Sentenza 6 ottobre 2000
Massime • 1
Costituisce delitto di falsità ideologica in atto pubblico la falsa denunzia, presentata dal privato all'autorità di Polizia, di smarrimento della patente di guida, attesa la rilevanza normativa dell'atto ai fini del rilascio provvisorio di un permesso di guida da parte degli stessi organi di polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2000, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 06/10/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " AN NN " N. 4208
3. " GIULIANA FERRUA " REGISTRO GENERALE
4. " DR NE " N. 23659/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IE NT nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 19-5-2000 dal Tribunale di Bari. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con decreto 30-4-2000 il P.M. convalidava il sequestro di due patenti di guida (la prima n. BA/2326719N e la seconda il n. BA/2630490G) operato dalla polizia a carico di IE NT in sede di perquisizione domiciliare presso il medesimo, indagato per il reato di cui all'art. 483 c.p. per avere falsamente denunciato, rispettivamente il 3-6-87 ed il 5-6-97, lo smarrimento delle predette, in occasione della richiesta della loro restituzione a seguito di provvedimento di sorveglianza speciale. Con ordinanza 19-5-2000 il Tribunale in sede di riesame, disponeva la restituzione della prima patente e confermava il sequestro per l'altra.
Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato il quale ha denunciato violazione dell'art. 483 c.p. e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabifità del reato ascritto, in particolare deducendo che, a seguito D.P.R. 9-3- 2000 n. 104, la denuncia della patente non ha alcuna valenza probatoria.
La censura è manifestamente infondata.
Infatti anche, ed ancor più, dopo l'intervento del D.P.R. 9-3-2000 n. 104, è attribuita rilevanza normativa - con conseguente obbligo per il dichiarante di dire il vero - alla denuncia di smarrimento della patente: basti considerare che l'art. 2 cit. D.P.R. ricollega direttamente a tale denuncia il rilascio provvisorio di un permesso di guida da parte degli stessi organi di polizia.
S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si ritiene equo fissare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2000