Sentenza 12 dicembre 2018
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, nel dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., restituisca gli atti al pubblico ministero provvedendo contestualmente alla fissazione di una nuova udienza dibattimentale.(In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di statuizioni tra loro confliggenti che, da un lato, determinano la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e, dall'altro, comportano un'indebita limitazione del potere dell'ufficio requirente di assumere le proprie determinazioni all'esito degli adempimenti prescritti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2018, n. 12494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12494 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
12494-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Sent. n. sez. 4777/2018 - Presidente - CC 12/12/2018- MICHELE BIANCHI R.G.N. 25519/2018 MONICA BONI Relatore ANTONIO CAIRO CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI RC ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2018 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
(lette/sentite le conclusioni del PG Elisabelle Cencicolo che ho chiest dichiaras mammissable & ris,s Ritenuto in fatto 1.AN Di RC per il tramite del difensore, avv.to Mattia di Mattia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale, celebrato a carico dello stesso Di RC per il delitto di lesioni personali, all'udienza dell'8 maggio 2018, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio perché non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini, notificato all'imputato, disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale perché procedesse alla emissione di altro decreto di citazione diretta a giudizio e fissava la data della successiva udienza per il 13 dicembre 2018. Assume la difesa l'abnormità dell'ordinanza perché interferente con le prerogative del p.m. e con la facoltà per lo stesso di chiedere l'archiviazione del procedimento all'esito dell'esame richiesto dal ricorrente ed all'eventuale acquisizione di nuove prove favorevoli. La dichiarata nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari comporta la regressione del procedimento perché dopo la nuova notificazione dell'avviso è consentito l'esercizio di tutte le facoltà previste dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., tutte incompatibili con un dibattimento in corso di svolgimento. Né rileva che il p.m. abbia proceduto a notificare altro avviso di conclusione delle indagini prima dell'udienza fissata dal giudice e dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Elisabetta Cennicola, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
3. Con memoria pervenuta in data 22 novembre 2018 SC ON, parte offesa del reato contestato al Di RC, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per la non abnormità del provvedimento e per l'assenza di interesse in capo al Di RC ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. Come già rilevato da questa Corte in caso similare (Cass., sez. 3, n. 25101 del 07/05/2008, Lazzarini, rv. 240729) la fissazione della data di una nuova udienza per la celebrazione del giudizio dibattimentale contestuale alla trasmissione degli atti al pubblico ministero per la notifica all'indagato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., in precedenza omesso, comporta la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari ed al tempo stesso una indebita limitazione al potere dello stesso ufficio requirente di assumere le proprie determinazioni all'esito dell'adempimento prescritto. Invero, compiuta la notificazione omessa, può essere espletato l'interrogatorio dell'imputato, all'esito del quale è facoltà dell'ufficio requirente condurre ulteriori indagini e verifiche, senza possa in astratto escludersi che, dopo il loro compimento, i dati di conoscenza così acquisiti inducano a proporre richiesta di archiviazione del procedimento in termini e con esiti insanabilmente contrastanti con la disposta prosecuzione del procedimento. Correttamente rileva la difesa che, nel caso specifico, tale conclusione non è contraddetta dal fatto che il pubblico ministero abbia provveduto di sua iniziativa a rinnovare la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini all'imputato, perché tanto si è verificato dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Deve dunque rilevarsi l'abnormità strutturale del provvedimento impugnato, poiché contenente statuizioni tra loro confliggenti e comunque tali da porsi in contrasto con la disposizione generale di cui all'art. 185 cod. proc. pen., secondo la quale la declaratoria di nullità di un atto si comunica a quelli successivi che da essi dipendono e comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo diversa previsione normativa. Una espressa disposizione derogatoria non è rinvenibile nel caso.
2. Merita poi aggiungere che, secondo quanto stabilisce l'art. 160 disp. att. cod. proc. pen., "ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'art. 132, comma 2, cod. proc. pen. è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari". La determinazione da parte del giudice dibattimentale della nuova data per la celebrazione del giudizio a seguito della rinnovata emissione del decreto di citazione dell'imputato si discosta dalla citata disposizione e dal meccanismo propulsivo ivi previsto, perché sottrae alla competenza del presidente dell'ufficio giudiziario giudicante la funzione che gli è attribuita dall'ordinamento processuale. Ne consegue che il provvedimento va annullato senza rinvio limitatamente alla determinazione della data della nuova udienza del dibattimento.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla fissazione della data della nuova udienza avanti al Tribunale. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Adriano Iasillo Moll amow Trill POSITATA ри DE IN CANCELLERIA 20 MAR 2019 CANCELLIERE દા 2003