Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
L'ordinanza di improcedibilità prevista dall'art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000 è un provvedimento assimilabile a una sentenza perchè non ha una funzione meramente ordinatoria del procedimento ma ha carattere decisorio, può contenere una condanna alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento dei danni, suscettibile di acquisire forza di giudicato, e pone definitivamente fine al procedimento, salvo il caso in cui il ricorrente provi che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2005, n. 10156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10156 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/02/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 240
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 048770/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AN N. IL 24/02/1951;
2) IN RI N. IL 20/04/1963;
nei confronti di:
3) DI GI N. IL 09/05/1931;
avverso provvedimento del 27/10/2003 GIUDICE DI PACE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LATTANZI GI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO
Che l'avv. Andrea Pascerini, quale difensore di fiducia e procuratore speciale di RÈ WE e di IC IN, legali rappresentanti della società Culloden Partecipations s.a., ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del 27 ottobre 2003 con la quale il giudice di pace di Milano, a norma dell'art. 30 comma 1 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, ha dichiarato, per la mancata comparizione, improcedibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
che nell'udienza del 27 ottobre 2003 davanti al giudice di pace era comparso l'avv. Marco Linguerri, quale procuratore speciale dei ricorrenti, ma il giudice aveva ritenuto che questo fosse munito solo di una procura alle liti mentre la comparizione norma dell'art. 30 d. lg. n. 274/2000 richiedeva una "procura idonea alla rappresentanza sostanziale in ordine al diritto fatto valere";
che i ricorrenti hanno denunciato l'erronea applicazione della legge sostenendo che la procura in questione aveva conferito all'avv. Linguerri la rappresentanza processuale (la c.d. legitimatio ad processum) e non la sola rappresentanza tecnica (il c.d. jus postulandi), cui è finalizzato il mandato alle liti;
che inoltre secondo i ricorrenti "il giudice di pace di Milano non aveva i poteri per estendere il suo sindacato sino alla valutazione sulla natura della procura o sulla essenzialità dei poteri del procuratore speciale";
CONSIDERATO
che l'ordinanza di improcedibilità prevista dall'art. 30 d. lg. n. 274/2000 è un provvedimento assimilabile a una sentenza perché non ha una funzione meramente ordinatoria del procedimento ma ha carattere decisorio, può contenere una condanna alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento dei danni (art. 30 comma 2 d. lg. n. 274/2000), suscettibile di acquisire forza di giudicato, e pone definitivamente fine al procedimento, salvo il caso in cui il ricorrente provi che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore (art. 31 d. lg. n. 274/2000);
che pertanto contro l'ordinanza in questione, come contro altre ordinanze con caratteristiche analoghe e delle quali non è prevista espressamente l'impugnazione (ved. ad es. Sez. un., 28 maggio 2003, Pellegrino, in Cass. pen., 2003, p. 3003) deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 3^ Cost.;
che il tenore della procura rilasciata all'avv. Linguerri mostra chiaramente che l'atto non costituisce un mandato alle liti ma conferisce una rappresentanza processuale nelle forme stabilite dall'art. 122 c.p.p., dato che i ricorrenti nell'atto dichiarano di nominare procuratore speciale l'avv. Marco Linguerri perché "eserciti l'azione civile nel procedimento penale" e "conferiscono all'uopo, al nominato difensore, tutte le facoltà di legge - inclusa quella di designare sostituti - e in particolare quella di costituirsi parte civile ai fini di conseguire il risarcimento dei predetti danni nonché di presentare ricorso ex art 22 d. lg 274/00, considerando rato e valido il suo operato senza ulteriore ratifica";
che le espressioni sopra riportate attribuiscono un potere di rappresentanza sia per la proposizione del ricorso dell'art. 22 d. lg 274/2000, sia per l'esercizio dell'azione civile e, per usare le parole delle Sezioni unite, tendono "ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato" (Sez. un., 27 ottobre 2004, Mozzarella);
che ai fini del conferimento della rappresentanza processuale non occorre che - come pretendono i querelati - sia anche conferito un potere di conciliare, perché il procedimento davanti al giudice di pace prevede un tentativo di conciliazione (art. 29 comma 4^ d.lg. n. 274/2000);
che infatti il tentativo di conciliazione può anche risultare impossibile (si pensi al caso in cui, quando non si procede a seguito di ricorso, il querelante non compare) o può avvenire fuori dell'udienza, con l'ausilio "dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio" (art. 29 comma 4^ d. lg. n. 274/2000) e che inoltre la conciliazione, comportando la remissione della querela, richiede la partecipazione personale del querelante e non può pretendersi formi oggetto di procura;
che in conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato perché è stato emesso nell'errato presupposto che l'avv. Liguerri non avesse la qualità di procuratore speciale a norma dell'art. 30 comma 1^ d.lg. n. 274/2000;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Milano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005