Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2002, n. 6455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6455 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
06 455 /02 ее 66998 REPUB IN NO DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente - R.G.N. 20820/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere 23115/99 Cron. 18417 Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE - Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 05/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S E NT ENZA N. 66998 sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LI RI, LI OR, in qualità di eredi UFFICIO COPIE di CARLIN FIRMINA, elettivamente domiciliati in ROMA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. VIA LAZIO 20 C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO per diritti € COGGIATTI, che li difende unitamente all'avvocato 1 8 MAG 22002 ENRICO GIAMMARCO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE;
UFFICIO COPIE - intima ishiesta copia studio dal Sig.. e sul 2° ricorso n° 23115/99 proposto da: per diritt€ 8 MAG. 2002 FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE 2001 MINISTERO DELLE 2466 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale e da UFF REGISTRO TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - nonchè
contro
LI RI, LI OR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 121/98 della Commissione tributaria II grado di TRENTO, depositata il 08/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso POLIZZI, principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale;
assorbiti gli altri;
il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto registrato il 2 marzo 1993 presso l'Ufficio del Registro di Trento, 1 signori PE RI, PE GL e RL NA vendevano alla società Tecnoviadotti alcuni beni immobili in comune di Gardolo. L'Ufficio accertava un valore finale di L.755 milioni in luogo dei 430 milioni dichiarati;
in particolare il valore finale di un immobile veniva accertato in L.380.000 contro un valore iniziale di L.216.190.000. I contribuenti impugnavano l'accertamento in via giurisdizionale deducendone la nullità per mancanza di motivazione e, comunque, la nullità. La Commissione Tributaria di primo grado di Trento riuniva i vari ricorsi dei venditori e della società acquirente, e, con sentenza del 4 dicembre 1997, accoglieva i ricorsi dei contribuenti.
2. Proponeva appello l'Ufficio. Nel frattempo la parte acquirente definiva, ai sensi della legge n.140/1997, la controversia che proseguiva soltanto nei confronti dei venditori. Con sentenza in data primo-otto ottobre 1998 la Commissione Tributaria di secondo grado di Trento 6 6 4 2 respingeva due eccezioni preliminari di rito proposte dall'unico contribuente che Si era costituito, ed argomentava nel merito nel senso che le valutazioni dell'Ufficio risultassero analiticamente motivate e condivisibili, e che fosse contraddittoria invece la pronunzia di primo grado. Nel dispositivo, peraltro, respingeva il ricorso, e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
3. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti PE RI, PE GL, in proprio e quali eredi della madre RL NA deceduta nelle more del giudizio, chiedendo che la Corte dichiari nulla la sentenza impugnata, e, subordinatamente, che l'annulli adottando provvedimenti consequenziali. I ricorrenti espongono tre distinti motivi di impugnazione.
4. Con il primo motivo eccepiscono la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. R Rilevano che il dispositivo della pronunzia della Commissione Regionale disponeva, letteralmente, la reiezione dell'appello dell'Ufficio e la condannava dello stesso Ufficio appellante alla rifusione delle spese di giudizio, e che invece la motivazione appariva scritta in funzione dell'accoglimento di quell'appello. Né la reiezione poteva fare riferimento alla reiezione del ricorso originario dei contribuenti, anche perché in primo grado questi ultimi non aveva presentato un unico ricorso, ma più ricorsi.
5. Con un secondo motivo i ricorrenti per cassazione eccepiscono l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia. A questo proposito fanno riferimento ai presupposti di edificabilità del bene, che ne condizionano il valore finale, ed al rilievo della valutazione comparativa compiuta dall'Ufficio con riferimento ad una diversa stima dell'UTE. A parere dei contribuenti quest'ultima indicherebbe valori congrui, in concreto, rispetto all'atto sottoposto a rettifica di valore. La stima, infatti, avrebbe indicato in L.136.000 a metro quadro il valore di un terreno sito in una R località diversa rispetto al terreno oggetto di causa mentre l'Ufficio aveva accertato per quest'ultimo un valore di L.200.000 a metro quadro, argomentando che L'UTE aveva applicato al primo terreno delle riduzioni (per mancanza di accesso Su strada statale, e obbligo di guida piano) che non a quello oggetto si potevano estendere dell'accertamento. Invece dalla documentazione prodotta in atti sarebbe risultato che anche il terreno soggetticompravenduto rientrava tra quelli all'obbligo di guida piano, ed, inoltre, che era stato negata l'edificazione su di esso.
6. Con un terzo motivo i ricorrenti lamentano che la pronunzia impugnata sarebbe affetta dal vizio di motivazione insufficiente, con riferimento ad un elemento decisivo prospettato dalla parte e valutato dalla pronunzia di primo grado, vale a dire dalla comunicazione del comune di Trento sull'impossibilità di procedere ad edificazione sui fondi. La Commissione di secondo grado non avrebbe tenuto conto del documento, pur avendolo citato. In realtà anzi lo avrebbe citato a sproposito, la "pratica affermando che esso dimostrava possibilità edificatoria" del fondo, mentre, invece, il documento in questione varrebbe a dimostrare esattamente il contrario.
7. Si è costituita l'Amministrazione Finanziaria con apposito ricorso, ed allegato ricorso incidentale. Nel controricorso chiede che il ricorso principale avversario venga dichiarato inammissibile, improponibile, e comunque infondato;
con il ricorso incidentale chiede che l'annullamento del capo della decisione di secondo grado relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello. L'Amministrazione controricorrente argomenta, innanzi tutto, che la sentenza della Commissione di secondo grado non era affetta da nullità, ma sussisteva, anzi, coerenza tra motivazione e dispositivo. Il ricorso respinto sarebbe stato, infatti, quello introduttivo del procedimento tributario (e non il ricorso in appello). A parere della controricorrente la sentenza aveva la piena legittimità della pretesa riconosciuto erariale. Né sarebbe sussistita alcuna carenza di motivazione rispetto a punti decisivi della controversia: la sentenza di secondo grado aveva motivato del tutto correttamente sul punto dell'edificabilità congruitàdell'immobile compravenduto, e sulla delle argomentazioni svolte dall'Ufficio a sostegno della propria pretesa. Né la lettera del Comune di Trento costituiva, о poteva costituire, l'unico elemento di valutazione legittimità dell'operato per confermare la dell'Ufficio. il controricorso8. Come Si è detto, con l'Amministrazione ha presentato un apposito ricorso incidentale, allegando un solo motivo, quello di violazione e falsa applicazione di norme diritto, nonché di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Commissione Regionale sarebbe incorsa in errore là dove aveva condannato al pagamento delle spese processuali non gli appellati, ma l'appellante. Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado avrebbe comportato l'accoglimento delle richieste dell'Ufficio, e perciò non avrebbe potuto porre le spese a carico di quest'ultimo. Le spese dovevano fare carico piuttosto alle sole parti private contribuenti.
9. I contribuenti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale confutano gli argomenti difensivi dell'Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente i due ricorsi, quello principale e quello incidentale, debbono essere riuniti per legge ai sensi dell'art.335 c.p.c.
2. Il primo motivo del ricorso principale, quello con cui i contribuenti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per contrasto non sanabile tra dispositivo e motivazione, è fondato e deve essere accolto. Il testo della pronunzia della Commissione di secondo grado di Trento non consente, per la verità, di comprendere quale sia l'effettiva volontà espressa dai giudici di merito. In effetti, il dispositivo e la motivazione sono in contrasto non sanabile tra di loro. In realtà, non si può giungere ad una lettura coerente dell'intero testo senza forzare il significato di una di queste parti rispetto all'altra. O si forza (e si svaluta) il significato della motivazione per adeguarla al dispositivo, oppure invece, si forza (e si svaluta) il significato del dispositivo per adeguarlo alla motivazione (ed è questo, in sostanza, quanto propone nella sua difesa la resistente). In queste condizioni non è possibile ricostruire l'effettivo significato della sentenza, che non può che essere annullata.
3. In questo senso va accolto il primo motivo del ricorso principale dei contribuenti. L'accoglimento di questo motivo comporta l'assorbimento dei motivi successivi dello stesso ricorso principale, nonché dell'intero ricorso incidentale. A seguito dell'annullamento della sentenza impugnata la causa va rimessa, per il riesame del merito, e per una adeguata e coerente motivazione, ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, assorbito l'incidentale, cassa e la sentenza impugnata, rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr.Al) (dr. Stefand Monaci) IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo ista 6 MAG. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 9