Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 8995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8995 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA IT1 8995 / 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget to SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 6731/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 20526 Dott. Pietro CUOCO Consigliere- Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere- Ud. 09/03/01 Dott. Giovanni AMOROSO -Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA I sul ricorso proposto da: RI EP, elettivamente domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato MELONI ELIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISPETTORATO DEL LAVORO DI ORISTANO, ora Direzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
2001 1106 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 9/98 della Sezione distaccata di Pretura di MACOMER, depositata il 04/02/98 R.G.N. 4/85; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 09/03/01 dal Consigliere Dott. Francescoudienza del Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso in primis l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Oristano, Sezione di Macomer, del 11/2/85 IC IU proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del lavoro di Oristano, per il pagamento della somma di £ 407.100, a titolo di sanzione per "violazione delle norme riferite al datore di lavoro" nella sua qualità di “effettivo responsabile dei lavori di pulizia di vari uffici postali appaltati alla ditta individuale ME A"; deduceva di non essere mai stato l'effettivo appaltatore di quei lavori. L'Ispettorato del lavoro contrastava la domanda ed il Pretore, con sentenza del 4/2/98, rigettava il ricorso e confermava l'ingiunzione, precisando che dalle sommarie informazioni rese dinanzi ai carabinieri addetti all'Ispettorato del lavoro dalle persona coinvolte nei lavori di pulizia era emerso che la ME, sentita in data 7/2/84, aveva precisato che già prima di aggiudicarsi l'appalto provvedeva alle pulizie dell'ufficio di Abbasanta, di cui era direttore ☑ l'attuale ricorrente, e che fu lo stesso IC a prospettarle la possibilità di partecipare alla gara d'appalto, iscrivendosi come ditta individuale presso la Camera di Commercio;
dopo l'aggiudicazione dell'appalto (di cui non conosceva neanche l'importo) il IC le chiese di contattare altre persone necessarie per l'esecuzione del lavoro e di riferirgli l'esito delle richieste, mentre altre (IC LA ed una signora di ED) erano state assunte e retribuite direttamente dal IC;
questi, quando arrivavano i mandati di pagamento faceva firmare a lei la ricevuta, ma le consegnava solo la paga pattuita (£ 1 50.000 mensili) e quella di ZU NN, che insieme a lei si occupava delle pulizie dell'Ufficio di Abbasanta;
successivamente il IC le fece sottoscrivere dei fogli per dimostrare che lei e altre lavoranti erano in società di fatto. Le dichiarazioni delle ME erano confermate dalle altre lavoranti, ME NA (e dal marito PI IE) e IS LL. Il IC, sentito nella fase delle indagini, pur negando il suo interessamento diretto, aveva confermato alcune circostanze (di avere prospettato alla ME la possibilità di assumere l'appalto e della conseguente necessità di iscriversi presso la camera di Commercio e di avere contattato la ME, prospettandole la possibilità di dividere il compenso fra “socie"). Dette parziali ammissioni contribuivano ad integrare la prova della qualità di datore di lavoro assunta dal IC. Le deposizioni assunte nel processo, pur favorevoli all'opponente, non smentivano le risultanze sopra descritte;
inattendibile era la deposizione di IC LA, figlia del ricorrente e quindi presumibilmente non obiettiva, e della IS per la ragioni già dette;
in ordine alle altre deposizioni si doveva rilevare che irrilevante era la circostanza che la ZU avesse avuto rapporti diretti la ME, perché ciò non escludeva che altre lavoratrici erano state assunte e retribuite direttamente dal IC (circostanza che non era smentita da nessuna delle deposizioni rese in giudizio e che costituiva piena conferma della qualità contestata al ricorrente). Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il IC, fondato su tre motivi. 2 Resiste con controricorso l'Avvocatura generale dello Stato per la Direzione Provinciale del lavoro di Oristano. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione dell'art. 102 CPC (art. 360 n. 3 e 4 CPC), deduce il ricorrente che il procedimento era nullo per violazione delle norme che regolano il contraddittorio, avendo il pretore pronunciata la simulazione soggettiva di un contratto di appalto fra le Poste e la ME, senza che nessuna di quelle parti avesse partecipato al giudizio. L'omessa citazione di tali parti comportava nullità radicale delle sentenza;
nullità che sussisteva anche con riferimento alla sola ME, che aveva la veste formale di appaltatrice e non poteva sottrarsi alle sue responsabilità, definendosi prestanome di un soggetto estraneo al contratto. Lamentando, col secondo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. (art. 3 e 4 CPC), deduce il ricorrente che la sentenza si fondava su sommarie informazioni e non teneva conto delle risultanze processuali, assunte in contraddittorio fra le parti;
la ME e le altre donne fra cui la figlia dello steso IC avevano svolto il lavoro in piena autonomia, facendo capo alla ME solo per ricevere il compenso. Il Pretore aveva illegittimamente attribuito valore di prova alle dichiarazioni interessate della stessa ME, che era invece la parte effettiva del rapporto. L'omesso esame del contratto nel quale si sarebbe realizzata la simulazione e delle risultanze istruttorie (da cui emergeva che fra le addette alle pulizia, una era la figlia del IC ed un'altra era la moglie del titolare dell'Ufficio di Aidomaggiore, collega 3 .del IC, per le quali era improponibile un rapporto di subordinazione) avrebbero dovuto condurre il giudicante ad escludere sia la simulazione, che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Mancava quindi una prova sicura del fatto posto a base della condanna e la opposizione doveva essere accolta. Lamentando, col terzo motivo, violazione dell'art. 112 CPC, nonché omessa pronuncia su punto decisivo dedotto dall'opponente e rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 2, 3 e 4 CPC), deduce il ricorrente che egli, oltre a contestare il proprio interessamento nel rapporto in questione, aveva eccepito l'insussistenza delle violazione delle norme di lavoro e previdenziali, chiunque fosse il titolare dell'appalto, per insussistenza del rapporto di subordinazione, trattandosi invece di un rapporto di lavoro autonomo;
mancavano infatti direttive, sorveglianza, durata della prestazione ed orario di lavoro, organizzazione disciplinare;
ognuno agiva nei limiti ed in funzione del lavoro da compiere e del risultato da raggiungere;
si trattava quindi di lavoro autonomo e non subordinato. Su questo punto la sentenza aveva omesso di motivare e doveva quindi essere cassata. Il ricorso è infondato e va rigettato, pur essendo stato tempestivamente proposto. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione relativa all'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli art. 22 e 23 L. n. 689 del 1981 non rientra fra quelli per i quali l'art. 3 L n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della 4 sospensione dei termini in periodo feriale, né l'inapplicabilità della suddetta sospensione può ritenersi nell'ipotesi di violazione amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell'assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli art. 409 e 442 CPC e sono soggette pertanto al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art. 35 L. n. 689/81 (violazione consistenti nell'omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento di contributi e premi). Ne consegue che l'osservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenza resa in tema di opposizione ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa va sempre valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei casi sopra menzionati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato art. 35 L. n. 689/81" (Cass. S. U. n. 63 del 30/3/2000). Il Collegio condivide questo principio e quindi ritiene applicabile al caso di specie il regime della sospensione dei termini feriali e quindi tempestivo il ricorso notificato il 22/3/99 avverso la sentenza depositata in data 4/2/88. Nel merito, però, il ricorso non può essere accolto;
il primo motivo è palesemente infondato, perché la sentenza non pronuncia affatto la simulazione di un contratto di appalto intercorso fra soggetti che non sono stati chiamati in giudizio (ME e Poste), ma accerta in 5 punto di fatto che, in virtù di un accordo fra la ME ed il IC, quest'ultimo gestiva di fatto il servizio ed assumeva la qualità sostanziale di datore di lavoro nei confronti sia delle altre lavoratrici e sia della stessa ME;
dalla sentenza risulta che questa formalmente aveva stipulato l'appalto con le Poste, di cui ignorava il contenuto e condizioni e che di fatto era affidato alla gestione del IC, che le faceva firmare documenti e quietanze, mentre lei si limitava a prestare la sua attività lavorativa per la pulizia degli uffici, ricevendo il compenso pattuito, come aveva sempre fatto in precedenza. Gli altri due motivi sono inammissibili perché generici. Osserva in proposito la Corte che è principio di diritto acquisito nella giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso dal Collegio, quello secondo cui “il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, o comunque - l'omessa valutazione da parte del giudice di merito di una certa deposizione, ha l'onere da un lato di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle prove, e - dall'altro - di indicare specificatamente, nel ricorso, le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire, al giudice di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, senza necessità di (inammissibili) indagin integrative, della validità e decisività delle disattese deduzioni, e 5 -senza che stante il principio cosiddetto di autosufficienza> del -ricorso per cassazione all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, per relationem, ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio" (Cass. n. 2894 del 26/3/99). Nel caso di specie, il ricorrente lamenta da una parte l'erronea valutazione di risultanze processuali, che però non riporta onde mettere la Corte in condizioni di valutare la decisività della censura, e dall'altra l'omessa pronuncia su punto decisivo, senza specificare in quale atto ed in che termini aveva mosso le contestazioni sulle quali il giudice aveva omesso di decidere. In sostanza il ricorso si risolve in una generica istanza di rivalutazione delle emergenze processuali, inammissibile in questa sede, e nella affermazione di una tesi contrapposta a quella accolta dal giudice di merito ed assertivamente migliore, senza la indicazione dei vizi logici e giuridici della sentenza. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, essendo tardivo il controricorso.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.del presente giudizio di costatione. A S S I A Roma 9 marzo 2001 0 D T 1 , . O A T L C IL PRESIDENTEС ложно。 faut Jay R E L CONSIGLIERE EST . P A O Laioran ' S B L I L 3 E D G 3 . D моя A O 3 4 I T 5 S A 1 S 1 D N A E E D S , 2 IL CANCELLIERE E I O A T A R Cancelleria A Depositate N T O E P S I S T 3 LUG. 2001 P G E T A I E M Koggi, E R A R I R L P D L U S IL CANCELLIERE E O 7 D