupposti per l'ammissione ai premi bovini maschi ed ai pagamenti per l'estensivizzazione ed in particolare se sia sufficiente il requisito della utilizzazione delle superfici foraggere, indipendentemente dall'esistenza di un valido titolo giuridico che la legittimì. La Corte di IU, dopo aver ripercorso le norme dei regolamenti comunitari che, nel tempo, hanno disciplinato la materia, e ricordato che vanno interpretate "non soltanto dal tenore letterale ... ma anche dal loro contesto e dagli scopi perseguiti", ha affermato che esse (in particolare l'art. 3, lett. b regolamento n. 1254/99, che definisce (l'"azienda", e 12 n.2 dello stesso regolamento, che si riferisce alla "superficie foraggera disponibile") "non escludono che la mera utilizzazione effettiva della superficie foraggera per tutto l'anno civile di riferimento possa integrare gli estremi della disponibilità" della stessa superficie". Rileva la Corte che uno degli obiettivi perseguiti dal citato regolamento è "arginare la tendenza all'intensificazione della produzione delle carni bovine", ed il calcolo del coefficiente di densità che rende l'azienda meritevole del premio è riferito "al potenziale foraggero effettivo dell'azienda ed al controllo della utilizzazione effettiva di tale potenziale".
Quindi il tenore delle disposizioni del regolamento e le sue finalità non richiedono per l'ammissibilità della domanda degli aiuti comunitari in oggetto la "produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superì icf, ed indicano che "è l'utilizzazione effettiva della superficie foraggera a costituire una delle condizioni di ammissibilità per l'erogazione dei premi in parola". Tuttavia, prosegue la Corte, gli Stati membri in attuazione dei regolamenti comunitari e del SIGC (sistema integrato di gestione e controllo), nell'esigenza di garantire che le particelle agricole siano "identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superfici siano corredate dagli elementi e dai documenti definiti dalle Autorità" e di evitare che i premi siano corrisposti a soggetti che abbiano "creato artificialmente le condizioni necessario" alla riscossione, "sono legittimati ad introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali sul loro territorio nel settore dell'agricoltura relativa al godimento ed all'utilizzazione delle superfici nonché ai titoli da produrre a proposito di tale utilizzazione". Tale potere discrezionale del singolo Stato deve però rispettare gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in materia, i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, il principio di proporzionalità. Conclude la Corte pertanto che, pur non essendo richiesto dalla normativa comunitaria, questa non osta a che uno Stato membro imponga l'obbligo della produzione di un titolo giuridico che giustifichi l'utilizzazione delle superfici foraggere a condizione che "siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in materia e i principi generali del diritto comunitario, in particolare, il principio di proporzionalità. (Corte di IU 24 giugno 2010, Luigi Pontini e altri)" (pag. 81 ss sentenza impugnata).
La Corte, territoriale, quindi, alla stregua della suddetta sentenza ha concluso che "la pretesa di imporre la produzione di un titolo giuridico che colleghi imprenditore agricolo al terreno adibito a foraggio, non sia funzionale al perseguimento degli obiettivi voluti dalla TÀ con l'istituzione dei premi in parola, e non rispetti il principio di proporzionalità e, quindi, non può costituire requisito della fattispecie penalmente rilevante. Invero non è il legame giuridico fra allevatore e fondo adibito a pascolo a costituire il presupposto per un valido percepimento del premio, ma l'effettiva conduzione di un allevamento con modalità tali da poter essere considerato estensivo, intendendo la TÀ, attraverso l'istituzione dei premi in oggetto, combattere efficacemente la pratica degli allevamenti intensivi. I presupposti necessari a tal fine sono costituiti innanzi tutto, dalla esistenza degli animali (secondo le condizioni previste dalla TÀ e cioè devono essere bovini adulti presenti per almeno da due mesi nell'azienda per il premio bovini maschi, e per tutto l'anno per il premio estensivizzazione); la disponibilità del pascolo, nella proporzione richiesta, per un periodo che coincide con la "corretta pratica agronomica" di utilizzazione di quel particolare terreno (così interpretato, come chiarito nella sua deposizione di Li Vecchi Damiano, esperto e consulente del P.M., il termine di 7 mesi previsto dal regolamento comunitario); l'effettivo uso del terreno con la conduzione al pascolo o lo sfalcio. Rispetto a queste condizioni, ed all'obiettivo perseguito, la richiesta di un titolo giuridico non si configura come prescrizione idonea a raggiungere i risultati prefissati dalle norme comunitarie, ne' rispettosa dei principi del diritto comunitario. Infatti, la titolarità di un diritto sul terreno non da certezza del fatto che, pur esistendo un collegamento "formale" fra il pascolo e l'imprenditore, sia poi effettivamente quest'ultimo ad utilizzarlo per praticarvi l'allevamento estensivo;
ne' è garanzia dell'esistenza di un legame di fatto fra terreno ed animali per tutto il tempo necessario, e quindi a confermare che quel particolare terreno sia disponibile esclusivamente per quel determinato allevamento (nulla dicendo del reale uso a cui il titolare del diritto lo abbia adibito). La certezza che un determinato fondo sia utilizzato da una sola impresa agricola, condizione necessaria ad assicurare la "disponibilità" pretesa dal regolamento comunitario, è raggiunta, anche in via formale, attraverso la segnalazione dei cd. "superi" per mezzo di cui l'Ente pagatore, attraverso il sistema informatico, controlla le particelle dichiarate dai singoli imprenditori ed è in grado di individuare se uno stesso pascolo è stato indicato più di una volta nelle domande di premio presentate (cfr esame dei consulenti delle parti udienza 17 febbraio 2009). Il riscontro della indicazione del terreno una sola volta da parte di una sola impresa, le prove dell'utilizzazione di questo come pascolo danno quindi la garanzia del legame pascolo-impresa agricola e dell'uso che ne è stato fatto. La richiesta di un titolo giuridico non appare dunque funzionale al raggiungimento degli obiettivi comunitari e neanche a rendere agevole il controllo della legittimità della domande. Anzi, paradossalmente, può costituire un ostacolo arrestando la verifica all'adesione formale ai dettati della TÀ ... . Del resto l'"uso di fatto" di un fondo, non legittimato da "valido titolo giuridico" non è sempre sinomino di precarietà ne' di illiceità (nel nostro ordinamento,se congruamente prolungato nel tempo, da luogo ad uno dei modi di acquisto originario del diritto di proprietà). Una volta che l'imprenditore abbia dimostrato di avere condotto un allevamento effettivamente estensivo (e cioè che i capi sono stati allevati con le regole proprie di quel tipo di allevamento: devono essere condotti, e permanere per tutto il tempo necessario, in superfici adeguatamente estese considerate foraggere dallo Stato), la legge nazionale non può pretendere di fermare la riscossione del premio per il rispetto di adempimenti che non sono in linea con la normativa europea. Come ribadisce la Corte di giustizia è necessario scongiurare il pericolo della "artificiosa creazione" delle "condizioni necessario" alla riscossione dei premi, ostativa della concessione dell'aiuto, concetto che allude alla formale adesione ma alla sostanziale elusione degli obiettivi indicati dalla TÀ;
il rischio evocato non è, però, in alcun modo ostacolato dalla previsione in discorso che, anzi, potrebbe prestarsi ad inganni (basti pensare alla facilità con cui questi titoli potrebbero essere "scambiati"). Quindi neanche a fini di controllo della osservanza delle prescrizioni comunitarie la previsione si rivela adeguata. La norma impone un vincolo irrazionale, in quanto se pure in astratto non può dirsi incompatibile con lo scopo prefissato dal diritto comunitario, non è idoneo a perseguirlo, poiché, come prima illustrato, il rispetto di un parametro meramente formale non fornisce alcuna garanzia della effettiva pratica di un allevamento con criteri estensivi, obiettivo della TÀ tutelabile con altri sistemi (introducibili e che la normativa nazionale già prevede:
sistema informatico di rilevazione dei "superi", obbligo di produrre prove di pascolamento). La limitazione alla posizione degli allevatori prevista dalle norme comunitarie si rivela dunque ingiustificata e sproporzionata rispetto all'obiettivo posto (pag. 85 ss).
Alla stregua della suddetta interpretazione delle normativa europea e nazionale, pertanto, la Corte, prendeva in esame le singole imputazioni ed assolveva gli imputati ER AR, ER GE, ER AR, LU ET, IL AT, LO GI perché il fatto non sussiste sia nei casi in cui mancava il titolo giuridico (capi sub 3 - 6 - 9 - 16 - 19 - 22 - 23) sia perché, in altre ipotesi, riteneva, nel merito che, comunque, vi fossero i presupposti di legge per l'ottenimento dei premi comunitari (capi sub 4-5-8-11-17- 24- 26- 30); assolveva altresì RA MA e RA AR dai capi sub 44-46-48 per non aver commesso il fatto.
I reati di falso venivano tutti dichiarati prescritti.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento deducendo violazione di legge sotto il profilo dell'errata interpretazione della normativa europea, interpretazione che aveva, poi, condizionato la non corretta applicazione della norma penale. Il ricorrente, infatti, dopo aver ripercorso la normativa nazionale ed europea e, alla stregua della sentenza della Corte di IU, osserva che "in realtà la norma nazionale che richiede l'esistenza di un valido titolo giuridico, oltre ad avere il carattere della oggettività (in quanto non vulnera il principio della parità di trattamento, valendo per tutti i richiedenti premio e prevedendo dei "correttivi" - l'autocertificazione - per venire incontro a coloro che non dispongano materialmente del titolo, è conforme anche al principio di proporzionalità. Se l'obiettivo perseguito è quello di garantire l'effettiva pratica di un allevamento con criteri estensivi va detto che l'unica misura per assicurarne il raggiungimento sarebbe quella di effettuare controlli in loco, durante il periodo del pascolamento, sul 100% delle superfici foraggere indicate come disponibili nelle domande di premio. Anzi, forse neppure questa misura assicurerebbe un controllo efficace poiché si risolverebbe in una verifica sì puntuale ma saltuaria;
in realtà, l'unico sistema veramente efficace consisterebbe nel piazzare un Gps su ogni capo bovino Si tratta evidentemente di misure irrealizzabili in concreto (tanto vero che i controlli in loco sono previsti dalla normativa comunitaria solo a campione, su percentuali esigue di domande). Allora, il problema è quello di assicurare (una ragionevole e tendenziale) garanzia di raggiungimento dell'obiettivo, diminuendo (non potendo eliminarla in loto) l'eventualità di frodi. In questa prospettiva, non si vede come la richiesta di un titolo giuridico di godimento possa essere considerata misura ultronea, sproporzionata e puramente "formale" o addirittura "irrazionale". Essa in realtà può non garantire al cento per cento la corretta pratica di un allevamento estensivo ma sicuramente può rafforzare ulteriormente l'obiettivo di concedere i contributi solo per quelle superfici che abbiano un nesso di causalità e pertinenzialità con l'azienda richiedente, escludendo in via di massima ogni forma di utilizzazione precaria (e abusiva) di terreni altrui. D'altro canto, se non si ha garanzia di allevamento estensivo su terreni nella legale disponibilità dell'allevatore (pag. 85 della sentenza), figuriamoci quale certezza di utilizzazione si possa avere per terreni non legittimamente condotti in forza di un contralto di affitto, comodato, ecc. Invero, le censure rivolte dalla sentenza impugnata alla norma che prescrive un titolo di proprietà/godimento sulla superficie possono essere rivolte con i medesimi risultati ad altre misure previste dalla normativa e ritenute invece dalla Corte di Trento conformi al principio di proporzionalità. Si tratterebbe del sistema informatico di rilevazione dei "superi e dell'obbligo di produrre prove di pascolamento. La sentenza in particolare ritiene che: "la titolarità di un diritto sul terreno non da certezza del fatto che, pur esistendo un collegamento "formale" fra il pascolo e l'imprenditore, sia poi effettivamente quest'ultimo ad utilizzarlo per praticarvi l'allevamento estensivo;
ne' è garanzia dell'esistenza di un legame di fatto fra terreno ed animali per tutto il tempo necessario, e quindi a confermare che quel particolare terreno sia disponibile esclusivamente per quel determinato allevamento (nulla dicendo del reale uso a cui il titolare del diritto lo abbia adibito" (pag. 86).
Ebbene, queste stesse critiche possono rivolgersi alla misura che prevede l'obbligo di produrre prove di pascolamento. Tale misura è contemplata nella deliberazione AIMA n. 606/99 (sostituita dalla circolare AGEA 24 aprile 2001 n. 35), ove è specificato che bisogna produrre copia del mod. 4, "se gli animali sono stati spostati per il pascolo fuori del comune limitrofo a quello dove è ubicati d'azienda" e copia del mod. 7, "per le zone che praticano l'alpeggio". Si badi che sia il mod. 4 che il mod. 7 non garantiscono affatto che i capi bovini siano poi stati trasportati presso il pascolo designato e ivi lasciati pascolare per un periodo congruo e secondo i criteri estensivi: tali documenti vengono infatti redatti presso la stalla e prima della partenza degli animali per il pascolo. Neppure la produzione dei DOT può dar certezza assoluta, peraltro, che gli animali siano arrivati sul pascolo indicato nella domanda, considerato che il trasporlo su gomma non avviene fino al pascolo alpino e che anche nel processo si è accertato più volte che questi documenti possono essere incongruenti fra loro o con altri documenti (come mod. 7 o fatture per il trasporto). Nessuna delle due produzioni documentali menzionate assicura poi che il pascolo non sia utilizzato contemporaneamente da altri allevatori;
a questo fine infatti soccorre la misura relativa all'accertamento dei "superi" (che a sua volta non garantisce affatto che i bovini siano stati effettivamente trasportati e lasciati pascolare sul terreno indicato. La verità è che ciascuna misura prevista dalla normativa, presa isolatamente, può essere considerata sproporzionata all'obiettivo da raggiungere e meramente formale e inidonea;
solo quando vengano considerate e applicate tutte le misure previste (sistema dei superi, prove di pascolamento, titolo giuridico di godimento) può dirsi garantita una (buona) probabilità di raggiungere l'obiettivo di garantire l'effettiva pratica di un allevamento con criteri estensivi.
Ogni misura, in sostanza, concorre ad aumentare le probabilità di raggiungere lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria del settore. Deve dunque concludersi che la misura consistente nell'obbligo di produrre o comunque dotarsi di un valido titolo giuridico è pienamente conforme al principio di proporzionalità e idonea al raggiungimento dello scopo. La soluzione adottala dalla Corte di Trento sul punto della disponibilità legale dei terreni si pone peraltro in contraddizione con quanto la Corte stessa ritiene in relazione al medesimo profilo con riguardo alla normativa applicabile dall'anno 2005 in poi. Invero, la Corte di "Appello di Trento correttamente ritiene che debba prodursi un contratto di affitto di superfici per il conseguimento dei premi comunitari istituiti nel 2005 con la riforma PAC, epoca di entrata in vigore dei premi "disaccoppiati". I giudici di secondo grado sono dell'avviso che (pag. 127 della sentenza) "Secondo questo diverso sistema l'entità del premio è data dal risultato della moltiplicazione degli ettari dichiarati per il valore del titolo e non è più necessario dimostrare l'esistenza di un rapporto fra capi e superficie disponibile, ma diventa determinante la disponibilità di superficie e di titoli pregressi, base indispensabile per la concessione degli aiuti. Di conseguenza diventano determinanti gli aspetti "formali" delle domande di aiuto, fondate su presupposti totalmente diversi dai precedenti "premi" indissolubilmente collegati, come illustrato, alle reali modalità di allevamento del bestiame da cui, dopo il 2005, sono invece totalmente scissi". Ed ancora "essenziale per il legittimo percepimento dei premi dopo il 2005, la disponibilità (non più di fatto per la pratica dell'allevamento in forma estensiva) giuridica dei fondi". È invece giusto affermare che, sia per l'attuale che per la pregressa normativa, la disponibilità "formale" di superfici, è requisito essenziale per il legittimo conseguimento del premio.
Come visto per la previgente normativa (Reg Cee. 1254/99) il premio veniva erogato previa verifica del rispetto del "carico di bestiame" sulla superficie aziendale, parametro calcolato prendendo in considerazione le superfici disponibili utilizzate ed i capi detenuti dall'azienda. Nella vigente normativa (reg. (CE) 1782/03), le superfici disponibili devono essere associate a titoli ed il legittimo conseguimento del premio unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato 3 del reg. (CE) 1732/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato 4 del reg. CE 1782/12003). Il rispetto di tali adempimenti costituisce condizione per l'ottenimento dei premi, vigente a partire dal 1 gennaio 2005. Quindi, il premio ora è condizionato al rispetto di criteri di gestione e delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Non si comprende per quale motivo solo per il regime di premio post 2005 debba essere necessario il possesso di un titolo di conduzione delle superfici. La sentenza risulta essere contraddittoria proprio in riferimento alla diversa interpretazione che i giudici di secondo grado forniscono sulla necessità di produrre un legittimo titolo di conduzioni delle superfici presentate nelle istanze. Infatti, se sì volesse applicare per il conseguimento del premio unico di pagamento l'interpretazione che la Corte "Appello ha fornito per il legittimo percepimento del premio speciale bovini maschi e premio estensivizzazione, un agricoltore potrebbe tranquillamente dichiarare una superficie di cui non ha alcuna disponibilità contrattuale, dimostrare il rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato 3 del reg. (CE) 1782/2003) e/o il rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del reg (CE) 178212003) ed accedere al premio. Condotte, cioè, che la Corte d'Appello ha ritenuto assolutamente legittime ai fini del conseguimento del premio speciale bovini maschi (ad esempio da parte della DI IN NN: vedasi pag. 118 della sentenza in cui la Corte scrive: "la permanenza degli animali in quei pascoli è avvenuta senza il consenso dell'avente diritto" avallando e "depenalizzando", di fatto, il pascolo abusivo). Secondo la Corte d'Appello, invece, per percepire le erogazioni previste dal regime unico di pagamento non è sufficiente utilizzare/occupare abusivamente terreno di altra persona/ente/impresa e rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali, ma è necessario avere un titolo di conduzione delle superfici dichiarate. Perché tale discrepanza rispetto alla interpretazione fornita per la pregressa normativa? D'altronde, anche per il premio unico di pagamento sono previste, da parte degli organismi erogatori, verifiche mediante il sistema GIS utili a fornire "la certezza che un determinato fondo sia utilizzato da una sola impresa agricola, condizione necessaria ad assicurare la disponibilità pretesa dal regolamento comunitario". L'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello risulta essere ancor più contraddittoria se analizzata nel complesso degli aiuti ipoteticamente avanzabili nell'ambito del reg. (CE) 1782/2003, ossia premio unico di pagamento. Qualora infatti l'allevatore, oltre a presentare istanza per il premio derivante da titoli ordinari, avanzasse richiesta di aiuto supplementare nel settore delle carni bovine (art. 69 reg. (CE) 1782/2003) utilizzando, al fine del rispetto del carico di bestiame pari o inferiore 1.4 UBA per ettaro di superficie aziendale, le medesime superfici associate ai titoli ordinari, ci troveremmo di fronte a due diverse interpretazioni della Corte d'Appello in tema di legittimo percepimento di premi del tutto analoghi, ossia premio speciale bovini maschi e aiuto supplementare nel settore delle carni bovine. Nel primo caso, quindi, non ci sarebbe l'obbligo di avere un contratto, nel secondo si". Alla stregua delle suddette doglianze, il ricorrente, pertanto, dopo avere preso in esame i capi d'imputazione sub 3-4-5-68-9-11-16-17- 19- 22-23-24-26-30-44-46-48, ha chiesto l'annullamento della sentenza.
3. L'avv.to Chiello, nella sua qualità di difensore degli imputati TO e OL, ha depositato, in data 19/09/2012, una memoria con la quale, dopo aver confutato, in fatto ed in diritto, il gravame del P.G. ne ha chiesto l'infondatezza e comunque l'inammissibilità.
L'avv.to Ezio Zanon, nella sua qualità di difensore dell'Agenzia Veneta per il pagamenti in Agricoltura (Avepa), nel condividere i motivi di ricorso del P.G. ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza.
All'odierna udienza, dopo ampia discussione, gli avv.ti Tomasi, Ceola, Franchini, Zarbo (il quale ha depositato anche un'ulteriore ed autonoma nota d'udienza), Acquarone e De Luca, hanno depositato ampia nota illustrativa con la quale hanno confutato i motivi di ricorso del P.G., chiedendone l'inammissibilità sotto vari profili. DIRITTO
1. il contesto normativo: la normativa (comunitaria e nazionale) alla quale occorre far riferimento, è pacifica ed è ben sintetizzata dalla Corte territoriale nei seguenti termini: "La normativa comunitaria che ha istituito i premi in oggetto (regolamento n. 1254/1999) si prefigge lo scopo, nell'ambito della organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore delle carni bovine finalizzata alla "stabilizzazione dei mercati" ed alla assicurazione di "un equo tenore di vita alla popolazione agricola" (premessa n. 2), di "adeguare e riformulare" il "livello dell'aiuto" al reddito dei produttori di carne, predisponendo, allo scopo, "un regime complessivo di pagamenti diretti a favore dei produttori" (premesse del regolamento europeo n. 1254/1999). La CE, per quanto qui interessa, rilevando la "tendenza ad intensificare la produzione bovina", si è posta l'obiettivo di "limitare i premi connessi con l'allevamento in base al potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero ed alla specie di animali dell'azienda stessa" e, "per evitare tipi di produzione eccessivamente intensivi", ha considerato "opportuno limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti nell'azienda". In particolare la TÀ ha ritenuto che "per potenziare gli incentivi alla produzione estensiva al fine di aumentarne l'efficacia rispetto agli obiettivi ambientali, si dovrebbe concedere un importo supplementare ai produttori che soddisfano requisiti severi ed effettivi riguardo al coefficiente di densità" (punto 14 medesimo regolamento), ed altresì prevedere un sistema di controlli e un assetto di organizzazione tale da far sì che l'erogazione dei premi raggiunga effettivamente gli obiettivi che la TÀ si è data. Quindi il regolamento n. 1254/99 ha istituito il "premio speciale" per il produttore che "detiene nella sua azienda bovini maschi (allevati per due mesi dalla presentazione della domanda nel rispetto di determinati parametri), prescrivendo che sia calcolato sulla base di un criterio definito "coefficiente di densità", correlato "alla superficie foraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa" (art. 12) e dettando, al comma 2, gli indici per determinare tale coefficiente, che pone in diretta relazione capi e superficie destinata alla nutrizione. Il suddetto rapporto deve essere inferiore al limite di due UBA (Unità Bovino Adulto) per ettaro nel 2000 e 2001, in 1,9 UBA/ha nel 2002, in 1,8 UBa/ha nel 2003, per il premio bovini adulti, e coefficienti ancora più severi sono previsti per il premio estensivizzazione di cui all'art. 13 del medesimo regolamento:
secondo il sistema stabilito, dunque, quanto maggiore è la superficie foraggiera adibita per l'allevamento dei bovini durante l'anno, tanti più capi saranno ammessi al premio speciale. Per potere accedere ai suddetti premi, come illustrato dal consulente del P.M., a lungo sentito nel corso del dibattimento di primo grado, gli imprenditori agricoli che praticano l'allevamento devono presentare una specifica domanda di "aiuto" nell'ambito della cd. domanda "superfici". Con tale dichiarazione, impropriamente definita "domanda" con riferimento ai premi in oggetto, l'allevatore elenca le superfici che intende coltivare ed inserisce anche i terreni adibiti a pascolo ma senza vincolarsi, per ciò stesso, ad includerle nella successiva, vera e propria, richiesta di premio per i bovini maschi. Soltanto con riferimento alle richieste di "aiuto" per i terreni seminativi, dunque, l'indicazione dei terreni in disponibilità impegnava il dichiarante quale richiedente premio. La diversa valenza di tali dichiarazioni si rileva anche dai differenti termini previsti in quanto, mentre la "domanda" superfici doveva essere presentata il 31 maggio, la domanda aiuto bovini maschi in un periodo compreso tra marzo e dicembre, ed in questo diverso momento sorgeva l'obbligo, con la presentazione della domanda, di indicare le superfici foraggere messe a disposizione dell'allevamento. I Decreti ministeriali emanati al riguardo (n. 122/2000, ed il successivo del 22 gennaio 2001), prevedevano appunto la necessità della presentazione della domanda "superfici" nonché di "apposita richiesta di aiuto" (D.M. n. 122 del 2000, art. 6: "Per poter beneficiare del premio, il produttore deve presentare apposita richiesta di aiuto, nonché domanda di pagamento per superficie, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999") fissando la data di presentazione per la richiesta del premio speciale nel periodo da marzo a novembre (termine prorogato per il 2002, fino al mese di dicembre). I vari decreti ministeriali cha hanno regolato la materia prevedendo termini e modalità di presentazione delle domanda, non contemplano, in via generale, la necessità di produzione di un titolo a cui ricollegare la disponibilità dei terreni (il D.M. 25 maggio 2000, contenente le norme applicative del D.M. 16 marzo 2000, n. 122, prevede al riguardo per gli allevatori che intendono chiedere il premio estensivizzazione e che "facciano uso di superfici pubbliche", l'onere di indicazione della superficie "utilizzata" e l'"attestazione dell'ente o organo proprietario");
anche la circolare AGEA (n. 35/2000) presa a base dal consulente del P.M. per le sue valutazioni, non richiede per il premio bovini maschi la produzione dei titoli comprovanti la proprietà o altro diritto sui terreni, previsti soltanto per le domande di aiuto per superfici e per la estensivizzazione. Il terreno destinato a foraggio doveva essere a disposizione dell'allevatore per un periodo di 7 mesi a partire da una data compresa fra il 15 febbraio al 30 marzo, termine che in Italia non era valutato rigidamente, per ragioni collegate alla morfologia del territorio e alle differenze climatiche fra le diverse zone, essendo sufficiente, e necessario, al fine di considerarlo disponibile per l'allevamento, l'utilizzazione del pascolo secondo le normali pratiche agronomiche della zona (geografica e climatica) in cui è inserito (cfr dep. Li Vecchi, consulente del P.M. secondo cui la suddetta condizione temporale è "derogabile sia per questioni climatiche sia per questioni burocratiche" relative agli eventuali ritardi nell'emanazione delle concessioni da parte degli enti pubblici cfr udienza del 16 marzo 2008). La "domanda" superfici e le ulteriori domande presentate entravano a far parte del cd. fascicolo del produttore (previsto dall'art. 8, comma 1 regolamento 1258/99) che doveva contemplare tutti gli elementi a supporto delle domande atti alla identificazione dell'imprenditore ed alla descrizione dell'impresa: la circolare AGEA n. 35/2001 (e prima analoga circolare emanata dall'A.I.MA), come già ricordato, fra i documenti richiede la presenza dei "titoli" che riguardano la conduzione delle superfici (intendendo per tali gli atti che dimostravano l'esistenza del diritto di proprietà o di altro diritto sui terreni indicati in domanda), e l'inserimento all'interno del fascicolo dei documenti (modelli 4 per il trasporto, e 7 per gli alpeggi) a dimostrazione dell'avvenuto invio degli animali sui pascoli. L'erogazione del premio è condizionato, come precedentemente illustrato, alla esistenza di un preciso rapporto fra i capi allevati e la "superficie foraggera, cioè (la) superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini ..." (art. 12)" (pag. 73 ss sentenza impugnata).
Si può, quindi, affermare che è la stessa Corte territoriale (ma vedi anche motivi di ricorso del P.G. pag. 2 ss) che non mette in discussione che la normativa nazionale di recepimento del Regolamento CE preveda la necessità della produzione di titoli giuridici, come dimostrato peraltro dal fatto che gli stessi imputati, nelle domande presentate per ottenere i premi, attestarono falsamente (e di ciò ne da atto la stessa Corte che si è limitata a dichiarare la prescrizione dei contestati reati di falso: cfr pag. 133 della sentenza impugnata) di essere nel possesso di titoli giuridici. E, sul punto, si può anche citare la sentenza della Corte dei Conti - sezione regionale giurisdizionale per il Veneto, n 54/2011, richiamata anche dalla Corte territoriale - che, sul punto, ha scritto: "Nella disciplina domestica (D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, D.M. Politiche Agricole e Forestali 4 aprile 2000, D.M. Politiche Agricole e Forestali 10 agosto 2001 e D.M. Politiche Agricole e Forestali 17 aprile 2003, le circolari attuative adottate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, tra le quali la circolare 24 aprile 2001, n. 35 e 24 aprile 2003, n. 23), puntualmente richiamata dalla Procura, tra le informazioni indispensabili da fornire per l'ottenimento dei contributi, vi sono quelle relative alle modalità di conduzione delle superfici per le quali vengono richiesti i premi. È evidente infatti che trattandosi di aiuti parametrati all'estensione dei terreni, la reale disponibilità delle superfici, delle quali, comunque, occorre la specificazione dei riferimenti catastali dettagliati, costituisce un fattore essenziale. Pertanto sono state codificate, nelle istruzioni per la compilazione dette richieste di aiuto, le modalità di conduzione da indicare per ciascuna particella o sua porzione segnalata nella domanda. L'erogazione del contributo, dunque, è condizionata alla sussistenza di un titolo, debitamente documentabile, attributivo al coltivatore/allevatore della disponibilità della superficie".
Tanto basta a confutare l'argomento dei difensori degli imputati che, sia nella discussione orale che, nelle note d'udienza, hanno sostenuto che non esisterebbe una norma che prescriva la produzione di un valido titolo giuridico (pag. 21 ss delle note d'udienza). Va, infine, osservato che la suddetta normativa è rimasta in vigore fino all'anno 2005, anno in cui fu istituito un premio unico aziendale in favore dei produttori già beneficiari di aiuti negli anni/2000, 2001 e 2002, che avessero la disponibilità per dieci mesi delle superfici dichiarate e vi esercitassero l'attività agricola in conformità ai regolamenti comunitari. La Corte, territoriale (pag. 46 ss), infatti, ha precisato che, a seguito del suddetto nuovo sistema, è diventato irrilevante il rapporto fra capi e superficie disponibile, ossia il coefficiente di densità, essendo, al contrario, "determinante la disponibilità di superficie e dei titoli pregressi, base indispensabile per la concessione degli aiuti": in altri termini, non è più in discussione che, dal 2005 in poi, il produttore già beneficiarci aiuti negli anni 2000, 2001 e 2002, che chiedi il premio deve provare di avere la disponibilità formale delle superfici.
2. la questione GIURIDICA: come si è detto, la questione giuridica preliminare intorno alla quale è ruotato tutto il processo (di primo e secondo grado) consiste nello stabilire se il produttore, al fine di ottenere i premi comunitari, debba o meno provare di essere in possesso di un valido titolo giuridico dei terreni. Secondo la tesi accusatoria, l'imprenditore agricolo ha diritto a conseguire i premi previsti dalla normativa in esame, solo ove provi di essere il legittimo conduttore dei terreni sulla base di un valido titolo giuridico, non essendo sufficiente la materiale disponibilità dei terreni in questione.
Secondo la tesi difensiva, invece, sarebbe sufficiente l'effettivo godimento di una adeguata estensione dei terreni adibiti a pascolo o utilizzo foraggero, atteso che la disciplina comunitaria, per l'erogazione dei premi, richiede solo la "disponibilità" di estensioni di terreno su cui esercitare le attività agricole o di allevamento oggetto di incentivazione.
2.1. Sulla suddetta questione - poiché riguarda l'interpretazione di un regolamento comunitario - il Tribunale di Treviso richiese una pronunciata pregiudiziale alla Corte di IU, essendosi chiesto "se, con riferimento alle condizioni per l'erogazione di contributi finanziari comunitari come quelli in esame nella causa principale, il regolamento n. 1254/1999 contenga presupposti rigidi, non derogabili dagli Stati membri, o se abbia invece dettato una cornice generale di riferimento, rimettendosi alle competenti autorità nazionali per la necessaria attuazione e la regolamentazione nel dettaglio. 41. Ritenendo che l'interpretazione del regolamento n. 1254/1999, in particolare per quanto concerne la nozione di "superficie foraggera disponibile" di cui all'art. 12 di quest'ultimo, rivesta una grande importanza ai fini della soluzione della lite dinanzi ad esso pendente, il Tribunale di Treviso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Quali siano i presupposti per l'ammissione ai premi per bovini maschi ed ai pagamenti per l'estensivizzazione ed in particolare se sia sufficiente il requisito della utilizzazione di superfici foraggere, indipendentemente dall'esistenza di un valido titolo giuridico che la legittimi": cfr par. 40-41 sentenza Corte IU cit. La Corte di IU, con la sentenza citata, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale, la ratio legis (cfr, in particolare, par. 67), concluse rilevando che "82. Emerge chiaramente dall'insieme delle menzionate disposizioni della normativa comunitaria in materia di regimi di aiuti e di modalità di applicazione del SIGC che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per quanto riguarda i documenti giustificativi e le prove che si possono pretendere dal richiedente in merito alle superfici foraggere oggetto della sua domanda di aiuti. Tenuto conto di tale discrezionalità, gli Stati membri sono legittimati ad introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali sul loro territorio nel settore dell'agricoltura relative al godimento e all'utilizzazione delle superfici foraggere nonché ai titoli da produrre a proposito di tale utilizzazione". La Corte, però, precisò che "86 ... l'esercizio da parte degli Stati membri della discrezionalità di cui dispongono in materia di prove che devono essere fornite a sostegno di una domanda di aiuti, in particolare allorché esso si risolve nell'imporre al richiedente l'obbligo di produrre un titolo giuridico valido che giustifichi il suo diritto di utilizzare le superfici foraggere oggetto della sua domanda, deve rispettare gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in materia e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità" spettando "al giudice a quo verificare se tale principio sia stato rispettato nelle circostanze di cui al procedimento principale".
Come si è illustrato in parte narrativa, la Corte territoriale è giunta alla conclusione che la normativa nazionale non rispettasse il principio di proporzionalità.
2.2. Ritiene questa Corte che il ricorso del P.G. sia fondato per le ragioni di seguito indicate.
Come si è illustrato, la disputa interpretativa è sorta sull'art. 12, comma 2, lett. b) del reg. n 1254/1999 a norma del quale "2. Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:
... b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini". La Corte di IU, ha ritenuto che il concetto di
"disponibilità" di cui alla citata norma debba essere interpretato facendo riferimento:
1. alle prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura relative al godimento e all'utilizzazione delle superfici foraggere;
2. ai titoli da produrre a proposito di tale utilizzazione. La Corte di IU ha, però, anche precisato che la normativa nazionale deve rispondere a due criteri:
1. dev'essere idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti, ossia quello di prevenire frodi alla TÀ Europea;
2. dev'essere proporzionata, ossia non deve porre ingiustificati ostacoli al diritto degli allevatori di percepire i premi stabiliti dal regolamento.
Una corretta interpretazione dell'art. 12 reg. cit. da effettuarsi alla stregua di quanto stabilito dalla vincolante decisione della Corte di IU, deve quindi fecalizzarsi sull'espressione "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura relative al godimento e all'utilizzazione delle superfici foraggere". Due, sono infatti, secondo la Corte di IU, i presupposti che legittimano l'agricoltore, a richiedere i premi:
1) che possa produrre "titoli" relativi all'utilizzazione delle superfici foraggere;
2) che, in assenza di alcun titolo, possa ugualmente provare di godere ed utilizzare le superfici foraggere in base alle "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura". Ora, quanto al primo requisito o titoli"), deve ritenersi che la Corte di IU abbia voluto attribuire al suddetto termine un significato tecnico giuridico ben preciso, riferendosi a tutte quelle situazioni in base alle quali l'agricoltore o detenga il bene, in virtù di un contratto stipulato con un terzo proprietario (affitto - comodato - enfiteusi - usufrutto ecc.), ovvero ne sia addirittura proprietario. In questi casi, al di là delle eventuali questioni civilistiche sulla regolarità dei contratti, ove l'agricoltore dia la prova di essere legittimo detentore o proprietario (anche ad es. per avere usucapito il bene) dei terreni goduti ed utilizzati, sicuramente ha diritto ai premi. È ovvio, quindi, che, per differenza, quando la Corte di IU parla di "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura" che ugualmente legittima l'imprenditore a richiedere i premi, non può che riferirsi a qualcosa di diverso dalla mera "produzione dei titoli". La Corte territoriale, come si è illustrato, ha ritenuto che qualsiasi disponibilità (anche quella derivante dalla vera e propria occupazione illegittima configurabile come pascolo abusivo), legittima l'agricoltore a richiedere ed ottenere i premi. Preliminarmente va osservato che, nelle note d'udienza (pag. 9 ss) e nel corso della discussione, i difensori hanno sostenuto l'inammissibilità della doglianza del P.G. ricorrente proprio in ordine alla questione giuridica (ossia se fosse o meno rilevante al produzione di un titolo giuridico) in quanto la medesima sarebbe stata coperta da una sorta di giudicato interno. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, essendo stati gli imputati condannati in primo grado, ed essendo stata la sentenza impugnata sia dagli imputati (i quali avevano dedotto proprio "la nullità della sentenza "per originale utilizzazione delle prove documentali": pag. 57 sentenza impugnata) sia dal P.M. che dalle parti civili (cfr pag. 69 sentenza impugnata), alla Corte di Appello fu devoluta, come questione principale ed assorbente proprio quella dell'interpretazione da dare al Regolamento CE. E la Corte territoriale, correttamente, sia perché investita dalla questione sia perché, comunque, la medesima aveva natura pregiudiziale sotto il profilo logico e giuridico, l'ha ampiamente affrontata ponendola alla base della propria decisione di riforma della sentenza di primo grado. Di conseguenza, non è chiara la ragione per la quale la suddetta questione sarebbe rimasta preclusa ed il P.G. non avrebbe potuto ricorrere avverso di essa. Tanto premesso, questa Corte di legittimità non concorda con l'interpretazione alla quale è pervenuta la Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che qualsiasi disponibilità (anche quella derivante dalla vera e propria occupazione illegittima configurabile come pascolo abusivo), legittima l'agricoltore a richiedere ed ottenere i premi. Regola fondamentale dell'ermeneutica giuridica è che ogni interpretazione di qualsiasi norma dev'essere coerente con le regole fondanti di tutto il sistema giuridico. Nel caso di specie, ove si accogliesse l'interpretazione della Corte territoriale, si finirebbe, da una parte, con il concedere all'agricoltore il premio, ma, dall'altra, lo si dovrebbe sottoporre a processo penale per pascolo abusivo (come ammette la stessa Corte territoriale: pag. 94). Si avrebbe, quindi, un sistema giuridico che, da una parte, tutelerebbe la proprietà privata reprimendo sia penalmente (art. 636 cod. pen.) che civilisticamente (artt. 948 ss e 1168 ss cod. civ.)
gli abusi contro di essa perpetrati, ma, dall'altro, premierebbe in denaro (anche cospicuamente) chi quella proprietà violasse. Ma, è del tutto evidente, che una tale conclusione sottoporrebbe l'intero sistema ad una torsione tale da provocare una sorta di corto circuito giuridico perché, da una parte, incoraggerebbe gli abusi (le occupazioni illegittime) finalizzati ad ottenere cospicui premi, ma, dall'altro, sottoporrebbe quello stesso soggetto premiato, a sanzioni penali e civilistiche. In altri termini, non può ammettersi un'interpretazione della norma che conduca a tale paradossale esito e cioè che ponga un soggetto di fronte ad un'alternativa che, parafrasando il titolo di un celebre saggio giuridico, potrebbe definirsi come una vera e propria "scelta tragica". Infatti, il soggetto interessato si troverebbe a dovere scegliere fra due valori incompatibili: quello dell'onestà (e, quindi, non ottenere alcun premio che, magari, gli consentirebbe di sopravvivere e continuare nell'attività imprenditoriale) o quello della disonestà (ottenere il premio e, poi, subire, per altra via, la repressione penale e civilistica del suo comportamento abusivo).
Ma, la coerenza e la moralità intrinseca del sistema giuridico non può ammettere una norma che, di fatto, incita il cittadino a delinquere al fine di ottenere un premio in denaro.
Il suddetto canone ermeneutico (o, se si vuole, il cd. argumentum per absurdum) porta, quindi, ad escludere la fondatezza dell'interpretazione data dalla Corte territoriale. Se, pertanto, la "prassi abituale" non può significare anche occupazione illegittima dei terreni (come, peraltro, può desumersi dall'antiteticità dei due sintagmi, atteso che nessuna "prassi abituale" è rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico che legittimi l'occupazione abusiva), occorre chiedersi quale ipotesi residuale (rispetto alla produzione dei titoli) possa l'agricoltore invocare al fine di ottenere il premio previsto dal reg. C.e..
Ritiene questa Corte che l'unica ipotesi che possa sussumersi entro l'espressione "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura" sia quella degli usi civici, ossia quei diritti spettanti a una determinata collettività ed aventi ad oggetto specifiche forme di godimento della terra fra cui proprio il cd. pascolativo o ius pascerteli. Tale interpretazione è avvalorata sul piano letterale dal fatto che la Corte di IU ha utilizzato il sintagma "prassi abituali" (che richiama, appunto, le consuetudini) al plurale, con ciò riferendosi, quindi, non ad una prassi unica valevole su tutto il territorio nazionale ma alle prassi vigenti, limitate ad un determinato territorio e della quale possono avvalersi solo i cittadini di quel determinato territorio: il che corrisponde, appunto, alle caratteristiche degli usi civici.
Resta, a questo punto, da verificare se la suddetta interpretazione risponda ai due criteri indicati dalla Corte di IU, ossia se:
1) sia idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti e cioè quello di prevenire frodi alla TÀ Europea;
2) sia proporzionata. In ordine al primo punto, non vi può essere dubbio alcuno che, solo un sistema che fornisca idonee garanzie sul legittimo utilizzo dei terreni, sia idoneo a prevenire frodi alla TÀ Europea. In proposito è sufficiente il rinvio alla lettura dei par. 72 ss della sentenza della Corte di IU (nei quali viene rammentato il meccanismo di funzionamento del SIGC - Sistema Integrato di Gestione e di Controllo - previsto dal regolamento n. 3508/1992 che prevede una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, delle domande di aiuti e un sistema integrato di controllo) per avvedersi che un sistema che preveda la produzione di legittimi titoli o, comunque, il controllo e la verifica di "prassi abituali" (rectius. usi civici), risponde perfettamente proprio all'esigenza di evitare (o, quantomeno limitare e rendere più difficoltose) frodi alla TÀ Europea, frodi facilmente conseguibili ove, invece, si legittimasse l'interpretazione sostenuta dalla Corte territoriale. Quanto, infine, al criterio della proporzionalità, riesce davvero ostico comprendere per quali motivi un agricoltore che detenga legittimamente un pascolo, possa essere ostacolato nel suo diritto ad ottenere i premi comunitari. Invero, non si sfugge alla seguente alternativa: o il pascolo è detenuto regolarmente e legittimamente, ed allora non si vede quali possano essere gli ostacoli alla produzione dei titoli giuridici (siano essi scritti o verbali), o la detenzione (o il possesso) è illegittima ed allora non si tratta di "un ostacolo" ma semplicemente della mancanza del diritto a conseguire i premi previsti dal regolamento comunitario.
D'altra parte, se è vero che il principio di proporzionalità è un principio di natura generale "che esige che i mezzi approntati da una disposizione comunitaria siano idonei a realizzare l'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo, dev'essere rispettato sia dal legislatore comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto comunitario ... tale principio deve pertanto essere rispettato dalle competenti autorità nazionali in sede di applicazione delle disposizioni del regolamento n 1254/199 e di quelle relative al SIGC" (par. 87 sentenza Corte di IU), allora non si comprende la ragione per cui la Corte territoriale ha ritenuto che la normativa introdotta con il regolamento n 1782/2003 - vigente, per l'ottenimento dei premi, a partire dal 1/01/2005 - che prevede "la disponibilità giuridica dei fondi" (cfr pag. 127 ss della sentenza impugnata) sia legittima e non si ponga in contrasto con il suddetto principio di proporzionalità. È del tutto evidente, quindi, anche sotto questo ulteriore profilo, la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte in cui ritiene che la produzione di un legittimo titolo giuridico per l'ottenimento dei premi comunitari, sia, fino al 31/12/2004, illegittimo perché contrastante con il generale principio di proporzionalità, mentre, dal 1/01/2005, divenga perfettamente legittimo da parte dello Stato Italiano richiedere la produzione di un titolo giuridico e tale normativa non contrasti con il suddetto principio di proporzionalità.
In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto:
"deve ritenersi legittima la normativa nazionale recettiva del reg. C.E. n. 1254/1999 nella parte in cui stabilisce che il richiedente i premi previsti dal suddetto regolamento, debba produrre validi titoli giuridici non essendo sufficiente la mera occupazione senza titolo delle superfici foraggere. Per valido titolo giuridico deve intendersi un atto - formato in data antecedente all'esercizio del pascolo - in base al quale l'agricoltore possa dimostrare di essere proprietario (per titolo derivato od originario) della superficie foraggera, ovvero di detenerla in virtù di un contratto (scritto o verbale) stipulato con un terzo proprietario (affitto - comodato - enfiteusi - usufrutto ecc.). Per "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura" devono intendersi gli usi civici (nella forma dello ius pascendi) limitati ad un determinato territorio e dei quali possono avvalersi solo i cittadini di quel determinato territorio".
4. i singoli capi d'imputazione: tanto premesso in diritto, non resta ora che verificare, in concreto, se e in quali termini la sentenza impugnata debba essere annullata.
4.1. Capi d'imputazione sub 3-4-5-6-8-9-11-16-17-19-22-23:
relativamente ai suddetti capi d'imputazione, la Corte, ha assolto gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste sia come conseguenza dell'interpretazione giuridica di cui si è detto sia perché, in fatto, ha ritenuto che, in alcuni ipotesi, gli imputati avevano dimostrato di essere nel possesso di validi titoli giuridici. Le doglianze dedotte dal P.G. sono condivisibili in quanto la motivazione appare non solo viziata sotto i profili evidenziati dal ricorrente, ma non chiarisce neppure se, nelle ipotesi in cui è stato ritenuto che gli imputati avevano provato di essere nel possesso di validi titoli giuridici, come e quando i medesimi erano stati formati. Per tutti i suddetti capi d'imputazione, va pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, dovendo, nel nuovo processo, il giudice di rinvio - adeguandosi al principio di diritto supra enunciato - verificare, caso per caso, anche rivalutando l'intero materiale probatorio in atti: a) se gli imputati fossero in possesso o meno di un valido titolo giuridico;
b) se, in caso affermativo, i suddetti titoli fossero di data anteriore all'uso delle superficie foraggere;
c) se, in alternativa, utilizzassero le superficie foraggere per il pascolo in base a "prassi abituali sul territorio nel settore dell'agricoltura".
4.2. Capi d'imputazione sub 24-26-30: nella specie, la questione non riguardava il titolo giuridico ma la disponibilità di territorio nella proporzione necessaria alla legittima riscossione dei premi. Sul punto, la Corte territoriale, con valutazione di merito, congrua ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali, ha ritenuto di prosciogliere gli imputati per insussistenza del fatto. Di conseguenza, la doglianza del P.G., basata su una alternativa versione dei fatti desunta dalla motivazione di condanna del Tribunale ma disattesa dalla Corte territoriale, deve ritenersi inammissibile non essendo stato evidenziato alcun vizio motivazionale.
4.3. Capi d'imputazione sub 44-46-48: in relazione a tali imputazioni la Corte ha assolto gli imputati per non aver commesso il fatto. Il ricorrente P.G. ha censurato la decisione, ma la doglianza va ritenuta inammissibile dovendosi richiamare, mutatis mutandis, quanto appena detto nel precedente 4.2.
4.4. Capo d'imputazione sub 54: in relazione a tale imputazione la Corte ha assolto RA AR perché il fatto non sussiste: sul punto, il P.G. non ha proposto alcun motivo di censura.
5. In considerazione della conclusioni alle quali questa Corte di legittimità ha ritenuto di pervenire, tutte le questioni processuali dedotte dai ricorrenti in ordine alla posizione delle parti civili (cfr pag. 5 ss delle note di udienze), restano assorbite, con l'ovvia precisazione che spetterà al giudice di rinvio verificare, nel caso in cui le parti civili ritenessero di costituirsi, se e in che limite residuino ancora pretese di natura civilistica in ordine ai capi d'imputazione per i quali è stato disposto il rinvio.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente ai capi 3-4-5-6-8-9-11-16- 17-19-22-23, con rinvio alla Corte di Appello di Bolzano alla quale rimette anche la liquidazione delle spese sostenute dalla parti civili costituite nel presente grado di giudizio limitatamente ai capi annullati RIGETTA nel resto.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2012