Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 32213
CASS
Sentenza 9 giugno 2010

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La notificazione degli atti, specie quelli essenziali perché volti ad assicurare la partecipazione al giudizio, deve sempre tendere ad assicurare l'effettiva conoscenza degli stessi, anche con il ricorso ad accorgimenti informali, il cui esito possa ragionevolmente risultare positivo. (In applicazione del principio, è stata dichiarata nulla la notificazione all'imputata, poi non comparsa, del decreto di citazione per il giudizio d'appello con le forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. e, quindi, mediante consegna di copia al difensore, nonostante che la stessa avesse indicato come domicilio una casella postale, nullità dichiarata sul presupposto dell'irritualità - in concreto rilevata dall'ufficiale giudiziario - di tale indicazione, e ciò seppure presso la medesima casella postale fossero state utilmente effettuate le citazioni per il giudizio di primo grado, sempre seguite dalla comparizione dell'imputata).

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  • 1Riforma Cartabia: Le nuove disposizioni in tema di notificazioni nel processo penale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 gennaio 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 32213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32213
Data del deposito : 9 giugno 2010

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