Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8838 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I 6 ee Z 8 5 9 A 1 . R / N T 4 S / A I A 6 I 2 B G R . N E . R L R A . L A A T P T "1 8838- 0 1 . A A A L I D U . I D B B L L I E I R. G. N. 17418/98 A B C E D R T R T A I T 1 N I S IN NOME DEL POPOLO ITALIANGT 3 E N R 1 S E LA CORTE SUPREMA DI ASSZONE E S E . I T N Rep. A A M C RIBOTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 07/02/2001 CRON 20205 OLLA - Presidente - Giovanni Mario CICALA - Consigliere - Eugenio AMARI >> Antonio MERONE >> Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi -Motiv ricorso nuova e not sul ricorso n. 17418/98 R.G. proposto da specificatamente attinenti a decisum. RESIDENZIALE RIVA MUSONE S.R.L., in persona del legale Inammissibilità. rappresentante ON Lanfranco elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Quirino Visconti, 85, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Todisco che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso, - Ricorrente-
contro
L MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, - Resistente - per la cassazione della sentenza n. 273/07/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 7 Sez. n. 27, in data 16-10-1997, 234 depositata il 22-10-1997; udito per la ricorrente l'Avv. Napolitano, per delega dell'Avv. Todisco;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Roma, giusti avvisi n. 10982/80 e 10061/80, rettificava, ai fini IRPEG ed ILOR per l'anno 1974, il reddito dichiarato dalla Residenziale Riva Musone s.r.l., con sede in Roma, elevandolo a L. 140.000.000. In accoglimento parziale del ricorso proposto dalla contribuente il relativo reddito, giusta decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Roma, veniva ridotto a L. 40.000.00. Tale sentenza veniva appellata dalle parti innanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma, la quale, in accoglimento del gravame della società, annullava l'accertamento. L'impugnazione dell'Ufficio veniva accolta dalla Commissione Tributaria The Centrale, che, ritenuta e dichiarata la tempestività e legittimità dell'accertamento induttivo effettuato dall'Ufficio, annullava la decisione di appello, rimettendo ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, per la decisione della controversia nel merito. CARE Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, determinava il reddito della società in L. 72.500.000, tenuto conto 2 della consistenza, della qualità e dell'ubicazione degli appartamenti compravenduti. Con ricorso notificato il 14-10-1998, la contribuente ha chiesto la cassazione di tale ultima decisione con un mezzo. Il Ministero delle Finanze si è costituito, con atto 29-3-2000, al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. Con memoria 30-1-2001 la ricorrente illustrava ulteriormente le proprie doglianze. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo la ricorrente si duole del mancato esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.p.C. e della violazione della Legge n. 413 del 30-12-1991. Si deduce che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto prendere atto della dichiarazione integrativa presentata dalla società ai sensi della Legge n. 413/1991 e dell'intervenuto pagamento delle somme, per l'effetto, dovute, e conseguentemente, dichiarare estinto il giudizio, per cessata materia del contendere. La censura non può trovare ingresso. Il ricorso per cassazione, invero, deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi aventi carattere di specificità e riferibilità alla sentenza impugnata ove consentire l'esatta individuazione del capo di decisione gravato e delle ragioni che, illustrandone le violazioni normative e motivazionali, ne giustificano l'annullamento. Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo di affermare, con decisioni (Cass. n. 2607 del 20-3-1999; n. 998 del 9-10-1998), che si 3 condividono e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, che "La proposizione con il ricorso di cassazione di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4 C.p.C., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'Ufficio". Nel caso in esame, in effetti, l'unica doglianza mossa dalla ricorrente all'impugnata decisione non riguarda l'iter decisionale seguito dai giudici della Commissione Tributaria Regionale, quale risulta dalla correlazione tra parte motiva e conclusioni, investendo, bensì, problematica rimasta, del tutto estranea, a quella decisione. Desumesi, invero, dal relativo contenuto, che i giudici del merito, al riguardo, non solo non hanno adottato alcuna pronuncia ma, addirittura, non la hanno esaminata, per non essere stata loro prospettata, dalle parti;
infatti, la materia del contendere, ha riguardato solo la legittimità o meno dell'accertamento e la determinazione del reddito. Tali circostanze sono, inequivocabilmente, desumibili non solo dal tenore della sentenza impugnata ma pure, dagli stessi atti difensivi della " ricorrente. Da questi ultimi, infatti, si evince che la Commissione Tributaria Regionale non venne resa edotta dell'intervenuta presentazione della dichiarazione integrativa, e che solo con il ricorso di legittimità è stata prospettata la problematica e prodotta la relativa documentazione probatoria. Quest'ultima circostanza è, altresì, rilevante per cogliere un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso connesso alla novità della questione prospettata. 4 Trattandosi, infatti, di motivo nuovo, mai prospettato nelle pregresse fasi di merito del giudizio, lo stesso non può, per la prima volta, essere proposto innanzi a questo giudice. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. Il Presidente Dott. Giovanni Olla from. Al Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi GIU. 2001DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi LD NI GERZIONE CASSE IL CANCELLIERE C1 LD NI ens E N 6 8 O 9 5 I 1 Z . / A 4 N / R - A 6 T I 2 B S R . I . R L . G A L P E . T A R D U . L B B A E I A D D T R A I T I E 1 S T 3 N R 1 E N E S E . T I S M A A E E 5 P