Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2013, n. 49476
CASS
Sentenza 9 ottobre 2013

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Massime1

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce un comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 388 cod. pen., dell'imputato, ritenendo penalmente rilevante la mera inottemperanza dell'obbligo derivante da un provvedimento possessorio di reintegra).

Commentario1

  • 1Non è reato non obbedire all'ordine del giudice (Cass., 51668/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2013, n. 49476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49476
Data del deposito : 9 ottobre 2013

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