Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986.
Articolo 1 della Legge 3 novembre 1988, n. 506
Articolo 2
- Legge 3 novembre 1988, n. 506
Articolo 1 della Legge 3 novembre 1988, n. 506
Versione
22 novembre 1988
22 novembre 1988
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3383
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 534
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 13
- TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 246
- TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/03/2026, n. 1995
- Trib. Pordenone, sentenza 05/11/2025, n. 583
- Articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 430