Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME LA CORTE SUPREM04340 01-0 01 Oggetto Kisarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17649/98 Dott. Angelo GIULIANO Dott. Ugo FAVARA Consigliere Consigliere Cron.9274 Dott. Roberto PREDEN Rep. 1449 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Consigliere Ud. 30/11/00Dott. IO Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA O UFFICIO CO UG CO, UG IC, elettivamente Richiesta copia IL DOLE dal Sig. domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo 6000 per diritti L #26 MAR. 2001 studio dell'avvocato CONTI PIERO, che li difende IL CANCELLISAE unitamente all'avvocato SCOZZARELLA ANTONIO, giusta delega in atti;
3000 CANCELLERIA - ricorrenti
contro
GG NI, elettivamente domiciliato in ROMA 00663451 VIA SILVIO PELLICO 16, difeso dall'avvocato MORCELLA DD663452 MANLIO, giusta delega in atti;
B 2000 controricorrente - 1945 avversO la sentenza n. 2540/97 della Corte d'Appello di ROMA Sez. III emessa il 4/7/1997, depositata il 24/07/97; RG.931/1992; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ANTONIO SCOZZARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 22 aprile 1983 IO Fag- giani, già conduttore dal 1 marzo 1980 di un immobile di proprietà di CA RO sito in Castel Viscar- do, premesso di avere rilasciato l'appartamento nel giugno 1981 per le condizioni di invivibilità dello stesso (a causa dell'umidità manifestatasi in tutti gli ambienti, con muffa dappertutto e conseguenti danni al mobilio), convenne il RO medesimo dinanzi al Tri- bunale di Orvieto per sentirlo condannare al risarci- mento dei danni da lui patiti a causa dell'inosservanza degli obblighi gravanti sul proprietario ex artt. 1575 e 1576 c.c.. Il Tribunale adito, con sentenza in data 18 dicem- bre 1984, accolse la domanda, affermando la responsabi- lità del RO, sia in ordine al generico obbligo di 2 manutenzione della cosa locata, sia relativamente alla violazione dell'obbligo di garanzia sancito dagli artt.1578 e 1581 C.C., e condannò il convenuto al ri- sarcimento dei danni, liquidati nella somma complessiva di L. 3.098.000, oltre accessori. Sull'appello del RO la Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 13 marzo 1987, si pronunciò in favore dell'appellante, respingendo la domanda del GI (del quale respinse implicitamente anche l'ap- pello incidentale volto al riconoscimento di maggiori danni). In particolare il giudicante escluse ogni re- sponsabilità in capo al locatore, in quanto, da un la- to, era stato proprio il conduttore ad operare la scel- ta dello scioglimento del rapporto piuttosto che atten- dere l'esito degli accertamenti e degli interventi pro- posti dai tecnici, effettuati con felice esito subito dopo il rilascio da parte del RO (cui non poteva, in particolare, attribuirsi alcuna omissione colpevole ○ ritardo ingiustificato) e, dall'altro, non essendo esperibile nella specie, il diverso rimedio dell'azione risarcitoria ex art.1578, II comma C.C ., da parte "del locatario nei confronti del locatore che non prova di aver senza colpa ignorato i vizi della cosa locata al momento della consegna, dacché la prova liberatoria della responsabilità per danni di cui all'art. 1578, II 3 comma C.C., dovrebbe essere in re ipsa, potendosi essa desumere dal fatto che i vizi sono sopravvenuti dopo la consegna della cosa" Il ricorso per cassazione proposto dal GI fu accolto da questa Corte con sentenza n.8729 del 10 agosto 1991, che rinviò alla Corte d'appello di Roma, fissando il seguente principio: "L'art. 1578 C.C. contempla sia il caso di vizi già manifestatisi al momento della consegna, sia quello di vizi preesistenti che si manifestino successivamente, ed anche rispetto a questi il locatore è tenuto a pro- vare di averli senza colpa ignorati, se intende sot- trarsi alla responsabilità prevista dal secondo comma dello stesso art.1578". Il GI riassunse il giudizio, avanti alla Cor- te di appello designata, nei confronti degli eredi del RO, nel frattempo deceduto, insistendo sull'acco- glimento delle domande proposte in prime cure, nonché dell'appello incidentale, tendente ad ottenere il rico- noscimento di una maggior somma a titolo risarcitorio. Gli eredi RO, costituitisi in giudizio, insi- stettero, da parte loro, nella richiesta di accoglimen- to dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribu- nale di Orvieto, con conseguente rigetto della domanda del GI. Con sentenza depositata in data 24 luglio 1997, la Corte di appello di Roma respinse, sia l'appello prin- cipale che quello incidentale, confermando la sentenza del giudice di primo grado. In parte motiva, per la parte che qui interessa, la corte distrettuale, dopo avere premesso che il princi- pio di diritto espresso da questa Suprema Corte era nel senso che, ove la cosa locata sia affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il disposto di cui all'art.1578, secondo com- ma C.C., va applicato sia nell'ipotesi di vizi manife- statisi prima della consegna del bene, sia in quella di vizi preesistenti ma manifestatisi successivamente, per cui, anche rispetto a questi sul locatore incombe l'onere di dimostrare di averli senza sua colpa ignora- ti, se intenda sottrarsi alla responsabilità su di lui gravante in virtù della stessa norma citata, rilevò: che, nella specie, era stato accertato che il vizio dell'immobile locato era dovuto а carenze costruttive ovvero a difettosa esecuzione dei manufatti;
che al- l'inconveniente fu ovviato, nell'estate successiva al rilascio da parte del conduttore, con una verniciatura all'esterno dell'immobile; che, in conclusione, gli eredi del locatore RO non avevano dimostrato di non avere conosciuto il vizio della cosa locata senza 5 loro colpa, specie in considerazione del fatto, emerso in giudizio, secondo cui l'ex locatore era in causa con il costruttore dell'immobile proprio per i difetti costruttivi del medesimo. Per la cassazione della suindicata sentenza Franco ed EN RO hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso IO GI. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducono i ricorrenti viola- zione dell'art.112 c. p. C., per avere la corte di me- rito in sede di rinvio sostituito all'azione formalmen- te proposta dal GI in prime cure, quella, già contestata dallo stesso nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello. Il giudice di rinvio, quindi, nel riesaminare la fondatezza ○ meno dell'interposto appello, non poteva esimersi dal verificare la corri- spondenza fra il chiesto ed il pronunciato, in base al- le posizioni assunte dalle parti al momento della loro costituzione nel giudizio di secondo grado, essendo questo l'ultimo momento per fissare sia il petitum che la causa petendi. L'accoglimento della domanda sulla base di una causa petendi, che lo stesso attore aveva combattuto nel giudizio conclusosi con la sentenza an- dissenso per il mutamentonullata, manifestando il suo 6 della causa petendi effettuato dal tribunale, implicava un'attività giurisdizionale svolta in carenza di potere e, quindi, insuscettibile di spiegare una qualsivoglia efficacia giuridica e come tale, ove non rilevata dal giudice di secondo grado, poteva e doveva essere rile- vata d'ufficio anche dalla corte di cassazione. Il motivo è infondato. Invero, il pur fermo principio di diritto, secondo cui il vizio di ultrapetizione può essere eccepito dal- le parti ed altresì rilevato di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, trova, peraltro, un chiaro limite nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui sia già intervenuta una pronunzia della Corte di cassazione, che abbia cassato la sentenza del giudice del merito. Al riguardo, ben vero che la sentenza della corte di appello umbra è stata cassata per i con- correnti motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art.360 C. p. C. 1 per cui il giudice di rinvio aveva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acqui- siti, essendo solo vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione. Peraltro, Occorre rilevare che, nella specie, questa Corte, con la suin- dicata sentenza di rinvio n.8729/1991, ha preso in con- siderazione, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, l'azione di garanzia per vizi, ex art.1578 7 - II comma e 1581 c.c., proposta dal conduttore Fag- giani, per concludere che, diversamente da quanto rite- nuto dalla corte di merito, la stessa era ammissibile anche con riferimento ai vizi della cosa locata esi- stenti al momento della consegna, ma manifestatisi suc- cessivamente. Ciò importa, con ogni evidenza, che già in fase rescindente fu operato un implicito ma evidente giudizio in ordine all'insussistenza di qualsiasi vizio di ultrapetizione con riferimento alla pronunzia di primo grado, altrimenti, se tale vizio fosse stato ri- scontrato, avrebbe dovuto pervenirsi ad un rigetto del ricorso proposto dal conduttore, sia pure con motiva- zione diversa da quella adottata dal giudice di merito. Può dirsi, dunque, che sul punto dell'insussistenza del dedotto vizio di ultrapetizione si sia formato il giudicato interno nel momento della pronunzia della sentenza di rinvio di questa corte, per cui nella suc- cessiva fase del giudizio, regolata dall'art. 394 del codice di rito, non poteva più essere eccepita né rile- vata ex officio la pretesa violazione dell'art.112 C. p. C.. Tale violazione, invero, ad avviso della Corte, pur essendo rilevabile in ogni stato e grado del giudi- zio, trova, come si è detto, un ineludibile limite nel- l'eventuale formarsi del giudicato interno sulla que- stione. 8 A quanto precede va aggiunto che, in ogni caso, la proposta eccezione di ultrapetizione appare, oltre che inammissibile, anche manifestamente infondata. Infat- ti, è noto che la violazione dell'art.112 C. P. C. è configurabile non già quando il bene invocato sia rico- nosciuto in base ad argomenti giuridici diversi da quelli dedotti per imprecisione terminologica o per un inesatto inquadramento legale della fattispecie, bensì quando si operi un'interferenza nel potere dispositivo delle parti, tale da alterare uno degli elementi ogget- tivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi): ciò vale a dire quando sia attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto e neppure impli- citamente compreso nella domanda, о ci si pronunci su eccezioni non proposte e non rilevabili di ufficio, ov- vero, sotto il profilo della violazione della causa pe- tendi, quando si pongano a fondamento della decisione fatti giuridici diversi da quelli dedotti, introducendo nel processo un titolo nuovo e difforme da quello indi- (Cass. 1993 n. 5463; cato a fondamento della domanda 6844; 1990 n. 3289; 1993 n. 5209; 1993 n. 4581; 1991 n. 1990 n. 532). Fermo pertanto che la cognizione del giu- dice deve essere attivata dalla domanda e può vertere solo su quanto le parti abbiano dedotto nei rispettivi atti, il giudice non può considerarsi vincolato alla 7 9 prospettazione giuridica dei fatti effettuata dall'at- tore, dovendo anzi procedere alla loro qualificazione ed alla conseguente applicazione delle norme di diritto senza incontrare alcun limite diverso da quello che gli In tale operazione deriva dalla soggezione alla legge. conseguentemente libero diegli è porre a base della affermazioni di diritto diverse da quelle pronuncia enunciate dalle parti ed anche di rilevare la mancanza degli elementi che attribuiscono rilievo costitutivo alla pretesa della parte, attenendo detto accerta- all'obbligo di esatta applicazione della legge. mento corretta identificazione della causa petendi con il La fatto costitutivo che nell'ambito del rapporto giuridi- co dedotto fa nascere il diritto azionato in giudizio, con esclusione di ogni riferimento alla definizione giuridica di esso, comporta che non sussiste il vizio di ultrapetizione in ogni caso in cui la pronuncia giu- diziale sia corrispondente alla pretesa desumibile, sia pure per implicito, dalla res in iudicium deducta ed alla ragione prospettata a sostegno della posizione soggettiva fatta valere. Nella specie i limiti suindicati non risultano vio- lati, essendosi il giudice di primo grado limitato a fornire l'esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, sulla base dei fatti dedotti dall'attrice 10 ed acquisiti in corso di causa, nell'esercizio del po- tere dovere suo proprio di identificare l'azione pro- posta e di attribuirle il corretto nomen iuris. Con il secondo motivo, deducono i ricorrenti viola- zione e falsa applicazione degli artt.1578 e 1581 c.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su punti decisivi della controversia: 1) per aver ritenuto "accertato che il vizio dell'immobile era do- vuto а carenze costruttive ovvero a difetto di esecu- zione dei manufatti (cfr. consulenza tecnica d'ufficio in atti)", benché la consulenza in atti risultasse ef- fettuata da un falegname;
2) per aver ritenuto che al- l'inconveniente fu ovviato nell'estate successiva al rilascio da parte del conduttore, con la verniciatura all'esterno dell'immobile, benché risultasse che l'in- tervento fu effettuato nella estate precedente;
3) per aver ritenuto che il locatore non poteva ignorare l'esistenza del vizio dal momento che 10 stesso era, all'epoca, in causa con il costruttore dell'immobile «proprio per i difetti costruttivi del medesimo", ben- ché questi riguardavano solo il lastrico solare e non terreno dal GI;
l'appartamento occupato al piano 4) per aver ritenuto non superata dall'intero materiale probatorio acquisito la presunzione relativa di respon- sabilità posta a carico dei locatore dal 2° comma del- 11 l'art.1578. Il motivo è, nel suo complesso, inammissibile e, comunque, infondato. La doglianza, di cui al punto sub 1) del motivo, relativa alla inattendibilità della consulenza tecnica di ufficio, perché redatta da un falegname, appare for- mulata in modo del tutto generico ed è, pertanto, inam- missibile, in quanto con essa non si manifestano speci- fiche censure in ordine agli accertamenti effettuati dal C. t. u. ed alle conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto. Per quanto concerne il punto sub 2) del motivo in esame, i ricorrenti si dolgono di un vizio di motiva- zione in ordine ad un asserito punto decisivo della controversia. Al riguardo, in linea generale, si Osser- va che, secondo il costante indirizzo di questo Supremo Collegio, la decisività richiesta dall'art.360 n. 5 c. p. c. per integrare il vizio di motivazione è costitui- ta dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processO e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione di- versa, atteso che la decisione deve essere il risultato necessario di un percorso volto ad escludere ogni al- ternativa e che la motivazione è la descrizione di que- sta necessità, sia in positivo, attraverso l'esplicita- 12 zione degli elementi interni al ragionamento del giudi- cante, sia in negativo, attraverso la critica di ele- menti (di natura materiale, logica o processuale) che, rimasti estranei al ragionamento del giudice, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata. Peraltro, ai fini della decisività, é richiesta la sussistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata ( errata) e la soluzione giuridica data dal giudice alla controversia, causalità tale da far ritenere, attraver- SO un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a diverse conclusioni da quelle adotta- particolarmente più favorevoli al ricorrente: il te, che è da escludere nella specie, trattandosi di un ele- mento certamente non decisivo, essendo oltretutto la sentenza fondata anche su ragioni ulteriori, distinte dal menzionato elemento. Relativamente ai residui punti del motivo, va OS- servato come sia pacifico che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientri nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art.116 - primo comma - C. p. sancendo la fine del sistema fondato sulla prede- C., 13 terminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo pruden- te apprezzamento. E' devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali, pur- ché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addive- nire alle proprie conclusioni. Inoltre, secondo la CO- stante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la vio- lazione dell'art.360 n.5 c. p. c., per i vizi di omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione, denun- ziabili con il ricorso per cassazione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giudice di merito sia ri- scontrabile il mancato il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico po- sto a base della decisione. Detti vizi non possono con- sistere in un apprezzamento dei fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito l'individuazione del- le fonti del proprio convincimento, la valutazione del- le prove ed il controllo dell'attendibilità e della 14 concludenza, scegliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in di- scussione. Può dirsi ius receptum il principio secondo cui i vizi di motivazione che consentono il sindacato di legittimità del giudice di legittimità non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fat- ti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata ri- spetto a quello preteso dalle parti. In sostanza, il vizio logico di motivazione è un rapporto di contrasto assoluto, che può consistere о nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compo- a taluno degli ne la motivazione ○ nell'attribuzione di causa di un significato elementi emersi nel corso del tutto inconciliabile con fuori del senso comune il suo effettivo contenuto. Nella specie, risulta esaustiva ed immune da vizi logici la valutazione degli elementi probatori, operata dal giudice di merito, il quale, sulla base delle ri- sultanze processuali acquisite e specificamente indica- te, è pervenuto alla conclusione che il locatore non aveva vinto la presunzione di colpa sussistente a suo carico a norma del capoverso dell'art. 1578 c.c., di non avere, cioè, ignorato senza colpa i vizi della cosa 10- cata. Al contrario, le argomentazioni svolte dai ricor- 15 renti si sostanziano nel prospettare un'interpretazione delle prove acquisite in senso contrapposto a quello assunto dall'impugnata sentenza e più favorevole alle rispettive tesi delle esponenti, in definitiva, in una richiesta di riesame delle risultanze acquisite ed in una diversa valutazione del fatto, istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono viola- zione e falsa applicazione degli artt. 116, 202, 360 n.5 C. p. C., per avere la corte distrettuale disatteso le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello, benché con le stesse si chiedeva di provare la natura del vizio e la sua imputabilità al conduttore, nonché la diligenza del locatore nell'offrire altro alloggio durante l'esecuzione dei lavori. Si deduce che la corte del rinvio si sia limitata ad affermare che "non vi è prova che l'umidità si verificò per condensa, dovuta a cattiva areazione", respingendo, peraltro, tacitamente, la richiesta di C.T.U. ed a concludere che in ogni caso tutt'al più avrebbe potuto costituire una concausa del- l'evento dannoso". Tale affermazione era originata dal- l'erronea imputabilità del fenomeno alla cattiva coi- bentazione, che doveva essere accertata con la C.T.U. richiesta, ed ignorava che il fenomeno sparì immediata- mente dopo il rilascio dell'appartamento da parte del 16 GI senza che il locatore avesse dovuto più effet- tuare intervento alcuno. Restava, pertanto, incompren- sibile il ragionamento logico attraverso il quale il giudice di rinvio aveva disatteso le richieste istrut- torie riformulate nell'atto di appello e dichiarato non provate proprio quelle circostanze а cui mirava l'espletamento di quei mezzi istruttori. Il motivo è inammissibile. ulle Invero, con riferimento circostanze oggetto della doglianza, si rileva che, quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art.360 n.5 c. p. C, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per asserita omessa о erronea valutazione di alcune risultanze pro- cessuali, il principio di autosufficienza del ricorso il ricorrente specifichi in per cassazione esige che quali precisi termini la relativa questione sia stata prospettata nell'atto di appello, riportando la parte del motivo di gravame non presa in esame dal giudice di appello. Al contrario, non può essere sufficiente, come nella fattispecie in esame, il generico richiamo a non meglio precisate richieste istruttorie, essendo comun- que, onere del ricorrente, ai fini della valutazione della decisività, riportare nel ricorso i relativi ca- pitolati di prova (onere al quale non è stato ottempe- rato nella specie). Per quanto riguarda l'ulteriore 17 consulenza tecnica, non viene indicato nemmeno in quale è sede fu avanzata la relativa richiesta. La censura assolutamente generica e, pertanto, inammissibile. In conclusione, il ricorso va respinto, con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorren- 10000 ti £in solido alle spese in ₤ 173.000 ✓ oltre ono- ' 3.50000 rari liquidati in lire 1.100.000 (un milione centomi- la). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 30 novembre 2000. Il Consigliere relatore ed estensore Il presidente lia ли 18076 ONTO/76 K IL CANCELLIERE C1 IO Giambattista Depositata in Cancelleria 2.6 MAR 2001Oggi, lì A M IL CANCELLIERE O s a n H IO Giambattista S A Z I O N 803 18