Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
EPUBBLICA IT0 52 1 3 02 IN NOME DE POPOLO RALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE SECONDA CIVILE INGIUNELONE E RICONVENZINALS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17558/99Dott. Rafaele Presidente CORONA - Cron. 16043 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rep. 1167 · Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Ud. 03/12/01 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole SENTENZA per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: 12 APR 2002 VARESINA STAMPI SPA, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante VITTORIO POZZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato SALY VALOBRA, che lo difende unitamente agli avvocati VICTOR NICOLETTI, AMEDEO TRAVI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GAM SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante MARCHINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio2001 1623 dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende -1- unitamente all'avvocato PIERO RIZZO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 225/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 03/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato PONTECORVO Edoardo, difensore del l'inammissibilità о il resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per del ricorso in subordine per il suo l'inammissibilità rigetto. -2- Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 Oggetto: opportarove as ingiunzione e riconveusionale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con tre ricorsi depositati in data 2.2.89 la G.A.M. Snc, premesso che aveva fornito alla Varesina Stampi SpA merci da questa richieste e trattenute ma che il relativo suo credito, risultante dalle emesse fatture, non era stato onorato dalla controparte, chiedeva ed otteneva dal tribunale di Alba l'emissione di tre decreti ingiuntivi nei confronti della Snc G.A.M. per il complessivo ammon- tare di £ 116.597.981. Con altrettante citazioni notificate il 14.4.89, la Varesina Stampi SpA proponeva opposizione avverso i tre decreti ingiuntivi esponendo che le varianti di cui alle fatture erano dipese dall'accettazione degli ordini n. 004 e n. 043 da parte della fornitrice la quale, poi, aveva dichiarato di non essere in grado di acquistare i materiali necessari all'esecuzione dei lavori, versando in difficoltà finanziarie;
che la stessa non aveva ri- spettato i termini di consegna previsti per altri ordini ed aveva solo parzialmente eseguito l'ordine n. 064; che detti ordini concernevano particolari da impiegare per l'assemblaggio di chiusure di furgoni e container su or- dinazione di terzi (società IC e Morteo); che l'ina- dempimento della G.A.M. le aveva impedito di evadere tali ordinazioni, donde l'interruzione dei rapporti commercia- li da parte degli stessi ed i conseguenti ulteriori dan- Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 -2-洣 ni;
che controparte aveva anche prodotto per altri suoi clienti numerose chiusure di furgoni e container, utiliz- zando il marchio "Saca" di sua pertinenza;
che, a seguito della contestazione di tale fatto, controparte s'era ver- balmente impegnata a non produrre più dette chiusure ed a venderle il macchinario utilizzato per la produzione sen- za, tuttavia, onorare tale impegno. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dei decreti ingiuntivi e spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento della controparte e dell'abusivo utilizzo del marchio "Saca". Si costituiva la Snc G.A.M. contestando la fonda- tezza delle avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del- le opposizioni. Riuniti i tre procedimenti ed istruita la causa con l'espletamento di prova per testi e consulenza tecnica, con sentenza 25.7.97 l'adito tribunale - ritenuto che l'eccezione di novità della domanda di danni fosse infon- data, in quanto proposta dall'opponente sin dalla cita- zione iniziale;
che, quanto al merito, la SpA Varesina Stampi non avesse provato né il preteso inadempimento della controparte, né il danno conseguenziale;
che, per contro, l'escussione di vari testi avesse dimostrato co- me, nonostante alcuni ritardi, la Snc G.A.M. avesse ese- guito le proprie obbligazioni fornendo alla committente Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 .
3.A esattamente i pezzi da questa ordinati e trattenuti al momento della consegna;
che, alla stregua di quanto rico- nosciuto anche dalla stessa opponente, detti ritardi ri- sultassero privi di sostanziale rilievo ed i termini di consegna non essenziali, onde l'asserito inadempimento della G.A.M non poteva essere considerato rilevante;
che la domanda riconvenzionale fosse infondata, non avendo la committente provato le asserite violazioni dei propri di- ritti sul marchio "Saca", acquistato dal Fallimento Cer- ruti solo in data 24.2.89 www rigettava l'opposizione e la riconvenzionale spiegata dall'opponente, questa condan- nando al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione la SpA Varesina Stampi pro- poneva gravame, cui resisteva la Snc G.A.M. Con sentenza 3.3.99, la corte d'appello di Torino ritenuto che l'appello si fondasse sostanzialmente sull' art. 1490 CC, il quale legittima, a ben precise e limita- te condizioni, la sospensione dell'adempimento da parte dell'obbligato al pagamento;
che l'efficacia dell'autotu- tela apprestata dalla norma fosse venuta meno con la pro- posizione della domanda giudiziale ed, in ogni caso, do- vesse reputarsi inoperante nella fattispecie, poiché la appellante aveva negato di dover corrispondere il prezzo delle forniture ricevute ed utilizzate;
che il primo mez- zo di gravame fosse falso in fatto, in quanto all'udienza Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 -4.沸 del 7.4.93 l'avv. Nicoletti, difensore della SpA Varesina Stampi, aveva chiaramente riconosciuto, da un lato, il mancato pagamento delle fatture da parte della propria assistita e, dall'altro, l'esatta rispondenza alle indi- cazioni in esse contenute di quanto consegnato dalla Snc G.A.M.; che i termini contrattualmente stabiliti per la consegna delle forniture non fossero tassativi né essen- ziali poiché, diversamente, la committente non avrebbe trattenuto ed utilizzato i particolari consegnati dopo la loro scadenza;
che anche la doglianza di cui al terzo mo- tivo fosse priva di pregio, in quanto le lettere 26 e 27.1.89 non potevano considerarsi diffide, mancando la dichiarazione dell'appellante di ritenere risolto il con- tratto in difetto d'adempimento; che parimenti infondata fosse l'asserita utilizzazione abusiva del marchio "Saca" da parte della Snc G.A.M, non provata ed anzi smentita dai fatti di causa;
che, la questione del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e dall'abusivo utilizzo del marchio fosse assorbita dalla decisione ne- gativa su quelle precedenti -· rigettava l'appello e con- dannava l'appellante alle spese del grado. Avverso tale decisione la SpA Varesina Stampi pro- poneva ricorso per cassazione con quattro motivi. Resisteva la Srl G.A.M. (già G.A.M. Snc) con con- troricorso. Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 - 5 -A MOTIVI DELLA DECISIONE -il primo motivo, la ricorrente denunciando Con violazione delle norme sulla corrispondenza tra il chie- sto e pronunciato (art. 112 CPC) e grave illogicità nella comprensione e valutazione della lagnanza della Varesina Stampi SpA in ordine alle inadempienze della G.A.M. (di- fetto di omessa o insufficiente o contraddittoria motiva- si duole che lazione, art. 360 CPC, 1° comma, n.5) corte territoriale abbia ignorato o deformato la portata della propria doglianza relativa alle inadempienze della controparte, confinandola nei limiti della semplice ecce- zione ex art. 1460 CC;
abbia disconosciuto il reale senso di tale doglianza estesa, in tutto il corso del giudizio, a far valere le inadempienze della Snc G.A.M. in via de- finitiva nell'ambito della considerazione simultanea del- le due obbligazioni contrattuali;
abbia omesso di rileva- re come i ritardi delle consegne le abbiano impedito di eseguire i contratti intervenuti con le clienti IC e Morteo. Con il secondo motivo, la ricorrente denunziando violazione delle norme e dei principi ricordati a propo- sito del primo motivo ed anche del difetto di motivazione considerato dall'art. 360 CPC, 1° comma, n.5 con partico- lare riferimento alle dichiarazioni rese dall'avv. Nico- letti all'udienza del 7.4.93 - si duole che la corte ter- Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 -6A ritoriale abbia attribuito alle dette dichiarazioni un significato ed una portata diverse da quella loro pro- pria, in quanto limitate al riconoscimento dell'esattezza di quanto fornito in relazione alle fatture, lasciando impregiudicata la domanda riconvenzionale concernente le inadempienze contrattuali della controparte. Con il laterzo motivo, ricorrente - denunziando violazione ○ falsa applicazione delle norme e principi sulla responsabilità per inadempimento (art. 1218 CC) e degli artt. 1457 e 1454 CC anche con riferimento all'art. 5, CPC in particolare per quanto ri-360, 1° comma, n. guarda la motivazione sul senso e portata dei termini contrattuali e delle diffide si duole che la corte ter- ritoriale abbia omesso di rilevare come anche i termini non essenziali o quelli in relazione ai quali non siano rivolte diffide ovvero quelli dopo la cui scadenza si ri- cevano senza respingerle forniture del contraente in mo- ra, siano pur sempre termini contrattualmente stabiliti, la cui inosservanza comporta una responsabilità per dan- ni. denunziandoCon il quarto motivo, la ricorrente violazione о falsa applicazione sia dei principi sull' interpretazione degli atti giuridici (particolarmente de- gli atti processuali) sia dell'art. 115 CPC, 1° comma, e dei principi sulle prove e sulla loro assunzione;
quanto Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 -7- meno omessa (o insufficiente о contraddittoria) motiva- zione su fatti decisivi (art. 360 CPC, 1° comma, n.5) an- che con particolare riferimento al significato e alla portata delle domande giudiziali proposte - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto la domanda di danni non estesa anche a quelli derivanti dalle inadempienze contrattuali della G.A.M.; abbia erroneamente motivato tale punto richiamandosi al giudicato di primo grado "in ordine alla legittimità dell'utilizzo dei macchinari Cer- ruti", argomento irrilevante al fine d'accertare o esclu- dere il riferimento della domanda di risarcimento anche ai danni da ritardo e da incomplete forniture. I surriportati motivi che, per presentare tutti i - essere congiuntamente trattati -medesimi vizi, possono non meritano accoglimento risultando inammissibili ai - sensi dell'art. 366 n. 4 CPC nella costante interpreta- zione datane dalla giurisprudenza di legittimità ancor prima che infondati. Anzi tutto, va rilevato che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto non so- lo mediante la puntuale indicazione delle norme assunti- vamente violate, ma anche mediante specifiche argomenta- zioni, intelligibili ed esaurienti, intese а dimostrare motivatamente come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata risultino in contrasto Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 -8 -A con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, ri- sulta inidoneamente formulata - come nei motivi in esame la critica delle soluzioni adottate dal giudice del me- - rito, nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntua- li contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospet- tate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. - come pure con i motivi in esa- Tanto meno può poi ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione me - di legge idoneamente formulata, secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giu- dice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa ○ di averla applicata in difformità dal suo contenuto precet- tivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 -9. nella situazione di fatto in concreto accertata, la ri- correnza degli elementi costitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudi- zio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profi- lo del vizio di motivazione. All'esame del ricorso non risulta, d'altronde, nep- pure sviluppata alcuna argomentazione in diritto, nei sensi e nei modi sopra indicati, inerente alla denunziata violazione delle numerose norme invocate con i motivi in esame, e ciò, peraltro, non stupisce, quando si vada a considerare come l'intera trattazione non riguardi affat- to un'erronea applicazione al caso in esame della disci- plina dettata dalle richiamate norme, risultando, piutto- sto, essenzialmente incentrata su di un'assunta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice del merito. Anche sotto tale profilo, tuttavia, i motivi risul- tano inidoneamente formulati e, comunque, da disattende- re, in quanto sostanzialmente intesi ad un ulteriore giu- dizio sul fatto inammissibile in sede di legittimità. Per costante insegnamento di questa Corte, il moti- vo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far valere, a pena Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 -10- d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzio- ne dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagan- te coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convin- cimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter for- ai sensi dellamativo di tale convincimento rilevanti norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quelli dei quali trattasi - in un'inammissibile istanza di revi- sione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. com'è del pari da tralaticio insegnamento diNé, questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omes- Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 -11 - se l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo;
in altri termini, perché sia rispettata la pre- scrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giu- dice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una moti- vazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evi- denziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suf- fragarla ovvero la carenza di esse. Devesi, inoltre, considerare come, allorchè sia de- nunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, in ottemperanza al principio Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 - 12 dell'autosufficienza del ricorso posto al fine di consen- tire al giudice di legittimità il controllo, tra l'altro, anche sulla decisività degli elementi di giudizio assun- tivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fà riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposi- zione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ri- corso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo agli elementi di giudizio acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute ri- levanti ai fini dell'adottata decisione er tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della prece- dente fase del giudizio. Nella specie, i motivi, già non intesi a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpreta- zione degli accertamenti in fatto, estranea alle valuta- zioni rimesse al giudice della legittimità e per ciò solo inammissibile, neppure risultano adeguatamente specifici in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denun- ziano l'erronea od insufficiente valutazione, e tale Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 - 13 - inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle prove do- cumentali e testimoniali alle quali parte ricorrente ha fatto riferimento giacché il materiale probatorio ac- quisito in fase di merito è indicato genericamente e/o solo parte di esso appare preso in considerazione - ma neppure l'esatto significato delle stesse giacché non - ne è riportato l'integrale contenuto bensì una frammenta- ria ricostruzione, basata sull'estrapolazione di talune componenti o sulla prospettazione per riassunto del loro significato quale da parte ricorrente soggettivamente in- teso cosicché, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono uti- lizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente fa- vorevoli alle tesi sostenute dalla parte stessa, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscon- tro e, quindi, costituiscono elementi di giudizio inido- nei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di que- sta Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai fini d'una soluzione dei punti salienti in controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che, Varesina Stampi SpA c/ GAM Snc RG 17558/99 - 14 - come già accennato, la motivazione fornita dal detto giu- dice all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che considerazioni logiche edincoerente, basata com'è su esaurienti in ordine all'oggettivo valore probatorio at- tribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in E 2137,30 dei quali E 2.100 per ono- rari. Così deciso in Camera di Consiglio il 3.12.2001. Il Presidente летни Il Cons. est. Wettiny IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Cozico 109T 129,11 LLERIADEPOSITATO IN CANCEL 2002 456T 41,32 Roma IL CANCELLIERE C1 Lelanico TOT. 170,43 AGENZIA DELLS ENIRATE ROMA 2 Registrato in data ................ Serie 4 versate 0170,43 ain 4889 PENDOSEITANSG/43 (euro p. Il Dirigento AreArea (Dottona haria Grade Di Responsabile Se (Dr.M A-