Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10821 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 082 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME PO LA CORTES JP DICA SAZIONE Oggetto PROCEDIMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE Civile 44LONG- Priweldlo Doc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRADO - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 15097/00 - Cron.23441 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 3682 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud. 08/06/01 - ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente - SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per dirin 1 0.6 AGO. 2001 LA AMALIA, AN UI, AN RT, AN VA, quali eredi di AN BR RG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI CANINA 6, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato BR PICCAROZZI, che li difende unitamente all'avvocato ALESSIO PEZCOLLER, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
ON ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 2001 GIGLI, che la difende unitamente all'avvocato PIETRO 981 CLEMENTI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
AN AL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BR BALLARDINI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ON WA, OV OB, RE RO, MA TA, ON FR, RE AR, IN RC, ZZ AR, OS CA, CH GE, UR NE;
- intimati avverso la sentenza n. 127/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 27/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
uditi gli Avvocati Alessio PEZCOLLER e NO PICCAROZZI, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NO BALLARDINI, difensore del resistente AL AN che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Orazio FRAZZINI rigetto del ricorso. -3- che ha concluso per il Svolgimento del processo Nelle riunite cause promosse da ZI IR in Maggioni
contro
NO IO AL e AL AL nonché contro altri, il Tribunale di Rovereto pronunciava sentenza con cui accertava l'esistenza di servitù di passaggio (anche) con tubazioni ed elettrodotto a favore del fondo (intercluso) distinto (alle pp.ff. 11236 e 11258, corrispondenti attualmente) alla p. ed. 2667, C.C. Folgaria ed a carico dei fondi contigui di cui alle (pp. Ff. 11259 e 11260/1 corrispondenti attualmente alle) pp. ed. 2680 (suddivisa a sua volta in sei porzioni materiali) e 2681 (suddivisa a sua volta in tre porzioni materiali); condannava i convenuto LI LA ved. AL, RT AL, FA AL e SA AL al risarcimento dei danni, in favore dell'attrice, in my L.40.000.000, più interessi, spese di lite e compenso al CTU e condannava la IR a rifondere ad AL AL le spese processuali. Avverso detta sentenza, i soccombenti - LI LA ved. AL, RT AL, SA AL e SI AL - interponevano appello. Resisteva la IR, che chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza e la costituzione, comunque, se del caso, di servitù coattiva secondo le conclusioni di prime cure. Con ordinanza, dep.20.7.99, la Corte di appello di Trento constatato che non risultavano citati tutti coloro che avevano partecipato al giudizio di primo grado e che l'integrazione del contraddittorio, disposta dal Tribunale, aveva determinato una situazione di litisconsorzio necessario, quanto meno processuale assegnava termine per l'integrazione nei confronti sia di AL AL sia di TE ON e di tutti gli altri convenuti rimasti contumaci. Con sentenza in data 25.1/27.3.2000, la Corte di appello di Trento dichiarava inammissibile l'appello osservando che ancorchè tenutivi, gli appellati non avevano provveduto a notificare l'impugnazione a RI SA OT, aggiungendo che la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di gravame ai sensi dell'art. 331 cpc sussiste, com'è noto, sia che si tratti di cause inscindibili che di cause dipendenti;
e, nella specie, ricorrevano entrambe le ipotesi. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, ed illustrato anche con memoria, i AL;
resistono con distinti controricorsi ZI IR, che ha pure presentato memoria, ed AL AL. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione I due motivi in cui si articola il ricorso possono essere esaminati سهر congiuntamente in quanto investono la medesima questione processuale, che è quella su cui si è basata la sentenza impugnata. TRENTO La Corte di appello di Trieste ha rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di RI SA OT, come era stato disposto con ordinanza collegiale del 20.7.1999; la inottemperanza a tale disposto comportava l'inammissibilità dell'appello. I motivi di doglianza (violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 cpc nonché violazione degli artt. 180, 291 e 331 stesso codice e nullità della sentenza;
violazione dell'art. 15 della convenzione dell'Aja del 15.11.1965, ratificata dall'Italia con legge 6.2.1981, n.42) non investono la questione se la OT fosse o meno da considerarsi contraddittore necessario, ma lamentano invece che la stessa, non essendo stata ritualmente citata in primo grado, non poteva essere considerata parte del giudizio di appello. Conseguentemente, l'ordinanza della Corte territoriale era fondata su un 2 presupposto erroneo e sia il giudizio di primo grado che quello di appello erano inficiati da nullità per difetto di contraddittorio insanabile. Premesso che, unitamente al controricorso, i controricorrenti hanno depositato documenti attestanti l'avvenuta notifica, in Italia, della chiamata in causa della OT e che i ricorrenti hanno eccepito l'irritualità di tale produzione, va precisato che la questione deve essere valutata alla stregua di considerazioni che, in qualche misura, prescindono dalla validità o meno della notifica effettuata. Risultava infatti dall'esame delle carte processuali (che questa Corte è abilitata a compiere essendo stato dedotto un error in procedendo) che in primo grado fu espressamente dichiarata la contumacia della detta OT. Poiché la dichiarazione di contumacia presuppone ex lege il riscontro da parte del giudice della regolarità della vocatio in ius del soggetto al quale la ہر declaratoria si riferisce, tale dato, non contrastato in prime cure dalle controparti e non oggetto di appello, comportava una inversione dell'onere della prova. In altre parole, sulla qualità di parte della OT e sulla integrità del contraddittorio in primo grado si era implicitamente pronunziato, onde era onere della parte che oggi adduce l'illegittimità della declaratoria di contumacia dolersene in sede di gravame. Non avendo provveduto a tanto, non solo al riguardo si è formato giudicato, onde la relativa questione non è più proponibile in questa sede, ma la statuizione, non impugnata al riguardo, del primo giudice ha cristallizzato i contraddittori, tra i quali deve annoverarsi la OT, la cui mancata evocazione in giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di appello di Trento, ha comportato l'inammissibilità di quella impugnazione. La rilevata presunzione di legittimità della declaratoria di contumacia della OT è elemento rilevante ai fini della integrità del contraddittorio, ma su di 3 essa non si è avuta tempestiva impugnazione, donde la duplice conseguenza dell'integrità del contraddittorio in primo grado e l'inosservanza della ordinanza di integrazione del contraddittorio in sede di appello, con la corretta applicazione della sanzione di inammissibilità di cui alla sentenza impugnata. Ovviamente, il secondo motivo appare del tutto inconferente e risulta pertanto, nell'ottica adottata, assorbito. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
109T 250 000 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. ASPT hovoo TOT. 290000 Così deciso in Roma, il giorno 8.6.2001 Il Presidente ShovoneIl Consigliere estensore Mensent esplats in IL CA LLITRE C1 Packy Tale DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 6060 7880 IL CANCELLIERE C1 enco NE ROMA 2 UFFICIO DELLE 4gata 1.7. S.E.I. 2001 Registrato нод 290.000 versato 9. ANTAMILA DUECENTO (re p. Il Diricette e Servizi (D.ssa RI Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile servizio Atti Giudiziari (DM/RACCICHINI)