Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10317
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sopravvenienza della legge 6 febbraio 1979 n. 42 - che ha rideterminato l'inquadramento del personale ferroviario, sostituendo alle anteriori qualifiche i nuovi profili professionali ed ai parametri le nuove categorie stipendiali - non ha comportato l'abrogazione dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 e del collegamento ivi disposto - ai fini della determinazione dei compensi di lavoro straordinario del personale ferroviario - con il trattamento retributivo ordinario del primo dirigente, essendo tale collegamento pur sempre esperibile sulla base del quadro di equiparazione allegato alla legge n. 42 del 1979. Ai detti fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario dei ferrovieri, mentre non può tenersi conto dell'aumento (del trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale) concesso dalla legge 11 luglio 1980 n. 312, la cui non computabilità è rimasta ferma anche dopo l'avvento della legge 6 agosto 1981 n. 432 (di conversione del D.L. 6 giugno 1981 n. 283) e della legge 20 novembre 1982 n. 869 (di conversione del D.L. 27 settembre 1982 n. 681), deve invece tenersi conto degli ulteriori aumenti stabiliti da tali due leggi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10317
    Data del deposito : 16 luglio 2002

    Testo completo