Sentenza 7 novembre 2014
Massime • 1
E legittima la liquidazione del compenso all'amministratore giudiziario, nominato in sede di procedimento di prevenzione, effettuata secondo motivati criteri equitativi, non risultando ancora emanate le tabelle di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 (Fattispecie relativa a compenso liquidato ai sensi dell'art. 2-octies Legge 31 maggio 1965, n. 575).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2014, n. 50368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50368 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 07/11/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1817
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO E. - rel. Consigliere - N. 22645/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS LA GI;
TT GI (COADIUTORE GIUDIZIARIO);
avverso l'ordinanza n. 624/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG dott. BALDI Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 8/02/2013 la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 42, comma 7, da CO IC PP e LE UI avverso il decreto di liquidazione emesso dal medesimo ufficio in data 15/10/2012 con riguardo all'attività di custode ed amministratore giudiziario, il primo, e di coadiutore, il secondo, dei beni confiscati ex art. 12 sexies ad RI ES. La Corte ha ritenuto corretta la liquidazione operata sul presupposto che, fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che indichi le modalità di calcolo e liquidazione sulla base di determinati criteri, al quale rimanda il D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, art. 8 Istitutivo dell'Albo degli Amministratori giudiziari in esecuzione della L. 15 luglio 2009, n. 94, dovessero continuare ad applicarsi i criteri di carattere generale previsti dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 octies, comma 4.
2. Ricorrono per cassazione CO IC PP e LE UI censurando il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo deducono inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 42, comma 4. Secondo i ricorrenti, il giudice di merito avrebbe applicato una norma abrogata dal citato D.Lgs. n. 159 del 2011, mentre il decreto attuativo menzionato dal D.Lgs. n. 14 del 2010, art. 8 pur non essendo stato emanato, è stato superato dalla nuova tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.M. 20 luglio 2012, n. 140, utilizzata dai ricorrenti per determinare il compenso maturato nel sequestro in esame;
in base alle norme violate, si assume, non è prevista la determinazione in via equitativa del compenso dell'amministratore giudiziario;
il provvedimento impugnato avrebbe, inoltre, erroneamente calcolato l'importo da liquidarsi in misura inferiore al 50% degli importi minimi;
b) con un secondo motivo deducono vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 42, comma 4. Il giudice di merito, si assume, nel liquidare l'importo di Euro 61.264,00 per l'amministratore e di Euro 30.632,00 per il coadiutore avrebbe fatto riferimento alla percentuale di riduzione del 50% in quanto indicata dagli stessi istanti, senza tenere conto che l'importo minimo indicato nell'istanza era pari ad Euro 245.056,02 per il dott. CO e ad Euro 122.528,01 per il dott. LE.
3. Il Procuratore Generale, in persona del Dott. Fulvio Baldi, nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre, preliminarmente, evidenziare che dal testo del decreto impugnato è agevole evincere che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di Appello di Catanzaro non ha negato l'applicabilità al caso concreto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 42, comma 4, in vigore dal 13 ottobre 2011. Nel provvedimento si legge, infatti, che tale norma richiama, per la liquidazione del compenso all'amministratore giudiziario, le tabelle allegate al decreto di cui al D.Lgs. n. 14 del 2009, art. 8 ma che, non essendo tali tabelle ancora emanate, si debba fare riferimento ai criteri di carattere generale previsti dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, comma 4. Tale norma non è stata, quindi ritenuta direttamente applicabile al caso concreto, ma è stata richiamata per desumerne, indirettamente, i principi generali di riferimento in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale istitutivo delle tabelle, data anche l'analogia di contenuto di tale norma con quanto previsto dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 13, lett. e).
3. Il citato D.Lgs. n. 14 del 2009, art. 8 stabilisce che, "Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, lett. b), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziaria Nel medesimo articolo sono dettate le norme di principio alle quali l'emanando decreto dovrà attenersi:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;
2) possibilità di usufruire di coadiutori;
3) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;
e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.
Si tratta di una normativa che mostra, a partire dall'enunciazione dei criteri generali ad opera della L. 94 del 2009, art. 2, comma 13, lett. e) (natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi), sino ai più dettagliati principi sopra elencati, l'intento del legislatore di dettare regole specificamente dedicate alla disciplina del compenso dell'amministratore giudiziario, con evidente riguardo alle peculiarità dell'incarico ed alle notevoli responsabilità e difficoltà che esso può comportare.
4. Tanto premesso, questa Sezione ha già chiarito, in una precedente pronuncia (Sez. 4, n. 23721 del 7/05/2013, Mantovano, Rv. 255866), che non si può desumere dalla normativa sopra richiamata l'intento del legislatore di operare un richiamo alle tariffe professionali al fine di consentirne un'applicazione pedissequa alla liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario dei beni sottoposti a misure di prevenzione. Il riferimento alle tariffe professionali che si rinveniva nel previgente L. n. 575 del 1965, art. 2 octies ed è nuovamente presente nella L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 13, lett. e) deve, infatti, essere considerato come uno dei criteri che devono guidare l'attività del giudice nella liquidazione finale dei compensi e sempre che il professionista nominato appartenga ad una categoria i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina (Sez. 1, n. 35634 del 02/07/2013, Catalano, Rv. 256297).
4.1. La Corte territoriale, affermando la correttezza dei criteri seguiti dal giudice di prima istanza, ha sottolineato che quest'ultimo non aveva ignorato i parametri relativi alle tariffe professionali indicati dagli istanti, essendosi limitato ad affermare che si trattava di parametri che, alla luce della normativa vigente, non potevano essere presi in considerazione con prevalenza sugli altri.
4.2. Si tratta di argomentare che applica correttamente la normativa in materia e che non presenta manifesta illogicità; anche con riferimento ai criteri di calcolo indicati, è stato chiaramente espresso il motivo per il quale la liquidazione finale ha comportato la determinazione dei compensi in misura pari ad un quarto delle somme richieste, avendo i giudici di merito ritenuto congruo escludere dal compenso minimo la maggiorazione prevista dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 18 applicata nella sua massima estensione del 100% dagli istanti.
5. Per completezza, occorre rimarcare come le stesse soglie numeriche delle tariffe professionali introdotte con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) siano dichiarate dall'art. 1, comma 7, "in nessun caso vincolanti per la liquidazione stessa", tanto più in assenza di un espresso richiamo a tali tariffe da parte del legislatore con riguardo alla materia dei compensi dell'amministratore giudiziario. In attesa dell'emanazione delle tabelle indicate dal D.Lgs. n. 14 del 2009, art. 8 risulta pertanto satisfattiva la motivazione che indichi i criteri ai quali il giudice si è attenuto nella liquidazione del compenso, che non potrà che seguire un criterio equitativo.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014