Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2007, n. 34945
CASS
Sentenza 3 luglio 2007

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In tema di formalità della querela, non è valido l'atto di querela qualora l'autenticazione della firma del querelante sia effettuata da un avvocato non designato come difensore, ma semplicemente incaricato della sua presentazione, in quanto l'autenticazione della firma del querelante, effettuata da un avvocato, deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod.proc.pen.. (Nella specie la Corte ha osservato che la presentazione della querela ad opera di un legale costituisce un'operazione meramente materiale da cui non è possibile desumere la volontà del querelante di conferire il mandato difensivo al detto legale, ancorché la dichiarazione di nomina non necessiti di formule sacramentali e possa essere ravvisata anche in altre dichiarazioni rese dalle parti nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2007, n. 34945
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34945
    Data del deposito : 3 luglio 2007

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