Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IONE01 6068 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA SEXIONE S CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Vol. 15/12/00 Dott. Mario SPADONE - Presidente - Consigliere rel. CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Dott. Roberto Michele TRIOLA tion 13217 Dott. Carlo CIOFFI 66 Rep. 2208 Dott. Umberto GOLDONI 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. _ IL SOLE 24 ORE per diritti L. 600 sul ricorso iscritto al n. 6189/99 R.G. proposto || _2_6_APR 2000 IL CANCELLIERE da OELETTO: ADEMPIMENTO NO ZO, VE TO, OS MA RO e TI CONTRATTUAL loDA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tigrè n. 37, presso studio dell'Avv. Francesco Caffarelli che, con l'Avv. Aldo Piva, li difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti
contro
ES BR, EG IA, EC LL PI, CH BE, AL ZO BR, CC AR, SQ UR, RB TO e CA MA in 1 a022100 RB, intimati per la cassazione della sentenza 11 maggio-27 luglio 1998 n. 1379/98 della Corte d'appello di Venezia. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per i ricorrenti, l'Avv. Francesco Caffarelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOGIMENTO DEL PROCESSO Nel dicembre del 1982 BR ES, IA AS, PI IA, BE RE, BR AL TT, AR ZO e UR LI, tutti proprietari di appartamenti nel Condominio Belmonte di Treschè Conca nel Comune di Roana, convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Vicenza, ZO NO e TO RE e, premesso che costoro erano venuti meno all'obbligo assunto con scrittura privata del 7.3.1982, quali venditori di detti appartamenti, di fornire l'energia elettrica occorrente agli stessi, ne chiesero la condanna a corrispondere ad essi attori, pro quota, la somma per l'acquisto di un terreno ove collocare una cabina di trasformazione a torre e ad eseguire i lavori di costruzione della 2 medesima e quelli di allacciamento, nonché a risarcire i danni nella misura di £ 3.000.000 pro capite. I convenuti si costituirono e contestarono il fondamento delle pretese avversarie. Spiegarono, poi, intervento, aderendo alle domande attoree, i coniugi TO RB e MA AR, altri condomini dell'edificio, e furono chiamate in causa MA RO TO e DA TT, mogli, rispettivamente, del NO e del RE. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale vicentino, con sentenza del 9.1.1990, ritenuti i convenuti e le chiamate in causa inadempienti, per avere realizzato la cabina elettrica solo nel corso del giudizio, cioè nel settembre del 1983, anziché entro il giugno del 1982, e per non aver fornito sufficiente energia nel periodo antecedente a tale realizzazione, li condannò, in solido, a corrispondere a ciascuno degli attori e ai coniugi intervenuti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di £ 1.000.000. Proposti gravami da entrambe le parti, esclusi i coniugi RB- AR rimasti contumaci, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, svolgendo, per quel che ancora rileva in questa sede, le seguenti osservazioni: p Non era a parlarsi di inadempimento consistito nell'aver venduto immobili non dotati di energia elettrica, poiché questa risultava 3 già carente al tempo della vendita, sicché gli acquirenti avevano accettato gli appartamenti nello stato in cui si trovavano e non potevano, poi, pretendere alcun adeguamento nei confronti dei venditori i quali avevano dimostrato di aver fatto il possibile per ottenere dall'Enel la massima potenza ottenibile nella zona che era oggettivamente sottoservita;
-Correttamente, quindi, il Tribunale si era limitato a valutare la sola tardività dell'adempimento, per essere stata la cabina realizzata oltre un anno dopo la data pattuita, ed aveva liquidato ai compratori un modesto indennizzo, tenuto conto del mancato utilizzo degli immobili dal 7.10 al 17.12.1982 e considerato che i costruttori-venditori, il cui contratto di cantiere era scaduto il 30.9.1982, si erano impegnati a garantire l'energia necessaria, in via provvisoria, attraverso l'utilizzo protratto dell'erogazione prevista per la costruzione dell'edificio; - In realtà, l'unica e vera causa della carenza di energia lamentata dai compratori era la sottoelettrificazione della zona, per cui le conseguenze negative di tale carenza non erano imputabili ai venditori se non per quanto atteneva al periodo di interruzione e al ritardo nella costruzione della cabina promessa, solo questa potendo essi garantire e non l'erogazione di un certo quantitativo di energia. Ricorrono per cassazione ZO NO e TO RE con le rispettive consorti MA R. TO e DA TT, affidandosi a sei motivi poi illustrati con memoria. Gli intimati non svolgono attività difensive in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunziano contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, nonché violazione dell'art. 1476 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., censurandosi la sentenza impugnata per aver posto a carico degli attuali ricorrenti i danni per la ritardata costruzione della cabina sebbene avesse affermato poco prima che nessun inadempimento era loro addebitabile, poiché avevano fatto tutto il possibile per ottenere dall'Enel la massima potenza elettrica ottenibile in quella zona sottoservita, e che i compratori, consapevoli di ciò, avevano accettato gli immobili nello stato in cui si trovavano. Con il secondo motivo denunziandosi omessa e carente - motivazione su punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 1476 e 1477 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. - si lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto ai civ. compratori un risarcimento per la tardiva collocazione della cabina senza considerare che essi, nel negare ogni propria responsabilità al riguardo, avevano dedotto di aver conseguito la concreta disponibilità del terreno ove realizzare il manufatto solo nel 1983, come confermato dal teste Franco Bellinaso, e che uno degli acquirenti, il ES, aveva parlato, in sede di interrogatorio formale, di un accordo secondo il quale la cabina doveva essere realizzata su terreno che si sarebbe dovuto 5 avere dal Comune, circostanza poi non avveratasi, sicché si era dovuta trovare una persona disponibile a vendere l'area necessaria, anche perché i compratori si erano opposti all'utilizzazione di terreno condominiale come inizialmente concordato. Con il terzo motivo denunziandosi erronea motivazione sul - ritenuto parziale inadempimento e violazione degli artt. 1455 e 1476 - si rimprovera aicod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. giudici del merito di aver trascurato di considerare che non poteva rientrare tra le obbligazioni dei costruttori la fornitura di un bene prodotto in regime di monopolio dall'ENEL e che i costruttori stessi avevano comunque permesso tale fornitura in via provvisoria ai vari appartamenti attraverso il contratto di cantiere scaduto il 30.9.1982, né potevano fare altro, dato che non erano produttori di energia elettrica, che la zona era sottoelettrificata e che sarebbe stata abusiva la cessione di energia elettrica da privato a privato. Con il quarto motivo vengono denunziati violazione degli artt. 1476 e 1477 cod. civ., erroneo riconoscimento dell'obbligo, in capo ai venditori, di fornire energia elettrica e contraddittorietà della motivazione sul punto, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 e anche all'art. 116 cod. proc. civ.. Si lamenta, cioè, che sia stato ritenuto l'inadempimento per la mancata fornitura dell'energia dal 7 ottobre al 17 dicembre 1982, mentre un obbligo siffatto non poteva essere ritenuto giuridicamente valido per le ragioni già dette in precedenza e la stessa Corte, del resto, lo aveva espressamente riconosciuto, sicché se ne sarebbe dovuta rilevare d'ufficio la nullità ed escludere ogni responsabilità dei venditori i quali non potevano neppure ottenere una nuova proroga del contratto di cantiere, dato che questo nel 1982 non era più in funzione, essendo stata rilasciato il certificato di abitabilità sin dal 3.2.1981. Con il quinto motivo denunziandosi omessa motivazione su - un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio e conseguente falsa applicaziobe dell'art. 1476 cod. civ. in relazione all'art. 360 n.
5 -cod. proc. civ. si rimprovera ai giudici del merito di non aver esaminato la questione se fosse giuridicamente valido, in ragione di tutto quanto detto innanzi, l'impegno assunto dai venditori, con la scrittura del 7.3.1982, di assicurare la fornitura provvisoria dell'energia elettrica necessaria per gli appartamenti del Condominio o se, piuttosto, non lo si dovesse considerare tamquam non esset. Tutti i su esposti motivi, esaminabili congiuntamente perché in parte ripetitivi e, comunque, strettamente connessi, sono privi di fondamento. Essi ruotano intorno agli argomenti del monopolio ENEL nella produzione e fornitura di energia elettrica, dell'impossibilità per i ricorrenti di assumere validamente l'impegno di assicurare tale energia agli appartamenti venduti e della loro incolpevolezza per la ritardata realizzazione della cabina. 7 Se non che, dei primi due argomenti la Corte veneziana, come danno atto gli stessi ricorrenti, si è fatta puntualmente carico, escludendo ogni loro responsabilità, sia per aver venduto immobili privi del servizio di energia elettrica, dato che questa carenza risultava già all'atto dell'acquisto ed era stata accettata dagli acquirenti, sia per non aver ottenuto l'adeguamento della potenza energetica, dato che avevano provato di aver fatto tutto il possibile per ottenerla dall'ente erogatore, nonché riconoscendo espressamente che l'unica vera causa della lamentata carenza di energia era la sottoelettrificazione della zona, sicuramente non imputabile ai costruttori. Né è ravvisabile contraddittorietà tra queste affermazioni e quelle relative alla responsabilità per il ritardo di oltre un anno nella realizzazione della promessa cabina di trasformazione, poiché tale ritardo, del quale i ricorrenti non contestano affatto l'esistenza, nulla ha a che vedere con la sottoelettrificazione e con il monopolio ENEL, essendo la costruenda cabina appunto lo strumento per ovviare all'inconveniente del difetto di energia, tanto che essa, una volta elettrificata, come si legge nella gravata sentenza, non diede più luogo a limitazioni, dal che la correttezza, dal punto di vista logico, della conclusione, per altro incontestata, circa la oggettiva attribuibilità a quel ritardo dell'interruzione energetica verificatasi dopo la scadenza del contratto di fornitura di cantiere che aveva consentito, secondo gli 8 impegni assunti, validi 0 meno che fossero, di assicurare provvisoriamente la corrente alle unità immobiliari vendute. Quanto alla responsabilità per il ritardo in questione, dovevano essere i debitori, secondo quanto stabilisce l'art. 1218 cod. civ., a provare che esso era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essi non imputabile, onere che gli attuali ricorrenti non deducono di aver assolto nel corso dei giudizi di merito, limitandosi a segnalare incerte ed equivoche fonti probatorie riguardanti il terreno su cui doveva essere costruito il manufatto e i soggetti obbligati a procurarne la disponibilità, senza, per altro, fornire precise e puntuali indicazioni, come sarebbe stato loro obbligo in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, né in ordine all'avvenuta specifica deduzione di tali circostanze con l'atto di appello, né in ordine alla loro decisività ai fini di quanto richiesto dal citato art. 1218 cod. civ.. Con il sesto motivo denunziandosi violazione degli artt. 1223 e - - si1226 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per aver fatto ricorso al criterio equitativo nella liquidazione del danno benché non fosse stata fornita la benché minima prova della sussistenza di tale danno e sebbene risultasse dagli atti che gli immobili venduti erano tutti seconde case da utilizzare soltanto durante le ferie estive o quelle invernali e che il periodo considerato non coincideva né con le une né con le altre. 9 Anche questa doglianza manca di fondamento. Invero, la sussistenza di un danno era insita nel fatto stesso, sicuramente provato, che gli appartamenti erano rimasti per un certo tempo del tutto privi di energia elettrica a causa della ritardata costruzione della cabina di trasformazione, con tutte le implicazioni da ciò derivanti in termini di utilizzabilità e suscettibilità di sfruttamento economico degli stessi, sicché nessuna censura puè nuoversi ai giudici del merito per aver fatto ricorso alla liquidazione equitativa, data l'impossibilità di pretendere una prova del suo preciso ammontare. Né vale addurre che si trattava di case per le vacanze, utilizzabili solo in periodo estivo ed invernale, poiché tale circostanza non attiene all'an, bensì al quantum debeatur e i giudici di merito ne hanno debitamente tenuto conto, quantificando l'importo risarcitorio in misura alquanto modesta. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento stante l'assenza di attività difensive da parte degli intimati.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2000. IL PRESIDENTE Аравни CONSIGLIERE ESTENSORE тихо стиле Окт 10 DEPOSITATO IN LL Roma 26 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Tetorico MARCADA BOLLO 60000 10,33 Euro 310000 verrode 149.77 E NI DI ENTRATE ROMA 2 Peclicto rata.
2.8.6E 3605 Couro S DELLE ENTRA IL CANCELLIERE C1 Paolo Tatarico Velazco