Sentenza 18 ottobre 2016
Massime • 1
L'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., atteso che la norma richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità, così che, una volta che il vincolo sia stato apposto a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2016, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2016 |
Testo completo
02241-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 301 अण Silvio Amoresano - Presidente - sez. Vito Di Nicola - Relatore - -UP 18/10/2016 Giovanni Liberati R.G.N. 19671/2015 Andrea Gentili Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LU AB, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 19-01-2015 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Alessandro Biz che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AB LU ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato (capo a) previsto dall'art. 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perché in qualità di proprietario, committente ed esecutore dei lavori nonché di custode giudiziario, eseguiva in assenza del prescritto permesso di costruire ulteriori opere edilizie consistite nella prosecuzione di lavori su immobile già sottoposto a sequestro dalla Polizia Municipale di Campino in data 24 luglio 2004, con la realizzazione di ulteriori opere al piano primo con divisione della cubatura e creazione di due unità immobiliari indipendenti tamponate in muratura e tramezzate, ciascuna divisa in cinque locali, prima completamente rifinita ed arredata e l'altra solo intonacata e priva di pavimentazione e di infissi, entrambe all'esterno parzialmente intonacate, presso via della Massaiola 12, zona vincolata ex d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché del reato (capo b) previsto dall'art. 71 D.P.R. 380 del 2001 per avere, nella qualità di cui al capo a), eseguito opere in cemento armato ven senza presentare progetto di tecnico abilitato;
del reato (capo c) previsto dall'art. 72 D.P.R. 380 del 2001 per avere, nella qualità di cui al capo a), eseguito le opere in cemento armato di cui al capo b) senza farne preventiva denuncia al competente ufficio del Genio Civile;
del reato (capo d) previsto dall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per avere, nella qualità di cui al capo a), realizzato le opere ivi descritte su beni paesaggistici e ambientali in quanto site in zona sottoposta a vincolo paesistico/ambientale, senza la prescritta autorizzazione ed infine del reato (capo e) previsto dall'art. 349 cod. pen. perché, nella qualità di cui al capo a) e di custode giudiziario del manufatto ivi descritto, sottoposto a sequestro dalla Polizia Municipale di Ciampino in data 24 luglio 2004, violava i sigilli apposti sull'immobile al fine di mantenere l'identità del bene, avendo proseguito i lavori edilizi come da capo a). In Ciampino, accertato il 10 febbraio 2010. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il difensore, i seguenti sei motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2 2.1. Con il primo motivo denuncia l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli articoli 349 del codice penale, 323 del codice di procedura penale, 157 del codice penale, in ordine alla ritenuta persistenza del sequestro preventivo nonché l'omessa, contraddittoria e illogica motivazione su tale punto decisivo. Sostiene che i giudici del merito avrebbero dovuto compiere l'indagine, sollecitata dall'eccezione del ricorrente, circa la persistenza del vincolo cautelare, indagine che appariva peraltro doverosa proprio in ragione della distanza temporale intercorrente tra l'esecuzione del sequestro (risalente al 24 luglio 2004) e il sopralluogo al quale seguirono le imputazioni oggetto del presente procedimento (10 febbraio 2010). Precisa che il processo penale all'interno del quale era stata iscritta la vicenda relativa al sequestro de quo, si era concluso, in primo grado, con sentenza del 27 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, lo aveva condannato o (alla pena di mesi nove di arresto e 32.000,00 euro di multa) ed aveva ordinato la demolizione delle opere abusive a carico del medesimo. La predetta sentenza non aveva disposto la van confisca dei beni già oggetto di sequestro preventivo. Dalla predetta ultima circostanza, si doveva dedurre che avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 323, comma terzo, codice di procedura penale - il sequestro preventivo imposto sull'immobile dal 24 luglio 2004, già alla data del 27 novembre 2007, era divenuto inefficace.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'articolo 44, comma 1 lettere b) e c), DPR 380 del 2001 nonché l'erronea qualificazione giuridica, il travisamento del fatto e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo per il giudizio. Assume che il capo a) di imputazione, ancorché contenente l'indicazione della violazione dell'articolo 44 lett. c) D.P.R. 380 del 2001, descrive in realtà una condotta riconducibile alla diversa fattispecie prevista dalla lettera b) medesima disposizione di legge, non contenendo infatti alcun riferimento ai vincoli (storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale) contemplati alla lettera c), ma descrivendo l'attività di "prosecuzione" dei lavori edilizi come tali riconducibili alla diversa e meno grave fattispecie di cui al punto b). Tale circostanza avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una pena in concreto più mite rispetto a quella effettivamente irrogata, riferita a fattispecie mai contestata all'imputato. Peraltro, dalla descrizione (analitica) delle pretese opere contestate all'imputato contenuta nel capo di imputazione, si evincerebbe 3 la natura esclusivamente interna delle opere contestate, con conseguente irrilevanza delle medesime sotto il profilo penale.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli articoli 44, comma 1, lettere b) e c), DPR 380 del 2001, 181 decreto legislativo 42 del 2004 in ordine alla ritenuta rilevanza giuridico-penale dei fatti contestati all'imputato e alla ritenuta sussistenza di vincolo ambientale- paesistico nell'area in questione nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Afferma che l'unico teste escusso, NO SS, avrebbe esclusivamente riferito in merito alla consistenza fisica e materiale delle opere, ma nulla avrebbe riferito circa la condizione giuridica dell'area e circa la insistenza sulla stessa dei vincoli contestati all'imputato nei capi di imputazione, avendo anzi, contraddittoriamente, affermato che il vincolo idrogeologico era stato declassato ma era ancora permanente. Né risulterebbe aliunde acquisita la prova dei pretesi vincoli. Peraltro il ricorrente assume che l'esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (quale quello riferito dall'unico teste escusso) non integra il reato paesaggistico (art. 181, 1° comma, d.lgs. 22 gennaio 2004 van n. 42) ma soltanto quello edilizio (art. 44, 1° comma, lett. b), d.p.r. giugno 2001 n. 380), non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dalla lettera c) dell'art. 44 TUE, come tali insuscettibili di estensione analogica.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente segna l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli articoli 71 e 72, DPR 380 del 2001 nonché il travisamento del fatto e l'omessa, contraddittoria, illogica motivazione su tale punto, sul rilievo che le opere edilizie in contestazione sia per come descritte nel capo di imputazione, sia per come riferite dal teste, si risolverebbero in interventi interni al fabbricato e non avrebbero richiesto la realizzazione di strutture in cemento armato.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole dell'eccessività della pena, censurando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli articoli 62-bis e 69 del codice penale nonché la mancanza di motivazione sul punto, essendo stata omessa ogni pronuncia e motivazione in merito al rigetto dello specifico motivo di appello con il quale si chiedeva la riduzione della pena irrogata previa applicazione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, in riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto le predette attenuanti semplicemente equivalenti alla contestata aggravante.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente prospetta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'articolo 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento alla illegittimità dell'ordine di demolizione nonché l'omessa motivazione sul punto, in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto di non revocare l'ordine di demolizione emesso ai sensi dell'articolo 31, DPR 6 giugno 2001, n. 380 e, pur in presenza della specifica censura contenuta nell'ultimo motivo di appello, ha omesso di esaminare la questione, incorrendo, anche in questo caso, nel vizio di motivazione denunciato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché, fatto salvo il quarto motivo che è nuovo, le restanti doglianze reiterano questioni che, con l'aggiunta di mere asserzioni, sono state motivatamente disattese dal giudice d'appello. van 2. In ordine alla prima doglianza, è il caso di osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., considerato che la norma richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità, con la conseguenza che una volta che il vincolo sia apposto, a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente (Sez. 3, n. 8643 del 02/06/1998, Capolongo, Rv. 211674). Si tratta di un principio di diritto consolidato, cui è stato dato seguito, con l'affermazione che il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. è configurabile anche in caso di inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione dei sigilli, atteso che la norma in questione richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità; così che una volta che il vincolo sia stato apposto, a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a quando non sia formalmente rimosso dall'autorità competente (ex multis, Sez. 3, n. 47443 del 06/11/2003, Stellitano, Rv. 227068). 5 L'obiezione, secondo la quale il ricorrente era stato già condannato con riferimento alla realizzazione delle opere abusive, oltre ad essere meramente assertiva, non esclude la consumazione del reato di violazione di sigilli, per le ragioni in precedenza indicate, e neppure la consumazione di nuovi reati edilizi, posto che la condanna in primo grado o il precedente sequestro, avendo comportato la cessazione della permanenza (circostanza che può derivare anche dal volontario comportamento dell'interessato che si astenga dal proseguire nell'abuso, ottemperando all'ordine di sospensione dei lavori), consentono di ritenere che ulteriori condotte, di prosecuzione delle precedenti opere abusive, integrano autonome fattispecie di reato, che concorrono con le precedenti già cessate, cosicché l'accertamento della prosecuzione della condotta vietata (dal testo della sentenza impugnata si apprende che le opere erano in corso di esecuzione) consente che si dia luogo all'inizio di un nuovo processo penale in considerazione del compimento di un reato autonomo ed ulteriore rispetto alla condotta precedentemente cessata. È il caso di precisare che dalla sentenza di primo grado si evince che, avuto riguardo agli abusi contestati, sono stati eseguiti tre sopralluoghi (in data 24 van luglio 2004, 13 marzo 2007 e 10 febbraio 2010) ed è con riferimento a tale ultimo accertamento (all'evidenza, per stessa ammissione del ricorrente, preceduto dal sequestro o dalla sentenza di condanna e dunque, dalla cessazione della permanenza) che sono state elevate le condotte contestate nel presente procedimento.
3. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente infondati sul rilievo che il capo d) dell'imputazione espressamente enuncia che le opere integranti l'abuso edilizio hanno interessato beni paesaggistici sottoposti a vincolo paesistico e quindi ad uno dei vincoli che definiscono la fattispecie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380 del 2001. Siccome poi il capo a) dell'imputazione espressamente enuncia che i lavori sono stati compiuti in zona vincolata, ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, è completamente destituita di fondamento anche l'altra affermazione secondo la quale la contestazione sarebbe stata parametrata o comunque sarebbe stata sussumibile nell'ipotesi di reato di cui alla lettera b) dell'articolo 44 d.p.r. 380 del 2001. 6 4. Il quarto motivo è inammissibile perché nuovo e, pertanto, non consentito nel giudizio di legittimità. Esso è in ogni caso manifestamente infondato perché, avuto riguardo alla natura delle opere eseguite (creazione di due unità immobiliari indipendenti tamponate in muratura e tramezzate, ciascuna divisa in cinque locali), era richiesta la presentazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato e la prescritta denuncia al competente genio civile.
5. Anche il quinto motivo di impugnazione è manifestamente infondato avendo il giudice di appello affermato l'equità e la congruità della pena rispetto ai reati commessi e, quindi, ribadito il giudizio di congruità nella commisurazione del trattamento sanzionatorio già operato dal primo giudice, che aveva esposto la necessità di adeguare la pena al fatto, richiamando l'incensuratezza dell'imputato e quindi ravvisando l'esigenza di somministrare un trattamento mite, così determinando la pena base per il reato più grave (violazione dei sigilli) nel minimo edittale (mesi sei di reclusione), con aumenti contenuti per la continuazione, pervenendo ad una pena finale di mesi otto di va reclusione e € 1000 di multa, ed essendo a ciò pervenuto mediante la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui al capoverso dell'articolo 349 del codice penale, neutralizzando in tal modo il parametro edittale, molto severo, previsto dal secondo comma di tale ultima disposizione. Più volte la Corte di cassazione ha affermato che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (ex multis, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggiero, Rv. 237402). Questo ridotto obbligo motivazionale, giustificabile, come nella specie, solo in considerazione di una contenuta quantità di pena inflitta, assorbe, alle medesime condizioni, anche gli oneri motivazionali dovuti nel caso in cui nella determinazione della pena concorrano circostanze eterogenee, essendo in siffatti casi implicito, attraverso il richiamo al giudizio finale di congruità, il rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, cosicché a siffatte condizioni la decisione è sottratta al sindacato di legittimità. 7 6. Il sesto motivo di impugnazione è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ricordato che l'ordine di demolizione deve essere emesso ex lege. Infatti, in caso di condanna per costruzioni edilizie eseguite in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il giudice deve sempre emettere l'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a meno che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, che il consiglio comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi urbanistici (Sez. 3, n. 43294 del 29/09/2005, Gambino, Rv. 232645). Quando mancano tali condizioni, non rileva, peraltro, l'omessa motivazione, nel caso di specie comunque esistente, del giudice di appello in costanza di una sanzione di carattere amministrativo, non penale, obbligatoria e direttamente prevista dalla legge per la reintegrazione dell'ordine giuridico violato in materia di tutela urbanistica del territorio. van 7. Anche le eccezioni di prescrizione formulate dal difensore nel corso della discussione sono manifestamente infondate: per il reato di violazione di sigilli la prescrizione maturerà in data 10 agosto 2017, mentre per i reati contravvenzionali l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare, in mancanza di una valida costituzione del rapporto giuridico processuale, la prescrizione maturata, come nella specie, dopo l'emanazione della sentenza di secondo grado.
8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresand 'To d'evice DEPOSITATA IN P 18 07 IL CANCELLIERE Luana Mariani 0