Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
C.C. 60821 REPUBBLICA ITA 34 15/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.14302.98 ta dai Magistrati: Cron. 8208 GIOVANNI PAOLINI PRESIDENTE Rep. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE Ud. 14.12.01 CONSIGLIERE rel. Dott. NZ DI NUBILA OGGETTO: reddito Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE accertamento Dott. ACHILLE MELONCELLI CONSIGLIERE criteri ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 60821 Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ' ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
RO NZ res. a Lastra a Signa via della Scorciatoia 13 intimato, non costituito in data 8.7.97 della Commissione avversO la sentenza n. 100.1.97 Tributaria Regionale della Toscana depositata in data 30.9.97; ku 0 0 6 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2001 dal Consigliere dr. EN Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. TR EN proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze contro avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze per i redditi dell'anno 1984. L'Ufficio accertava un imponibile di lit. 139.329.000 ai fini Irpef e di lit. 124.667.000 a fini Ilor. Tale maggior reddito scaturiva da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, eseguito a carico della ditta 'Nuova Ta Ton' corrente in sesto Fiorentino. I militari avevano trovato presso quest'ultima ditta buoni di consegna di merci lavorate che il TR aveva effettuato alla Nuova Ta Ton e, nel contempo, buoni di consegna di materie prime e prodotti accessori che la Ta Ton aveva consegnato al TR.
2. Sosteneva il TR che si trattava di un conto lavorazione, le cui risultanze non comportavano un incremento di reddito imponibile nella misura accertata dall'ufficio, bensì un incremento minore che indicava in lit. 19.560.000. Il ricorrente chiedeva perciò la declaratoria di nullità dell'accertamento in quanto carente di valida motivazione;
e comunque accertamento di tipo non previsto dalla legge, siccome misto tra analitico ed 2 ки induttivo;
la non applicazione della sanzioni;
la rideterminazione e di lit. di un imponibile di lit. 34.863.000 ai fini Irpef 20.194.000 ai fini Ilor.
3. La Commissione Tributaria di primo grado, ritenuta l'inesistenza di un rapporto di compravendita tra le due ditte annullava l'avviso di accertamento;
non riteneva peraltro di determinare un minore imponibile, come pure richiesto dal TR, perchè tale maggior reddito sarebbe stato basato su una causa petendi> diversa (conto lavorazione) da quella posta a base dell'avviso di accertamento. l'Ufficio sostenendo la legittimità appello 4. Proponeva nella quale era incorsa la e l'ultrapetizione dell'accertamento decisione di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale, dato atto delle deduzioni delle parti, riformava parzialmente la decisione della Commissione Tributaria Provinciale dichiarando la legittimità dell'accertamento e, tenuto conto delle ammissioni del riquantificava il reddito imponibile in lit. 34.863.000.TR, l'Amministrazione 5. Ha proposto ricorso per Cassazione Finanziaria dello Stato, deducendo unico, articolato motivo. La controparte non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e 6. falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 112 Codice di Procedura Civile, 39 D.P.R. n. 600.79; 2697 Codice Civile;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ки circa un punto decisivo della controversia, а sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. La Commissione Tributaria Regionale ha errato sotto diversi profili, perchè dopo avere esattamente riconosciuto che la sentenza della Commissione di primo grado era viziata da ultrapetizione, essendo stata affermata l'esistenza di un maggior reddito imponibile, ha finito per ritenere che l'appello dell'ufficio dovesse essere accolto entro quel medesimo limite. Nella specie, rilevata l'esistenza di gravi irregolarità contabili emerse in esito alla verifica effettuata presso la società Nuova Та Ton, consistenti nella mancata registrazione da parte del TR di rilevanti ricavi, l'ufficio ha proceduto con metodo base degli elementi presuntivi amalitico-induttivo sulla inequivocabilmente evidenziati dalla verifica. A questo punto l'onere della prova era а carico del contribuente, al quale spettava di superare le presunzioni addotte dall'Ufficio. Viceversa, il TR si è limitato ad affermazioni generiche e mere allegazioni. La Commissione Tributaria Regionale ha finito per prendere in esame soltanto uno dei mezzi di gravame su cui si fondava l'appello e nulla ha Osservato circa i rilievi dell'ufficio, secondo i quali l'onere della prova era a carico del contribuente. Sussiste quindi vizio di motivazione, perchè la Commissione Tributaria Regionale ha legittimato l'operato dell'ufficio e peraltro ha finito con l'affermare che il maggior reddito dovesse quantificarsi nella misura indicata dal contribuente. 4 bau 7. Ad avviso della Corte, il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato non coglie il punto decisivo della sentenza di secondo grado e non ne inficia la ratio decidendi>. Esso risulta pertanto inammissibile.
8. Le Commissioni di merito, dinanzi ad un processo verbale di constatazione il quale aveva dato atto del reperimento di buoni di consegna di merci lavorate da una parte, buoni di consegna di materie prime e prodotti accessori dall'altra, hanno riconosciuto l'esistenza di operazioni economiche non dichiarate tra la ditta Ta Ton> e la ditta del TR;
disatteso la ricostruzione dell'ufficio, secondo la quale si trattava di autonome e distinte operazioni di cessione;
condiviso la prospettazione del TR, secondo la quale si trattava di un conto lavorazione (consegna di materie prime ed accessori, riconsegna di merci lavorate); quantificato il reddito non dichiarato nella misura (minore) indicata dal contribuente rispetto a quella (maggiore) accertata dall'ufficio. L'Amministrazione ricorrente basa il proprio assunto sul mancato 9. assolvimento dell'onere della prova: laddove la Commissione Tributaria Regionale, con apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in questa sede in quanto congruamente motivato senza lacune о vizi logici, ha ritenuto che esistesse un conto lavorazione tra le due ditte. Non si pone la questione circa l'assolvimento dell'onere della prova, perchè la fonte probatoria S è sempre il processo verbale di constatazione: ma muta e la qualificazione giuridico-economica dellel'apprezzamento operazioni evidenziate in detto verbale. La presunzione derivante a favore dell'ufficio dalla scoperta di operazioni economiche non registrate non si estende alla qualificazione giuridica di esse sono state apprezzate dalla operazioni, che insindacabilmente4 Tributaria Regionale come frutto di un conto Commissione lavorazione>. L'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto dimostrare per quali ragioni dovesse essere disattesa la tesi del 'conto lavorazione' ed affermata quella della cessione autonoma di beni e materie prime e in qual modo la diversa ricostruzione incidesse sul quantum> del maggior reddito imponibile accertato. 10. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 14 dicembre 2001 IL PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI PAOLINITieleman Booken IL CANCELLIERE C1 Arnaldo,opasangсмесь IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. NZ DI NUBILA пи ши DEPOSITANO Oggi -8 min IL CANCEL Casano