Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
Il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 4482 cod. pen.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato.
Commentario • 1
- 1. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2011, n. 47029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47029 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 22/09/2011
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2163
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1620/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA LA, N. IL 04/09/1948;
avverso la sentenza n. 6771/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Buscito E.;
udito il difensore avv. Cicatiello.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 10 ottobre 2007 dal locale Tribunale, appellata, fra l'altro, da MA IC, che l'aveva dichiarato responsabile dei delitti di falso in certificazione amministrativa, falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del p.u. e tentata truffa aggravata, commessi il 25 febbraio ed il 31 agosto 2004, avendo egli presentato una domanda di finanziamento a tasso agevolato fornendo dati falsi sul ricorrere, per la sua società, delle condizioni che giustificavano la concessione del contributo, alcuni di questi sostenuti da false certificazioni camerali e da false carte di identità e certificazioni anagrafiche, inducendo pure il responsabile del registro delle imprese di Napoli a formare una falsa scheda di iscrizione relativa a ditta inesistente.
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con un primo motivo censura la sentenza di appello per non aver disposto la rinnovazione del dibattimento al fine di assumere perizia per accertare se sussistessero le falsità lui addebitate, posto che sarebbe stato acquisito agli atti certificato di residenza storico relativo a certo MA IC nato ad [...] il [...], risultato quindi esistente e non persona inesistente, come erroneamente sostenuto dai giudici del merito.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge sul ricorrere del tentativo di truffa non essendo sufficiente a tal fine considerare l'avvenuta presentazione di dichiarazioni e documenti contestati come non veritieri, nonché del ricorrere dei delitti di falso basalo solo sull'avvenuta presentazione in fotocopia della documentazione alla società incaricata di valutare l'accoglibilità della sua domanda tanto che la funzionaria addetta aveva chiesto la produzione degli originali, cosa mai avvenuta, essendo stata poi ritirata la pratica. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è innanzitutto generico, perché il ricorrente non riesce a chiarire in che modo la richiesta perizia avrebbe potuto essere decisiva nel senso di escludere le falsità lui contestate, non avendo egli indicato un oggetto su cui potesse svolgersi un accertamento di natura tecnica. Nel lamentare, poi, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il prevenuto fa riferimento all'acquisizione di documentazione che avrebbe dovuto dimostrare che effettivamente esisteva un MA IC nato ad [...] il [...], così che i giudici del merito avrebbero errato nel ritenerlo persona inesistente. Il ricorrente tuttavia non chiarisce in che modo la circostanza che ad Afragola fosse nato anche quell'MA IC del 1946 potesse essere decisiva.
Invero, l'ipotesi di accusa riguardava l'aver egli - nato nel 1948, titolare di un'impresa operante dal 1983, soggetto pluriprotestato e non in condizioni di accedere ai finanziamenti pubblici - fatto apparire falsamente l'esistenza di un'impresa a nome di MA IC, nato nel 1946, e residente in [...], mediante predisposizione di falsi documenti ed un'iscrizione nel gennaio 2004 nel Registro delle imprese basata su dati alterati ottenuta per induzione in errore del funzionario addetto, impresa con riferimento alla quale aveva chiesto di ottenere finanziamento a tasso agevolato, producendo anche la relativa certificazione camerale di iscrizione nel Registro delle imprese, alterata mediante sostituzione della data della pur fittizia iscrizione (2004) con la data (1983) di effettiva iscrizione della propria impresa, nonché una falsa documentazione fiscale in apparenza riguardante quella ditta, da cui emergevano regolarità degli adempimenti e rilevanza di fatturato, ma poi indicando nella richiesta di finanziamento sia il codice fiscale che la data di costituzione della propria impresa. In sostanza, in considerazione dell'oggetto del procedimento, del tutto irrilevante sarebbe stato accertare l'esistenza di un MA IC nato ad [...] il [...], laddove la complessa falsificazione di atti e documenti era stata volta a far apparire falsamente esistente un'impresa a nome di un MA IC nato nel 1946, indicato come residente in Cardito in una via che la polizia giudiziaria ha accertato non esistere, falsa apparenza funzionale a nascondere le effettive condizioni dell'impresa del richiedente, ostative all'accoglimento della domanda. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo quanto al ricorrere sia della truffa che dei falsi. Non v'è dubbio alcuno che la presentazione di una serie di falsi documenti e di false attestazioni costituisse predisposizione di artifici idonei e diretti in modo non equivoco a trarre in errore la società delegata alla gestione delle procedure per l'ammissione ai finanziamenti in questione, in vista di ottenere l'approvazione della richiesta e la successiva disposizione patrimoniale del soggetto erogatore, risultato impedito solo dalla particolare attenzione del funzionario addetto all'istruttoria, così che del tutto incensurabile è la valutazione della Corte d'appello sull'impossibilità di configurare la residuale ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p.. Quanto ai falsi - in realtà il generico motivo si riferisce al solo falso in certificazioni amministrative sub b) - correttamente i giudici del merito hanno rilevato come egli fosse stato trovato in possesso dei documenti falsificati, di cui aveva esibito fotocopia in allegato alla richiesta di finanziamento;
manifestamente infondate quindi sono le doglianze del prevenuto sul ricorrere del falso, atteso che il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p. non si consuma con l'uso del documento falsificato, come nel caso di falso in scrittura privata, ma con la sua semplice formazione (cfr. Sez. 5, sent. n. 33648 del 23/3/2005, Rv. 232332, ric.:
Cantalino).
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
Il ricorrente poi deve essere condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel grado che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011