Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL0 3 7 64/ 0 3 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 16462/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 8554 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA LIB FERROVIE DELLO STATO SOCIETA DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 22, in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI BL GI BA, LA AN, CC FR, BUA GIUSEPPE, GIOE' ANTONINO, MICELI 2002 GIUSEPPE, PECORARO PASQUALE, MICELI DOMENICO, LI CAUSI ANTONINO, RIBAUDO ROSARIA, CARDINALE MARIA, CARDINALE 4893 -1- VINCENZO gli ultimi tre nella qualità di eredi di CARDINALE DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO DI FEDE, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 23/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 02/05/00 R.G.N. 10/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega ROMEI;
udito l'Avvocato DI FEDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il sign. G.Battista De Blasi ed i suoi litisconsorti, già dipendenti della spa FS il cui rapporto di lavoro con la stessa era cessato fra il maggio ed il giugno del 1995, per effetto di prepensionamento ai sensi della 1.140/91, lamentano che per il 1995 non sia stata corrisposta per intero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
2- che la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 2.5.00 ha ritenuto che tale diritto spetta agli ex lavoratori appellati atteso che: a la fruizione delle ferie era regolata dall'art.52 ccnl 90/92 che poneva le regole fondamentali del godimento effettivo del periodo feriale, e della spettanza dello stesso, per intero, anche se il rapporto si fosse interrotto nell'anno solare di riferimento, tranne impossibilità della fruizione;
b- tale regola era stata derogata dal punto 4.14 del ccnl 93/95 che ha stabilito che spetta l'indennità sostitutiva nel caso di mancata fruizione non imputabile al lavoratore;
il prepensionamento era intervenuto in tempi talmente ravvicinati, rispetto al C- momento di presentazione della domanda, da non consentire la fruizione del periodo di ferie - e tanto non era imputabile ai lavoratori che avevano chiesto il prepensionamento, ma ascrivibile esclusivamente alla spa FS- con la conseguenza che spettava la residua indennità sostitutiva ( per il 1995 era stata corrisposta per 5/12); 1 3- che la spa FS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui resistono il sign. De Blasi e gli altri con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degliart!362 ss. cc., nonché contraddittoria motivazione, ed addebita ai giudici di previgente, merito di aver travisato il contenuto dell'art. 52 ccnlcome modificato amovo dall'art.14.4 del ccñl, in quanto tale ultima norma è stata interpretata come derogatoria del principio della irrinunciabilità delle ferie, senza fornirne spiegazione, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento a motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, non attenendo tale inciso al predetto principio le due norme si integrano a vicenda e ribadiscono la regola della irrinunciabilità delle ferie;
l'art.14 innovando su un piano limitato l'art.52 concede l'indennità sostitutiva ove l'impossibilità di fruizione sia imputabile alle FS, presupponendo la fruibilità, mancante nel caso di specie, per causa prepensionamento, evento non imputabile alle FS;
2- che con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art.1218 e 1269 cc e ribadisce la tesi della insussistenza del diritto all'indennità sostitutiva per i lavoratori per difetto di una impossibilità di fruizione dell'intero periodo feriale per un fatto imputabile al datore di lavoro, sul quale non possono ricadere obblighi risarcitori in mancanza di alcun inadempimento: i tempi del prepensionamento impeditivi della fruizione delle ferie non dipendevano dal 2 datore di lavoro, mentre i lavoratori ben potevano chiedere la fruizione del periodo feriale prima dello stesso;
3- che le due censure, fondandosi sostanzialmente su una medesima argomentazione – l'inesistenza di un diritto ( di carattere risarcitorio) all'indennità sostitutiva per i lavoratori per mancanza di inadempimento da parte del datore di lavoro in ordine alla mancata fruizione delle ferie- vanno congiuntamente esaminate e sono infondate;
4- che le recenti decisioni 10973 /02 e 15627/01 non riconoscono natura risarcitoria all'indennità sostitutiva dovuta ai lavoratori nella fattispecie della mancata fruizione di ferie per prepensionamento, affermando che essa assume natura retributiva ogni qualvolta il godimento delle ferie diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro,in quanto pur non essendo configurabile in questi casi alcuna responsabilità per inadempimento in capo al datore di lavoro,spetta al lavoratore il diritto al pagamento della quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'impegno normale derivante dal contratto;
5- che nella presente controversia la Corte si conforma alle predette decisioni attinenti specificamente a fattispecie di mancata fruizione delle ferie per prepensionamento;
che 6- il ricorso va pertanto rigettato con correzione della motivazione della sentenza impugnata nei sensi indicati in motivazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 17,00 oltre € 1500 per onorari, relativamente al presena giudizio. - L L L G E 3 1 G A E - 3 E 1 - 5 D 7 0 . N 3 D I R T O T O I Il Consigliere es. A L R S E L E L T A 1 R ' . 0 E R I G T R S A O D , E S A Lorcado Sayheli A T S P O M I D E A T N E S E Il Presidente Vincenzo theiles 7 0 ' IL CANCELLIERE 0 1 Depositato in Cancelleria loggi, 1/3 MDR 2023 IL CANCELLIERE