Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
L'obbligo da parte del pubblico ministero di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione, previsto dall'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i delitti commessi con violenza alla persona, sussiste anche nel caso in cui la richiesta sia basata sull'infondatezza della notizia di reato. (Fattispecie in tema di procedimento iscritto per il reato di cui all'art. 586 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2017, n. 40285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40285 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
40285-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/05/2017 MAURIZIO FUMO Presidente Sent. n. sez. 632/2017 CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.43310/2016 -Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI GIUSEPPE DE MARZO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP NZ nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ CC CA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 22/08/2016 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Udito il difensore Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Franca ZACCO, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, con provvedimento del 22 agosto 2016, pronunziato decreto di archiviazione nel procedimento a carico di CC IN e RR AN, indagati per il reato di cui all'art. 586 cod. pen.
2. Con atto sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa AP EN, deducendo violazione di legge processuale ed eccependo la mancata notifica del deposito della richiesta di archiviazione, alla quale egli aveva diritto non solo per averne fatto espressa richiesta ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen., ma anche, in quanto persona offesa di delitti commessi con violenza alla persona in virtù dell'art. 408, comma 3-bis, cod. pen.
3. Con atto depositato in data 27 febbraio 2017 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. E' ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso "de plano", il quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento>> (Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 261172; Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, P.O. in proc. Tonietto, Rv. 255108; Sez. 3, n. 11543 del 27/11/2012, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 254743). Nel caso in esame non vi sono dubbi che il ricorso sia tempestivo, non essendo intervenuta la notifica del provvedimento impugnato (depositato in data 22 agosto 2016), mentre il ricorso è stato depositato in 9 settembre 2016. 2. Fondato è anche il rilievo, fatto dalla difesa della persona offesa, sulla necessità nel caso in esame della notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione essendo stato iscritto il, procedimento per il reato di cui all'art. 586 cod. pen. E' pacifico, infatti, che l'obbligo di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, previsto dall'art. 408, comma terzo bis, cod. proc. pen. per i delitti commessi con violenza alla persona, sussiste anche nel caso in cui la richiesta sia basata sull'infondatezza della notizia di reato, poiché tale obbligo attiene alle forme del procedimento da seguire per richiedere l'archiviazione in relazione al titolo di reato per cui si procede e prescinde dalla sussistenza o meno di esso (Sez. 3, n. 24432 del 18/02/2016, P.C. in proc. Zelmat, Rv. 267151).
3. Il provvedimento impugnato va quindi annullato e gli atti vanno trasmessi alla Procura competente per la rinnovazione dell'atto nullo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per il corso ulteriore. Così deciso in Roma il 10 maggio 2017 Il-consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoligrazia Maurizio FUMO еди DEPOSITATA IN CANCRILICILA addi 05 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIARIO Comme al ux