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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30651 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ND ER, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 10/01/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCA ZACCO, la quale ha concluso chiedendo che il decreto impugnato sia annullato «limitatamente al profilo della sproporzione», con rinvio alla Corte d'appello competente per nuovo esame, e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 10/01/2022, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma del decreto del 23/07/2021 del Tribunale di L'Aquila, per quanto qui ancora interessa, confermava la confisca di prevenzione, disposta dal menzionato Tribunale nei confronti di ER D'ND, dei beni indicati nel decreto dello stesso Tribunale, «anche se intestati a terzi soggetti». 2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, ER D'ND, affidato a due motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30651 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/11/2022 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 10 dello stesso decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU. Il ricorrente ritiene tale contrasto del combinato disposto degli artt. 27 e 10 del d.lgs. n. 159 del 2011 - là dove esso prevede il termine di dieci giorni per proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito, contro i provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati - con gli indicati parametri costituzionali in ragione sia della disparità di trattamento rispetto alle regole sui termini per le impugnazioni dettate dall'art. 585 cod. proc. pen. - il quale stabilisce dei termini modulati in relazione alla complessità del provvedimento al quale essi si riferiscono - sia della ritenuta inadeguatezza del menzionato termine di dieci giorni ad assicurare il diritto di difesa, al quale deve essere ricondotto anche il diritto di impugnazione, e il diritto, enunciato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU, di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la stessa difesa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe «erroneamente valutato sulla illiceità della capacità economica del proposto» e, «in ogni caso», avrebbe «omesso di valutarla rispetto alle autonome censure mosse nell'atto di appello». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di L'Aquila, nel valutare la sua capacità economica, abbia ritenuto l'irrilevanza dei proventi che gli erano derivati dallo svolgimento dell'attività di imprenditore edile per mezzo delle società D'ND s.r.I., Edildama s.r.l. e Sanshine s.r.I., per la ragione che gli stessi proventi non erano stati dichiarati al fisco, sicché non si sarebbero potuti considerare leciti, e rappresenta in proposito che tale conclusione «non può ritenersi legittima e coerente con la ratio dell'istituto in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato attesa la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale con esso sollevate. La Corte costituzionale ha sempre Jka riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (Corte cost., sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015), con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto di difesa o l'aver reso oltremodo difficoltoso l'esercizio dello stesso diritto. 2 Tale discrezionalità legislativa appare senz'altro tale, anzitutto, da consentire al legislatore di prevedere termini diversi per l'impugnazione di provvedimenti anch'essi diversi, come nel caso dei provvedimenti con i quali, rispettivamente, è esercitata la giurisdizione penale per l'accertamento dei reati e l'irrogazione delle relative sanzioni (cui si applica l'art. 585 cod. proc. pen.) e di quelli in materia di applicazione delle misure di prevenzione (cui si applica il censurato art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011), con la conseguenza che la previsione di termini, appunto, differenti, per l'impugnazione dei provvedimenti emessi all'esito dei due differenti procedimenti non è tale configurare alcuna violazione dell'art. 3 Cost. Quanto all'asserita violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., e del diritto, enunciato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU, richiamato dall'art. 117, primo comma, Cost., di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la stessa difesa, il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato dall'art. 27, comma 2, dello stesso decreto legislativo, il quale è evidentemente correlato, nelle intenzioni del legislatore, alle ragioni di urgenza che connotano la funzione delle misure di prevenzione, non appare evidentemente tale da non consentire al proposto di articolare compiutamente, nel proprio ricorso alla corte d'appello, gli specifici motivi, anche per il merito, sui quali la stessa corte d'appello dovrà esercitare il proprio controllo sul provvedimento del tribunale. Cosa che, del resto, neppure il ricorrente ha negato di aver potuto fare. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di L'Aquila, coét richiamare l'impugnato decreto del 23/07/2021 del Tribunale di L'Aquila, il quale, a sua volta, faceva tra l'altro riferimento a un'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva applicato al D'ND la misura cautelare degli arresti domiciliari, ha evidenziato come da tali provvedimenti risultasse come al proposto fossero attribuibili numerose condotte penalmente illecite produttive di proventi parimenti illeciti, quali quelle di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni finalizzate al trasferimento di beni immobili, usura, rapina aggravata, turbata libertà degli incanti. Sulla base di tali elementi, la Corte d'appello di L'Aquila ha quindi legittimamente ritenuto che lo stesso D'ND vivesse abitualmente, almeno in parte, con i proventi delle menzionate attività delittuose, a prescindere, quindi, dallo status di evasore fiscale dello stesso proposto. A quest'ultimo proposito, la stessa Corte d'appello di L'Aquila ha poi fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla citata sentenza Repaci delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di confisca di prevenzione di cui all'art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente 3 art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244-01. Successivamente, tra le tantissime: Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271221-01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCA ZACCO, la quale ha concluso chiedendo che il decreto impugnato sia annullato «limitatamente al profilo della sproporzione», con rinvio alla Corte d'appello competente per nuovo esame, e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 10/01/2022, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma del decreto del 23/07/2021 del Tribunale di L'Aquila, per quanto qui ancora interessa, confermava la confisca di prevenzione, disposta dal menzionato Tribunale nei confronti di ER D'ND, dei beni indicati nel decreto dello stesso Tribunale, «anche se intestati a terzi soggetti». 2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, ER D'ND, affidato a due motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30651 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/11/2022 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 10 dello stesso decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU. Il ricorrente ritiene tale contrasto del combinato disposto degli artt. 27 e 10 del d.lgs. n. 159 del 2011 - là dove esso prevede il termine di dieci giorni per proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito, contro i provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati - con gli indicati parametri costituzionali in ragione sia della disparità di trattamento rispetto alle regole sui termini per le impugnazioni dettate dall'art. 585 cod. proc. pen. - il quale stabilisce dei termini modulati in relazione alla complessità del provvedimento al quale essi si riferiscono - sia della ritenuta inadeguatezza del menzionato termine di dieci giorni ad assicurare il diritto di difesa, al quale deve essere ricondotto anche il diritto di impugnazione, e il diritto, enunciato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU, di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la stessa difesa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe «erroneamente valutato sulla illiceità della capacità economica del proposto» e, «in ogni caso», avrebbe «omesso di valutarla rispetto alle autonome censure mosse nell'atto di appello». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di L'Aquila, nel valutare la sua capacità economica, abbia ritenuto l'irrilevanza dei proventi che gli erano derivati dallo svolgimento dell'attività di imprenditore edile per mezzo delle società D'ND s.r.I., Edildama s.r.l. e Sanshine s.r.I., per la ragione che gli stessi proventi non erano stati dichiarati al fisco, sicché non si sarebbero potuti considerare leciti, e rappresenta in proposito che tale conclusione «non può ritenersi legittima e coerente con la ratio dell'istituto in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato attesa la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale con esso sollevate. La Corte costituzionale ha sempre Jka riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (Corte cost., sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015), con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto di difesa o l'aver reso oltremodo difficoltoso l'esercizio dello stesso diritto. 2 Tale discrezionalità legislativa appare senz'altro tale, anzitutto, da consentire al legislatore di prevedere termini diversi per l'impugnazione di provvedimenti anch'essi diversi, come nel caso dei provvedimenti con i quali, rispettivamente, è esercitata la giurisdizione penale per l'accertamento dei reati e l'irrogazione delle relative sanzioni (cui si applica l'art. 585 cod. proc. pen.) e di quelli in materia di applicazione delle misure di prevenzione (cui si applica il censurato art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011), con la conseguenza che la previsione di termini, appunto, differenti, per l'impugnazione dei provvedimenti emessi all'esito dei due differenti procedimenti non è tale configurare alcuna violazione dell'art. 3 Cost. Quanto all'asserita violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., e del diritto, enunciato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU, richiamato dall'art. 117, primo comma, Cost., di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la stessa difesa, il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato dall'art. 27, comma 2, dello stesso decreto legislativo, il quale è evidentemente correlato, nelle intenzioni del legislatore, alle ragioni di urgenza che connotano la funzione delle misure di prevenzione, non appare evidentemente tale da non consentire al proposto di articolare compiutamente, nel proprio ricorso alla corte d'appello, gli specifici motivi, anche per il merito, sui quali la stessa corte d'appello dovrà esercitare il proprio controllo sul provvedimento del tribunale. Cosa che, del resto, neppure il ricorrente ha negato di aver potuto fare. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di L'Aquila, coét richiamare l'impugnato decreto del 23/07/2021 del Tribunale di L'Aquila, il quale, a sua volta, faceva tra l'altro riferimento a un'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva applicato al D'ND la misura cautelare degli arresti domiciliari, ha evidenziato come da tali provvedimenti risultasse come al proposto fossero attribuibili numerose condotte penalmente illecite produttive di proventi parimenti illeciti, quali quelle di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni finalizzate al trasferimento di beni immobili, usura, rapina aggravata, turbata libertà degli incanti. Sulla base di tali elementi, la Corte d'appello di L'Aquila ha quindi legittimamente ritenuto che lo stesso D'ND vivesse abitualmente, almeno in parte, con i proventi delle menzionate attività delittuose, a prescindere, quindi, dallo status di evasore fiscale dello stesso proposto. A quest'ultimo proposito, la stessa Corte d'appello di L'Aquila ha poi fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla citata sentenza Repaci delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di confisca di prevenzione di cui all'art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente 3 art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244-01. Successivamente, tra le tantissime: Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271221-01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2022.