Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
La sopravvenienza della legge 6 febbraio 1979 n. 42 - che ha rideterminato l'inquadramento del personale ferroviario, sostituendo alle anteriori qualifiche i nuovi profili professionali ed ai parametri le nuove categorie stipendiali - non ha comportato l'abrogazione dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 e del collegamento ivi disposto - ai fini della determinazione dei compensi di lavoro straordinario del personale ferroviario - con il trattamento retributivo ordinario del primo dirigente, essendo tale collegamento pur sempre esperibile sulla base del quadro di equiparazione allegato alla legge n. 42 del 1979. Ai detti fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario dei ferrovieri, mentre non può tenersi conto dell'aumento (del trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale) concesso dalla legge 11 luglio 1980 n. 312, la cui non computabilità è rimasta ferma anche dopo l'avvento della legge 6 agosto 1981 n. 432 (di conversione del D.L. 6 giugno 1981 n. 283) e della legge 20 novembre 1982 n. 869 (di conversione del D.L. 27 settembre 1982 n. 681), deve invece tenersi conto degli ulteriori aumenti stabiliti da tali due leggi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10317 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. DE LUCA MICHELE - Consigliere -
Dott. PI CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1425/2000 proposto
DA
TO PI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Agri 1, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Nappi, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore
- intimato -
nonché
sul ricorso n. 3882/2000 proposto
DA
FERROVIE DELLO STATO S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore Giancarlo Alvino per procura 5.3.1999 notaio Castellini di Roma rep. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sesto Rufo 23, presso lo studio dell'Avv. Lucio V. Moscarini, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TO PI
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 49/99 del Tribunale del Lavoro di Roma del 7.4.1998/11.1.1999 nella causa iscritta al n. 34736 del R.G.A.C. anno 1991.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.2.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Aristide Polia per la S.p.A. Ferrovie dello Stato per delega Moscarini.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, RO LL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Roma la S.p.A. Ferrovie dello Stato, di cui era dipendente, per sentirla condannare al pagamento della somma di L.
5.708.405 a titolo di differenze per compensi di lavoro straordinario maturati nel periodo dal 1.1.1979 al 3 1.12.1986.
Il ricorrente deduceva che le Ferrovie dello Stato avevano illegittimamente calcolato i compensi per lavoro straordinario e festivo, non sulla base delle retribuzioni stabilite per la categoria di primo dirigente dalle norme vigenti al momento in cui il lavoro straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni in vigore prima della legge n. 42 del 1979. La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito l'adito Pretore con sentenza del 20.9.1990 accoglieva il ricorso.
Tale decisione, a seguito di appello delle Ferrovie dello Stato, veniva riformata dal Tribunale di Roma con sentenza depositata l'11.1.1999, che così provvedeva: a) in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente F.S. rigettava la domanda proposta dal LL con riferimento ai crediti maturati fino al 20.8.1985; b) condannava l'Ente F.S. al pagamento in favore del LL della minor somma di L.
1.983.622 in luogo di quella di 5.708.405 stabilita dal Pretore;
c) condannava l'Ente F.S. al rimborso delle spese in favore dell'appellato nella misura di 1/3, con distrazione a favore del difensore antistatario e con compensazione dei residui 2/3, e ciò per entrambi i gradi. Il Tribunale in particolare respingeva il motivo dell'appello principale secondo cui la legge n. 42 del 1979 avrebbe reso non più applicabili i criteri di calcolo della retribuzione per lavoro straordinario previsti dal D.P.R. n. 1188 del 1977. Lo stesso Tribunale respingeva la tesi delle Ferrovie dello Stato secondo cui l'aumento di stipendio riconosciuto ai dirigenti dello Stato dalla legge n. 312 del 1980 doveva essere scorporato dai successivi aumenti di retribuzione riconosciuti agli stessi dirigenti. In particolare il giudice di appello riteneva computabili nel calcolo della retribuzione per lavoro straordinario tutti i successivi aumenti invocati dal LL, calcolati sulla base dello stipendio originario rivalutato.
Il Tribunale infine riteneva prescritti i crediti vantati dal LL fino al 20.8.1985 e riformava la sentenza pretorile anche nella parte in cui il primo giudice aveva fatto riferimento, per l'anno 1986, non al trattamento dei dirigenti statali, ma al più favorevole trattamento dei nuovi dirigenti delle Ferrovie dello Stato, divenute ente pubblico economico.
Contro tale sentenza ricorre per cassazione il LL con due motivi.
La S.p.A. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi ex art. 335 C.P.C., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale il LL denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2941 C. C., dell'art. 2948 punto 5 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Sostiene al riguardo che il Tribunale erroneamente ha accolto l'eccezione di prescrizione per il periodo fino al 20.8.1985 non tenendo conto dell'atto interruttivo, costituito dalla lettera raccomandata del 16.4.1987, con la quale esso ricorrente aveva rinnovato la richiesta di pagamento delle differenze di lavoro straordinario.
La censura è fondata, in quanto dall'esame degli atti, che ben possono essere verificati trattandosi di error in procedendo, risulta che il ricorrente indicò nell'elenco dei documenti (punto n. 5) prodotti dinanzi alla Pretura di Roma l'anzidetta lettera interruttiva, che il Tribunale non ha esaminata ne' presa in considerazione in alcun modo ai fini del calcolo del periodo di prescrizione.
Con il secondo motivo del ricorso principale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2941, punto 8 Cod. Civ... dell'art. 2944 e dell'art, 1362 Cod. Civ., con riferimento alla Circolare 15/10/1980, reiterata il 26.5.1987, della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, in relazione all'art. 360 n. 3 e n.5 C.P.C., nonché omissione assoluta di esame su un punto decisivo della controversia.
Il LL osserva in particolare che se il Tribunale avesse esaminato tale punto decisivo, avrebbe certamente attribuito all'anzidetta circolare valore interruttivo e/o sospensivo della prescrizione, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento del credito da parte delle Ferrovie dello Stato.
La doglianza è priva di pregio e va disattesa.
La richiamata circolare delle Ferrovie dello Stato non assume alcun rilievo per il caso di specie, atteso che, anche a voler considerare tale circolare come valido atto di riconoscimento della pretesa del LL e quindi di interruzione della prescrizione (in questo senso Cass. sentenza n. 576 del 1994 e sentenza n. 5939 del 1996), l'efficacia interruttiva della prescrizione stessa decorrente dal 15.10.1980 - non avrebbe potuto esplicarsi oltre il 15.10.1985, mentre il ricorrente soltanto con l'anzidetta lettera del 16.4.1987 ha rinnovato la richiesta di pagamento dei pretesi crediti e con ciò ha validamente interrotto il corso della prescrizione. In conseguenza di tale ultimo atto possono essere fatti valere solo i crediti vantati fino al 16.4.1982.
Da parte sua la S.p.A. Ferrovie dello Stato con il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 D.P.R. 1188 del 16.9.1977 e 17 legge 6 febbraio 1979 n. 42, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. Sul punto rileva che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto fondata la tesi di controparte secondo cui la legge n. 42 del 1979 avrebbe innovato la normativa all'epoca vigente in materia di calcolo delle retribuzioni per lavoro straordinario, abrogando il disposto del D.P.R. 1188/1977 e sostituendola con le proprie nuove disposizioni relative all'ordinamento organico e al trattamento economico del personale F.S.
L'assunto è infondato e non merita di essere condiviso. Il Tribunale ha seguito il consolidato indirizzo di questa Corte (ex plurimis sentenza n. 12708 del 22 dicembre 1993; sentenza n. 576 del 21 gennaio 1994; sentenza n. 2419 del 12 marzo 1994; sentenza n. 1260 del 6 febbraio 1998), che si ritiene di condividere, secondo il quale la sopravvenienza della legge n. 42 del 1979, che ha rideterminato l'inquadramento del personale ferroviario sostituendo alle antecedenti qualifiche i nuovi profili professionali ed ai parametri le nuove categorie stipendiali, non ha comportato abrogazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 1188 del 1977 e del collegamento ivi disposto con il trattamento del primo dirigente.
Lo stesso Tribunale ha evidenziato al riguardo che l'applicazione del meccanismo di calcolo previsto dal D.P.R. n. 1188 del 1977 (art. 4) è presupposto del nuovo sistema in tema di nuove retribuzioni ex legge n. 42 del 1979, che quindi non ha inciso minimamente su tale meccanismo con l'aggancio del compenso per lavoro straordinario del personale ferroviario al trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale le Ferrovie dello Stato lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 134 della legge n. 312 del 1980, dell'art. 10 della legge n. 432 del 1981, dell'art. 1 della legge n. 869 del 1982 e di tutte le norme successive che hanno aumentato lo stipendio dei ferrovieri, in relazione all'art. 17 della legge n. 42 del 1979 (art. 360 n. 3 C.P.C.); insufficiente,
incongrua e contraddittoria motivazione circa l'interpretazione resa sulle stesse norme (art. 360 n. 5 C.P.C.). La censura verte sul fatto che il Tribunale da un lato ha riconosciuto che l'aumento del 1980 non poteva essere tenuto in considerazione stante il disposto dell'art. 134 della legge n. 312, dall'altro lato ne ha tenuto comunque conto calcolando gli aumenti successivi sulla base dello stipendio rivalutato proprio nella misura del 40% prevista dall'anzidetta legge.
La censura è fondata.
Su questo profilo questa Corte con consolidato indirizzo si è ripetutamente espressa precisando che ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario dei ferrovieri non può tenersi conto dell'aumento del trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale concesso dalla legge n. 312 del 1980, la cui non computabilità è rimasta ferma anche dopo l'avvento della legge n. 432 del 1981 e della legge n. 681 del 1982, mentre deve tenersi conto, in mancanza di contraria disposizione, degli ulteriori aumenti stabiliti da questi ultime leggi (in questo senso Cass. sentenza n. 12708 del 1993; sentenza n. 576 del 1994; sentenza n. 2419 del 1994;
sentenza n. 1260 del 1998). Orbene sulla base di tale orientamento, che si ritiene di condividerà in virtù della disposizione tassativa dell'art. 134 della legge n. 312 del 1980, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare, nel calcolare gli ulteriori aumenti, il primo aumento, che pure aveva ritenuto non dovuto.
In conclusione meritano di essere accolti il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre sono destituiti di fondamento il secondo motivo del ricorso principale e il primo del ricorso incidentale.
In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002