Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di scelta della misura idonea a soddisfare le ritenute esigenze cautelari, è legittima l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che la pericolosità del soggetto da sottoporre a cautela possa essere neutralizzata attraverso l'applicazione degli arresti domiciliari, ma il predetto soggetto non disponga di un domicilio all'uopo idoneo.
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliari, non in Europa (Cass. 2764/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2024
La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive. (si veda, contra, Nicola Canestrini, Misure cautelari europee: non solo mandato di arresto europeo, in Giurisprudenza Penale, 2/2021; si veda, contra, anche Cassazione penale sez. IV, 20 ottobre 2021, n. 37739 ). Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 19 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2012, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 20/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2435
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 38422/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MA LU N. IL 24/04/1967;
avverso l'ordinanza n. 729/2012 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 13/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del Cons. Dr. Enzo Iannelli;
Udito il S. Procuratore generale, Dr. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla tipologia della misura cautelare;
Udito il difensore del ricorrenti, avv. Manzo Sossio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1- Tramite difensore, Di TI UI, indagato tra l'altro per quel che in questa sede interessa, per il delitto di ricettazione di assegni circolari in bianco, provento di furto - ex art. 61 c.p., n.2 e 7, art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e 2, art. 648 c.p. di cui al capo b) dell'imputazione - ricorre per cassazione avverso l'ordinanza 5.6/3.7.2012, del tribunale di Venezia, che in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza cautelare emessa, tra gli altri, nei di lui confronti dal gip del predetto tribunale in data 8.5.2012 e deduce omessa motivazione in ordine agli elementi di fatto da cui risalire al suo coinvolgimento nel delitto, omessa considerazione in merito alle giustificazione rese in sede di interrogatorio, omessa ancora indicazione degli elementi concreti da cui risalire ad un pericolo concreto di fuga, infine manifesta illogicità della argomentazione in base alla quale escludere la possibilità di concedere una misura cautelare meno gravosa della custodia in carcere.
2- In fatto, il delitto contestato si inquadra in un contesto di azioni criminali composite e che di seguito si riassume: in seguito a ben tre episodi, due di truffa consumata, il terzo di truffa tentata - capi a1), a2), a3) - da parte di un gruppo ben organizzato di soggetti campani, consistita nel procurarsi moduli in bianco sottratti al Banco di Napoli, nel riempirli fraudolentemente con importi notevoli e con false sottoscrizioni, e quindi, con il concorso di un funzionario di banca compiacente, tale MA Federico, nel presentarli all'incasso, venivano tratti in inganno i funzionari delle Banche che, in due occasioni accreditavano l'importo delle somme riportate nei titoli sul c/c del nominativo indicato come beneficiario. Ebbene al ricorrente sono stati contestati i delitti di truffa, di falso in titoli di credito e di ricettazione, per il quale solo delitto è stata disposta la misura cautelare.
3- Il ricorso non è fondato.
Non certo con riferimento alla pretesa carente motivazione in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza. Su questo versante le censure difensive sottovalutano le circostanze di fatto puntualmente indicate nel provvedimento impugnato: l'imputato si accompagna ai coimputati, EC, RO, NO nel viaggio dalla Campania nel Veneziano con i titoli ricettati e da consegnare, per la perpetrazione delle truffe a MA, direttore di banca, per l'accreditamento su conti correnti intestati a persone compiacenti. Ritiene il collegio congruo e logico, almeno sul piano dei valori di probabilità, e non di certezza processuale, propri delle indagini preliminari, un discorso giustificativo che, in difetto peraltro di convincenti argomenti contrari, assuma come gravi indizi di colpevolezza le circostanze sopra indicate. La versione difensiva nel senso che l'imputato si accompagnava ai correi perché ingannato per essergli stato riferito da un compagno di viaggio o della possibilità di ottenere al nord vantaggiosi finanziamenti non è supportata da alcun elemento concreto e contraddetta poi dalle finalità vere del viaggio da parte di un intero gruppo criminale che non avrebbe avuto certo interesse ad accompagnarsi con persona ignara dei reali propositi perseguiti. Più in generale può ribadirsi che non sono per nulla vincenti, in sede di legittimità, le censure attinenti alla motivazione, anche se in astratto plausibili, ma incapaci di segnalare incongruenze, illogicità manifeste nel discorso giustificativo giudiziale nella misura in cui questa ha una sua struttura logica coerente con i dati processuali, tale da stabilmente reggere alla pretesa difensiva di rivalutare gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito. La Corte non può impegnarsi in una rilettura degli elementi di fatto, complessivamente nel caso di specie considerati dalle ordinanze di merito, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa essere sostituita, in difetto di gravi, manifeste lacune sul piano della rilevazione e motivazione, da un impegno critico della Corte che, per volontà di legge - art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - non può avventurarsi nell'impegno di delineare la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Quanto alla censure circa l'illegittimità della misura cautelare adottata, quale la custodia in carcere, deve prendersi atto che i giudici di merito hanno verificato, per quel che concerne il periculum libertatis, che la pericolosità dell'imputato non è tale da imporre la custodia in carcere, ma che la meno gravosa misura degli arresti domiciliari era di fatto impraticabile per non aver l'imputato la disponibilità di una abitazione, anche nella qualità di ospite, dove eseguire la misura. Ed il discorso giustificativo ha una sua coerenza sul versante della legittimità: a fronte della difficoltà di reperire un luogo idoneo alla esecuzione della misura, la misura degli arresti domiciliari si rivelerà gioco forza impraticabile, ferma restando la possibilità dell'imputato di richiederla ogni volta che sia in grado di indicare un luogo di privata dimora idoneo, nonché del giudice di individuare un luogo pubblico di cura o di assistenza.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013