Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 1
In tema di formalità della querela, non è valido l'atto di querela qualora l'autenticazione della firma del querelante sia effettuata da un avvocato non designato come difensore, ma semplicemente incaricato della sua presentazione, in quanto l'autenticazione della firma del querelante, effettuata da un avvocato, deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod.proc.pen.. (Nella specie la Corte ha osservato che la presentazione della querela ad opera di un legale costituisce un'operazione meramente materiale da cui non è possibile desumere la volontà del querelante di conferire il mandato difensivo al detto legale, ancorché la dichiarazione di nomina non necessiti di formule sacramentali e possa essere ravvisata anche in altre dichiarazioni rese dalle parti nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2007, n. 34945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34945 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/07/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1577
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 010410/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CU MM, N. IL 10/07/1950;
avverso SENTENZA del 29/09/2006 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. E. Delehaye che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Trani condannava Di NO TO alla pena della multa, oltre che al risarcimento del danno, con l'assegnazione di una provvisionale a ciascuna delle parti civili, per i reati di ingiuria e minaccia, in continuazione.
- La Corte d'Appello confermava le statuizioni penali, revocava la condanna alla provvisionale.
Ricorre personalmente l'imputato, ribadendo l'eccezione di improcedibilità già disattesa dalla Corte di merito: la querela è invalida, poiché l'autentica della firma dei querelanti è dovuta ad un avvocato non designato come difensore, ma semplicemente incaricato della presentazione. Nè può ravvisarsi una nomina tacita, che pure legittimerebbe l'autentica.
- Si deduce poi la violazione di legge, poiché i reati di competenza del Giudice di Pace sono sottoposti a prescrizione triennale, L. n.251 del 2005, ex art. 6.
- Si lamenta pure il vizio motivazionale circa l'esimente invocata (art. 599 c.p.) e la mancata assunzione di prova decisiva. - La prima doglianza è fondata e va accolta.
L'autenticazione della firma del querelante effettuata da un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della p.o., a norma dell'art. 101 c.p.p., comma 1, e art.96 c.p.p., comma 2; ma la dichiarazione di nomina non necessita di formule sacramentali e può essere ravvisata in altre dichiarazioni rese dalle parti nell'atto di querela, quali l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (S.U. 11.7.06, n. 24, Scafi ed altri). Nel caso in esame non è a parlare di nomina tacita del difensore, dal momento che la presentazione della querela costituisce un'operazione semplicemente materiale, onde il relativo incarico conferito al legale non indizia la volontà di conferire allo stesso il mandato difensivo.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, poiché l'azione penale non poteva essere iniziata.
Resta assorbita ogni altra censura.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché l'azione, penale non poteva essere iniziata.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007