Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
La responsabilità del datore di lavoro, per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, non è esclusa a fronte di una situazione di irregolare presenza sul territorio dello Stato del fatto che questo adduca circostanze diverse, che è comunque onere del datore di lavoro verificare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 25990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25990 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 634
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 5645/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL RC, N. IL 27/10/1968;
avverso la sentenza n. 1917/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 04/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
udito il difensore avv. Piccioni.
OSSERVA
con sentenza in data 11/2/09 Tribunale monocratico di Savona ha assolto TO RC per insussistenza del fatto dall'imputazione di avere violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, contestatagli per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero NE VA privo di permesso di soggiorno, fatto accertato in quella città il 9/2/06.
Ciò sul rilievo che il NE aveva lavorato alle dipendenze dell'imputato, il quale non aveva perseguito finalità di ingiusto profitto, solo per pochi giorni e aveva detto di avere presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno.
Con sentenza in data 4/11/09 la Corte di appello di Genova, in accoglimento del gravame proposto dal locale Procuratore generale della Repubblica, ha dichiarato il TO colpevole del reato ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2 mesi di arresto e Euro 3500 di multa.
Contro questa decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, sull'assunto che non sarebbe stato provato il perfezionamento di un vero e proprio rapporto di lavoro con il NE e che l'assicurazione di costui di essere in attesa di regolarizzazione escluderebbe comunque l'esistenza dell'elemento psicologico del reato, e lamenta che la pena detentiva non sia stata convertita in quella pecuniaria e che non sia stato applicato l'indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 8/2/05, Pace, rv.230.911 e 26/3/08, P.M. in proc. Zhao, rv.239.618) secondo cui la stabilità del rapporto di lavoro non è requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 22, comma 12 e la durata delle prestazioni effettuate non ha rilievo.
La norma non prevede neppure che il soggetto attivo persegua finalità di ingiusto profitto e solamente la regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione (cfr. al riguardo Sez. 1, 25/10/06, Grimaldi, rv.235.083), esclude la sussistenza del reato contravvenzionale di cui si tratta, mentre nel caso di specie è pacifico che il NE era privo del permesso di soggiorno.
Quanto alla sostituzione della pena detentiva e all'applicazione dell'indulto, non risulta che siano stati richiesti in sede di merito e quindi nessun obbligo aveva la Corte di appello di motivare in proposito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010