Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2005, n. 12374
CASS
Sentenza 9 marzo 2005

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Massime1

Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che deve ritenersi svolto in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo.

Commentario1

  • 1L'attività di gestione di rifiuti in violazione delle prescrizioni
    Marinella Bosi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione, Sez. III, torna ad affermare che l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione necessaria allo svolgimento di attività di gestione di rifiuti, punita all'art. 256 c. 4 del D. lgs. n. 152/06,integra un reato formale, per la cui realizzazione non occorre che la condotta sia idonea alla creazione di una “situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto”. Nel caso di specie, gli imputati venivano condannati in primo grado per aver eseguito un trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza della dovuta copertura del carico e senza disporre della copia autentica del provvedimento di iscrizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2005, n. 12374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12374
Data del deposito : 9 marzo 2005

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