Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7815 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL ITAL ANO7815 0 1 LA CORTE SU REVA I Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 24/99 Cron.л его Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere- Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 23/02/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 149 SENTENZA dal Sig. 16006000 per diritti sul ricorso proposto da: GJU 2001 it SPA, in persona del legale rappresentante IL CANCELLERE NORDCOLOR pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Giambattiste Tiepolo, 21 TOMMASO GARGALLO presso lo studio dell'avvocato ALABRESE GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FALOMO LUCIANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante 2001 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 899 dagli avvocati BRITTI MARCELLO, ROSSI ANDREA, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 49/98 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 27/08/98 R.G.N. 93/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FALOMO;
udito l'Avvocato BRITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso inammissibilità del ricorso indichiarando di subordine il rigetto . -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 aprile 1997 l'INAIL esponeva al Pretore di Pordenone che in data 19 settembre 1990 la ditta RD CO s.p.a. aveva inoltrato una denuncia di malattia professionale (ipoacusia da rumore) per il dipendente PP RR. L'Istituto in data 19 febbraio 1993 aveva costituito a favore del dipendente una rendita del 27% decorrente dal 20 marzo 1990. In esito agli accertamenti, svolti dalla USL di San Vito al Tagliamento in data 9 marzo n.19 1991, si era accertato che nell'ambiente di lavoro ove era stato adibito il lavoratore vi era uno specifico rischio da rumore e che l'attività di tale dipendente risultava tra quelle maggiormente esposte a fenomeni di ipoacusia da rumore. L'INAIL, pertanto, rilevando che la RD CO nel periodo immediatamente precedente la denuncia di malattia professionale non aveva posto in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare ai propri dipendenti pericolose esposizioni al rumore funzionamento dei macchinariderivanti dal dell'azienda in violazione degli obblighi imposti dall'art.2087 C.C., chiedeva che la detta società 3 venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di lire 39.988.940, pari alla capitalizzazione della rendita erogata e al costo aggiuntivo delle visite mediche eseguite ai fini dell'accertamento della inabilità. Con sentenza in data 21 aprile 1997 il Pretore, disposta consulenza tecnica, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla costituitasi società convenuta respingendo, tuttavia, nel merito la domanda di regresso avanzata dall'INAIL. Osservava, infatti, che l'Istituto non aveva dimostrato il nesso di causalità tra l'ipoacusia dipendente e l'avvenuta sua esposizione adel rumore nell'ambiente aziendale della società convenuta. A seguito di appello dell'INAIL, il Tribunale di Pordenone con sentenza in data 9 luglio / 27 agosto 1998, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda di regresso e condannava la società RD CO al pagamento in favore dell'Istituto della somma di lire 33.373.911, rivalutata ai sensi della legge n.251 del 1982, con interessi legali e rivalutazione dalla costituzione della rendita al saldo, detratta la quota di interessi già liquidata e con le spese del doppio grado. Il giudice del gravame premetteva che a seguito della disposta consulenza tecnica medico-legale era stata raggiunta la prova circa la sussistenza della eipoacusia da rumore sofferta dal RR determinata da esposizione prolungata a fonti sonore esterne, riconducibili all'attività lavorativa esercitata dal lavoratore in data antecedente al 1998. Il Tribunale, quindi, osservava che dovesse escludersi che l'otopatia accusata dal lavoratore fosse da porsi in relazione all'attività svolta presso gli stabilimenti Zanussi tra il 1963 e il 1973, poiché in tale periodo il RR svolgeva mansioni di carrellista, oggettivamente insufficienti a configurare per intensità di esposizione al rumore possibilità di danni uditivi significativi. Il giudice di merito, altresì, aggiungeva che convergenti elementi istruttori consentivano di affermare con certezza che nel periodo 1981/1987, intercorrente dall'assunzione del RR sino alla visita degli ispettori USL, all'interno dello stabilimento RD CO e in particolare presso i macchinari ai quali era addetto il lavoratore, sussistevano condizioni di rumorosità elevata 5 idonee a generare e ad aggravare lesioni uditive. Ciò veniva a desumersi dai rilievi effettuati nel periodo 1987/1988 dal Servizio di Medicina del Lavoro e dalle dichiarazioni rese dai testi dott. Mazzucco, responsabile USL, e dai lavoratori PP GI, OS FA e OL GR in riferimento alla costante rumorosità che caratterizzava i locali dell'azienda almeno sino al 1987. Dopo tale data, precisava il Tribunale, a dell'opera di bonifica intrapresa dallaseguito società, la rumorosità dell'ambiente di lavoro in danno dei lavoratori era diminuita con la conseguenza che erano rimasti stazionari i danni uditivi da essi riportati. Il Tribunale concludeva che la RD CO doveva ritenersi responsabile ex art. 2087 c.c. per avere eseguito con ritardo le opere di bonifica necessarie ad evitare danni da rumori e che, comunque, era responsabile in solido ai sensi dell'art. 2055 C.C. del risarcimento del danno anche nell'ipotesi in cui il fatto dannoso fosse stato imputabile a più soggetti. La RD CO ricorre per cassazione con tre motivi. 6 Resiste 1'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e secondo motivo, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, la RD CO si duole che il Tribunale, con travisamento dei fatti e omessa, insufficiente ° contraddittoria motivazione in ordine a circostanze di fatto о a risultanze processuali rilevanti, nonché in violazione dei principi in materia di prova previsti dall'art. 2697 C.C., abbia tratto dalla natura della malattia accertata (ipoacusia cronica da rumore determinata dall'esposizione prolungata a fonti sonore esterne riconducibili lavorativa esercitata prima all'attività del 1988) elementi di dell'accertamento responsabilità a carico di essa ricorrente, fondati non già su circostanze positive, bensì sulla circostanza negativa della mancanza di altri elementi che possano sorreggere la possibile ipotesi di esposizione a rumori in precedenti attività lavorative con determinismo causale sull'ipoacusia accusata dal RR. Invero, aggiunge la società ricorrente, dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa si era accertato che il RR, prima di andare a 7 lavorare presso la RD CO, aveva lavorato con le stesse mansioni e alle stesse macchine presso la Zanussi s.p.a. Il primo rilievo dell'insorgenza dell'ipoacusia era riferibile al 1988. Dopo il 1988 era stato escluso che il RR avesse patito degli aggravamenti. però conclude la Contraddittoriamente, da tale circostanza il società ricorrente Tribunale non aveva tratto la conclusione che non fosse stata raggiunta la prova in ordine all'insorgenza causale della malattia viprofessionale, desumendola dal fatto che non erano elementi obiettivi e certi che consentissero di affermare un'origine diversa della malattia ہ ی ں lamentata dal lavoratore. I dedotti motivi sono infondati. E' inammissibile il ricorso per cassazione quando l'esame del motivo di impugnazione esige una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata. In tal caso, infatti, l'eventuale ingiustizia della decisione del giudice di merito può essere fatta valere in sede di legittimità soltanto tassativamente attraverso indizi rivelatori 8 individuati dal legislatore nella "1omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" (art. 360 primo comma n.5 c.p.c.). Per quanto concerne, poi, la prospettata ipotesi di travisamento dei fatti va osservato che esso non è denunciabile in sede di legittimità nemmeno in sede penale dopo l'entrata in vigore del codice del 1988 (dovendo ex art. 606 primo comma lett. e c.p.p. la mancanza ○ la manifesta illogicità risultare dal testo del provvedimento impugnato ed essendo stato consentito il travisamento dei fatti come motivo di ricorso per interpretazione cassazione in via di giurisprudenziale soltanto a determinate condizioni), mentre nel giudizio civile può essere denunciato soltanto con il mezzo della revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., inteso come errore di fatto costituente falsa percezione della realtà (v. Cass. 16 giugno 1990 n.6060) e non già come vizio di motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 primo comma n.5 c.p.c. Dal punto di vista sopra esposto la sentenza impugnata, però, non merita censure, poiché il Tribunale con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici aveva valutato le risultanze processuali (pregressa attività lavorativa del lavoratore e non significativa sua esposizione a fonti di rumore presso l'azienda Zanussi, che utilizzava, anch'essa, macchinari attribuendo esclusivo determinismo rumorosi) causale per la malattia professionale denunciata dal RR alle fonti di rumore esistenti presso l'azienda della RD CO tra il 1987 e 1988. Né assume rilevanza il denunziato vizio di contraddittoria motivazione che, secondo la società ricorrente, si sarebbe verificato allorchè il Tribunale aveva affermato che non aveva alcuna rilevanza l'evenienza che aveva concorso a causare il danno uditivo al lavoratore anche l'attività esercitata in precedenza dal RR presso la società Zanussi. Esaminando tale ultima doglianza unitamente al terzo motivo di ricorso, logicamente connesso, con il quale la RD CO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c. e del principio di causalità (essendo rilevante, ai fini dell'azione di regresso, stabilire la percentuale di colpa addebitabile, poiché, se è ipotizzabile il danno 10 come causato da più eventi succedutisi nel tempo, non è applicabile il citato art. 2055, richiamato dal Tribunale con motivazione aggiunta al fine di responsabilità solidale tra la ipotizzare una Zanussi e la RD CO), la Corte osserva che i vizi di motivazione denunciati non cadono su un punto decisivo della controversia ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., avendo il Giudice del gravame motivazione giuridicamente correttacon ed che l'aggravamento della esauriente affermato malattia professionale per ipoacusia da rumore fosse da porsi in relazione in via esclusiva all'attività lavorativa svolta presso l'azienda della RD CO e non già presso quella della Zanussi, ciò avendolo desunto dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla deposizione dei testi escussi e nominativamente indicati. Argomentazione del Tribunale cosiddetta ad abundantiam quella che richiama l'art. 2055 C.C. e quindi irrilevante, quant 'anche fosse erronea. c Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la 11 società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in lire 32.000- oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001. Presidente: Mierius II Cons. estensore: MA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 8 GIU. 2001 Oggi, IL COLLABORATORĘ MACASS DI CANCELLERIA O N E " I , D LLO SSA 10 , TA BO T. I 33 ESA D R 5 STA DELL'A I SP . PO N N G 3 IM SI O -7 A A SEN 1-8 D D , E TE 1 I REGISTRO A ESEN E ITTO G G LE IR D LA O EL D 12