CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2023, n. 9839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9839 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MP IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
udite le conclusioni del difensore della Parte civile Agenzia delle Entrate, Avvocato dello Stato Luca Ventrella che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9839 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 20/12/2022 udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avvocato Mercurio Galasso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Roma con sentenza dell'8 aprile 2022 - in parziale riforma di quella di primo grado del locale Tribunale che aveva riqualificato in induzione indebita il fatto originariamente contestato quale corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 cod. pen.) - ha, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condannato MP alla pena di anni quattro di reclusione riducendo la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici a cinque anni. 2. Avverso la condanna in appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale sono articolati tre motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata - anche sotto il profilo di travisamento della prova - in riferimento alla condotta attribuita all'imputato, che sarebbe consistita nel consigliare la "strategia più favorevole alla controparte svolta per la sospensione della procedura esecutiva": ciò in quanto l'adozione del relativo provvedimento - peraltro del tutto legittimo e condiviso dai giudici tributari di appello - non è stata posta in essere dall'MP ma dal direttore dell'Agenzia delle entrate di Pescara, senza che su tale decisione abbia spiegato alcuna influenza l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, pur essendo manifesta la mancanza di riscontri alle dichiarazioni dibattimentali rese ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. dal consulente fiscale della CROS (che aveva "patteggiato" per induzione indebita). 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce l'illegittimità del rigetto delle richieste avanzata in appello di diversa qualificazione del fatto contestato. Invero, accertato che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione tributaria, legittimo, non rientrava nelle competenze dell'MP e che l'iniziativa di richiedere la somma di denaro non era partita dal predetto ma era stata una autonoma decisione dei rappresentanti della CROS, potrebbe, al più, ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 346 c.p. - peraltro, secondo la 2 prevalente giurisprudenza di legittimità non più rilevante a seguito della modifica dell'art. 346-bis per effetto della legge n. 3 del 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato - funzionario della Agenzia delle entrate/Direzione provinciale di Pescara - è stato ritenuto in primo grado responsabile del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. per aver indotto il consulente fiscale e il legale rappresentante della società gestrice di supermercati (CROS Città Mercato S.r.l.) a promettere somma di denaro pari a 100.000 euro - proporzionale al valore di una causa pendente dinanzi al giudice tributario (relativa a 16.000.000 di euro di tributi non pagati, oltre sanzioni per il medesimo importo) ottenendo la consegna, a titolo di acconto, di 15.000 euro in contanti. 3. MP, a fronte di tale promessa e dazione illecita, ha: orientato favorevolmente la controversia tributaria pendente tra l'Amministrazione finanziaria e la CROS;
consigliato una strategia processuale idonea a tal fine anche mediante la redazione di atti e memorie;
avviato ed istruito il provvedimento di sospensione - facendolo sottoscrivere al direttore dell'Agenzia delle entrate - della procedura esecutiva nei confronti della società in corso da parte di Equitalia sino al deposito della sentenza da parte della competente Commissione tributaria. 4. La sentenza di primo grado, ritenuti accertati i fatti per come contestati, li ha però riqualificati in induzione indebita in quanto l'imputato, pur non avendo adottato atti rientranti nella propria specifica sfera funzionale (sia la procedura esecutiva che la "sospensiva" della stessa non erano di sua competenza, ma dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia), ha nondimeno abusato della propria posizione e della propria funzione (si dà atto, tra l'altro, che aveva "avvicinato" uno dei giudici della Commissione tributaria). Ciò, in particolare, tentando di influire sulla decisione della competente Commissione tributaria, ottenendo la promessa di un cospicuo compenso e ricevendo il 19 aprile del 2016 a titolo di acconto 15.000 euro in contanti (consegna avvenuta sotto il controllo della PG che procedeva a sequestrare la somma all'imputato). A giudizio del Tribunale sussiste quindi l'attività di "induzione" nei confronti dei rappresentanti della 3 CROS posta in essere da MP avvalendosi della sua posizione di supremazia (l'imputato sottolineano i primi giudici "poteva fare il bello e il cattivo tempo"). 4.1. Detta impostazione è stata totalmente recepita dalla Corte romana che ha anche escluso l'accoglibilità del motivo di appello che invocava la riqualificazione in millantato credito o in traffico di influenze, in quanto "il denaro promesso e consegnato costituente il prezzo del "favore" era destinato all'MP per l'opera prestata direttamente dal medesimo non già quale intermediario". 5. Dalle convergenti motivazioni dei giudici di merito risultano adeguatamente provati i fatti contestati all'imputato. La ricezione dei 15.000 euro risulta per tabulas e la giustificazione dell'imputato, che ha sostenuto di avere messo in tasca la relativa busta, che non sapeva bene cosa contenesse, con un "gesto involontario", appare decisamente implausibile. 6. Ritiene peraltro la Corte che dagli atti emergano però dubbi in merito alla correttezza della qualificazione giuridica di tali fatti operata dal Tribunale di Roma e confermata dal giudice di appello. 6.1. Ciò non nel senso invocato dal ricorrente, secondo cui la condotta di MP rientrerebbe nel paradigma del millantato credito/traffico di influenze. Invero, come sottolineano i giudici di merito, l'imputato non ha certo agito come (o rappresentato di essere) un intermediario nei confronti di altri pubblici ufficiali, ma ha agito in proprio, in un ambito nel quale svolgeva comunque funzioni pubbliche. E' vero che la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del giudizio di appello tributario è stata disposta dal direttore dell'Agenzia delle entrate di Pescara, ma previo parere dell'imputato, funzionario dell'Agenzia, che gestiva il relativo contenzioso legale tributario. 6.2. Nella specie, dunque, non può rinvenirsi la situazione in cui la condotta di induzione della vittima a versare una somma di denaro venga realizzata dal pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e della proposta di comprare i favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole, nel qual caso è stato ritenuto il delitto di millantato credito aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., e non quello di concussione (Sez. 6, n. 8989 del 29 gennaio 2015, Galletta, Rv. 262796). 4 Il nsigliere es ns Il Prà,sidente 6.3. Piuttosto, nei fatti come sopra indicati potrebbero sussistere i presupposti per ritenere configurabile la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. (essendosi MP "messo a disposizione" della CROS per risolvere favorevolmente le varie questioni legate al contenzioso tributario, ed in assenza di prove circa la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio). Peraltro, tale qualificazione Sarebbe più favorevole per l'imputato (ratione temporis commissi delicti, l'induzione indebita - allora punita con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi - era più grave della corruzione per l'esercizio della funzione, punita da tre a otto anni). 6.4. Onde pervenire a detta conclusione è però necessario escludere la sussistenza di una condotta prevaricatrice dell'MP (affermata dalla sentenza di primo grado: pag 41/43, aspetto sul quale non si soffermano i giudici dell'appello), dal momento che l'elemento che differenzia le due fattispecie è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico - propria dell'induzione - cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato, mentre l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di corruzione (Sez. 6, n. 5321 del 13 ottobre 2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520). 6.4. Trattasi di valutazione di fatto, non consentita a questa Corte, che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma onde, alla luce dei principi sopra riportati, verificare l'eventuale riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 20 dicembre 2022
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
udite le conclusioni del difensore della Parte civile Agenzia delle Entrate, Avvocato dello Stato Luca Ventrella che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9839 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 20/12/2022 udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avvocato Mercurio Galasso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Roma con sentenza dell'8 aprile 2022 - in parziale riforma di quella di primo grado del locale Tribunale che aveva riqualificato in induzione indebita il fatto originariamente contestato quale corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 cod. pen.) - ha, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condannato MP alla pena di anni quattro di reclusione riducendo la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici a cinque anni. 2. Avverso la condanna in appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale sono articolati tre motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata - anche sotto il profilo di travisamento della prova - in riferimento alla condotta attribuita all'imputato, che sarebbe consistita nel consigliare la "strategia più favorevole alla controparte svolta per la sospensione della procedura esecutiva": ciò in quanto l'adozione del relativo provvedimento - peraltro del tutto legittimo e condiviso dai giudici tributari di appello - non è stata posta in essere dall'MP ma dal direttore dell'Agenzia delle entrate di Pescara, senza che su tale decisione abbia spiegato alcuna influenza l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, pur essendo manifesta la mancanza di riscontri alle dichiarazioni dibattimentali rese ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. dal consulente fiscale della CROS (che aveva "patteggiato" per induzione indebita). 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce l'illegittimità del rigetto delle richieste avanzata in appello di diversa qualificazione del fatto contestato. Invero, accertato che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione tributaria, legittimo, non rientrava nelle competenze dell'MP e che l'iniziativa di richiedere la somma di denaro non era partita dal predetto ma era stata una autonoma decisione dei rappresentanti della CROS, potrebbe, al più, ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 346 c.p. - peraltro, secondo la 2 prevalente giurisprudenza di legittimità non più rilevante a seguito della modifica dell'art. 346-bis per effetto della legge n. 3 del 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato - funzionario della Agenzia delle entrate/Direzione provinciale di Pescara - è stato ritenuto in primo grado responsabile del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. per aver indotto il consulente fiscale e il legale rappresentante della società gestrice di supermercati (CROS Città Mercato S.r.l.) a promettere somma di denaro pari a 100.000 euro - proporzionale al valore di una causa pendente dinanzi al giudice tributario (relativa a 16.000.000 di euro di tributi non pagati, oltre sanzioni per il medesimo importo) ottenendo la consegna, a titolo di acconto, di 15.000 euro in contanti. 3. MP, a fronte di tale promessa e dazione illecita, ha: orientato favorevolmente la controversia tributaria pendente tra l'Amministrazione finanziaria e la CROS;
consigliato una strategia processuale idonea a tal fine anche mediante la redazione di atti e memorie;
avviato ed istruito il provvedimento di sospensione - facendolo sottoscrivere al direttore dell'Agenzia delle entrate - della procedura esecutiva nei confronti della società in corso da parte di Equitalia sino al deposito della sentenza da parte della competente Commissione tributaria. 4. La sentenza di primo grado, ritenuti accertati i fatti per come contestati, li ha però riqualificati in induzione indebita in quanto l'imputato, pur non avendo adottato atti rientranti nella propria specifica sfera funzionale (sia la procedura esecutiva che la "sospensiva" della stessa non erano di sua competenza, ma dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia), ha nondimeno abusato della propria posizione e della propria funzione (si dà atto, tra l'altro, che aveva "avvicinato" uno dei giudici della Commissione tributaria). Ciò, in particolare, tentando di influire sulla decisione della competente Commissione tributaria, ottenendo la promessa di un cospicuo compenso e ricevendo il 19 aprile del 2016 a titolo di acconto 15.000 euro in contanti (consegna avvenuta sotto il controllo della PG che procedeva a sequestrare la somma all'imputato). A giudizio del Tribunale sussiste quindi l'attività di "induzione" nei confronti dei rappresentanti della 3 CROS posta in essere da MP avvalendosi della sua posizione di supremazia (l'imputato sottolineano i primi giudici "poteva fare il bello e il cattivo tempo"). 4.1. Detta impostazione è stata totalmente recepita dalla Corte romana che ha anche escluso l'accoglibilità del motivo di appello che invocava la riqualificazione in millantato credito o in traffico di influenze, in quanto "il denaro promesso e consegnato costituente il prezzo del "favore" era destinato all'MP per l'opera prestata direttamente dal medesimo non già quale intermediario". 5. Dalle convergenti motivazioni dei giudici di merito risultano adeguatamente provati i fatti contestati all'imputato. La ricezione dei 15.000 euro risulta per tabulas e la giustificazione dell'imputato, che ha sostenuto di avere messo in tasca la relativa busta, che non sapeva bene cosa contenesse, con un "gesto involontario", appare decisamente implausibile. 6. Ritiene peraltro la Corte che dagli atti emergano però dubbi in merito alla correttezza della qualificazione giuridica di tali fatti operata dal Tribunale di Roma e confermata dal giudice di appello. 6.1. Ciò non nel senso invocato dal ricorrente, secondo cui la condotta di MP rientrerebbe nel paradigma del millantato credito/traffico di influenze. Invero, come sottolineano i giudici di merito, l'imputato non ha certo agito come (o rappresentato di essere) un intermediario nei confronti di altri pubblici ufficiali, ma ha agito in proprio, in un ambito nel quale svolgeva comunque funzioni pubbliche. E' vero che la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del giudizio di appello tributario è stata disposta dal direttore dell'Agenzia delle entrate di Pescara, ma previo parere dell'imputato, funzionario dell'Agenzia, che gestiva il relativo contenzioso legale tributario. 6.2. Nella specie, dunque, non può rinvenirsi la situazione in cui la condotta di induzione della vittima a versare una somma di denaro venga realizzata dal pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e della proposta di comprare i favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole, nel qual caso è stato ritenuto il delitto di millantato credito aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., e non quello di concussione (Sez. 6, n. 8989 del 29 gennaio 2015, Galletta, Rv. 262796). 4 Il nsigliere es ns Il Prà,sidente 6.3. Piuttosto, nei fatti come sopra indicati potrebbero sussistere i presupposti per ritenere configurabile la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. (essendosi MP "messo a disposizione" della CROS per risolvere favorevolmente le varie questioni legate al contenzioso tributario, ed in assenza di prove circa la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio). Peraltro, tale qualificazione Sarebbe più favorevole per l'imputato (ratione temporis commissi delicti, l'induzione indebita - allora punita con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi - era più grave della corruzione per l'esercizio della funzione, punita da tre a otto anni). 6.4. Onde pervenire a detta conclusione è però necessario escludere la sussistenza di una condotta prevaricatrice dell'MP (affermata dalla sentenza di primo grado: pag 41/43, aspetto sul quale non si soffermano i giudici dell'appello), dal momento che l'elemento che differenzia le due fattispecie è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico - propria dell'induzione - cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato, mentre l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di corruzione (Sez. 6, n. 5321 del 13 ottobre 2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520). 6.4. Trattasi di valutazione di fatto, non consentita a questa Corte, che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma onde, alla luce dei principi sopra riportati, verificare l'eventuale riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 20 dicembre 2022