Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
La notificazione degli atti, specie quelli essenziali perché volti ad assicurare la partecipazione al giudizio, deve sempre tendere ad assicurare l'effettiva conoscenza degli stessi, anche con il ricorso ad accorgimenti informali, il cui esito possa ragionevolmente risultare positivo. (In applicazione del principio, è stata dichiarata nulla la notificazione all'imputata, poi non comparsa, del decreto di citazione per il giudizio d'appello con le forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. e, quindi, mediante consegna di copia al difensore, nonostante che la stessa avesse indicato come domicilio una casella postale, nullità dichiarata sul presupposto dell'irritualità - in concreto rilevata dall'ufficiale giudiziario - di tale indicazione, e ciò seppure presso la medesima casella postale fossero state utilmente effettuate le citazioni per il giudizio di primo grado, sempre seguite dalla comparizione dell'imputata).
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: Le nuove disposizioni in tema di notificazioni nel processo penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 gennaio 2023
Indice: 1. Premessa 2. Organi e forme delle notificazioni. La notifica con modalità telematiche. La posta elettronica certificata 3. Domicilio digitale risultante da pubblichi elenchi: domicilio dichiarato, eletto e determinato per le notificazioni, recapito telematico 4. Le notificazioni all'imputato detenuto 5. Le notificazioni all'imputato non detenuto 6. Le notificazioni all'irreperibile, al latitante, e ad altri soggetti 7. Le nullità delle notificazioni 8. Disposizioni transitorie Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario" 1. Premessa In ossequio a quanto prescritto dall'art. 1, comma 5, lett. a) 100, e dall'art. 1, comma 7, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 32213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32213 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/06/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1232
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 25400/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE CARMELA N. IL 19/05/1951;
avverso la sentenza n. 736/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 05/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
udito il P.G. in persona del Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze in data 5.2.2008 aveva confermato la condanna inflittale dal Tribunale di Pistoia - Monsummano Terme il 19.10.2004 per il delitto di falsa testimonianza resa in un processo in cui tale CC (già condannato per il furto "di un salame" in supermercato) era imputato di calunnia in danno del sorvegliante che aveva deposto contro di lui nel precedente giudizio, nonché l'ordinanza che aveva dichiarato la sua contumacia, ricorre personalmente per cassazione LE CARMELA, con i seguenti motivi:
- violazione di legge, per omessa citazione al giudizio di appello, perché avendo lei eletto domicilio presso il Centro Nazionale Studi Territori con recapito alla casella postale n. 7 dell'ufficio postale di Pescia fraz. Pietrabuona, mentre aveva lì ricevuto regolarmente la notificazione per il primo grado di giudizio, nulla aveva saputo del giudizio di appello, ricevendo solo la notificazione - presso quel recapito - della sentenza contumaciale;
- violazione di legge, perché la rilevanza probatoria data alla sentenza di condanna per furto del soggetto in cui favore poi lei aveva deposto, ex art. 238 bis c.p.p., era erronea perché in quel processo la sua deposizione era stata ritenuta irrilevante sicché la ricostruzione dei fatti si era basata sulla sola deposizione del sorvegliante del supermercato;
il Giudice d'appello non avrebbe poi tenuto conto delle contraddizioni tra le versioni del sorvegliante rese nei due processi, con dichiarazioni che nel secondo erano state volte a superare le incongruità intrinseche delle prime. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è fondato. L'impugnata sentenza va conseguentemente annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. Risulta dagli atti che:
- in sede di indentificazione la LE aveva indicato quale domicilio Pescia, fraz. Pietrabuona c/o la casella postale 7 del Centro nazionale studi del territorio (fg 36/61);
- a mezzo posta, a tale indicazione erano state positivamente eseguite le due citazioni disposte in primo grado, e la LE era stata ritualmente presente, con ciò comprovandosi l'idoneità ed efficacia di quell'indicazione ad assicurarne la conoscenza delle scadenze processuali che la riguardavano;
- in sede di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello era stato indicato nell'atto il medesimo recapito: tuttavia, l'ufficiale giudiziario restituiva l'atto, con l'osservazione che non era prevista la notifica in casella postale;
in assenza di uno specifico provvedimento della Corte d'appello o del suo presidente, la cancelleria acquisiva quindi le informazioni anagrafiche, dalle quali risultava che l'indirizzo formale anagrafico era un indirizzo fittizio, predisposto dal Comune per i cittadini senza fissa dimora;
in dichiarata applicazione dell'art. 161 c.p.p. la notificazione era allora eseguita presso il difensore d'ufficio: la LE non presenziava al dibattimento di appello;
- la notifica dell'estratto contumaciale era eseguita sempre a mezzo posta e secondo l'originaria indicazione della casella postale:
andava a buon fine, anche questa volta la LE ritirava la comunicazione e, nei termini, proponeva personalmente il ricorso per cassazione.
2.1 Tale singolare successione dei fatti procedimentali ha un contenuto dalla valenza più che solo suggestiva: invero, non può ritenersi solo mera circostanza di fatto, giuridicamente non rilevante, che la LE abbia avuto effettiva conoscenza ogniqualvolta sia stato utilizzato il recapito peculiare da lei fornito tempestivamente.
Invero, tale circostanza - che in ogni caso per sè avrebbe giustificato comunque anche il tentativo di comunicazione a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio di appello a quel recapito, dovendo sempre privilegiarsi il fine di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti processuali essenziali, quale è certamente la partecipazione al giudizio, pure, se necessario, privilegiando accorgimenti informali il cui esito sia ragionevolmente prevedibile come positivo (del resto è questa la ratto di una norma come l'art.420 ter c.p.p., comma 2, ancorché si tratti di scelta non suscettibile di contestazione o rivalutazione, anche in ossequio ai principi della legislazione europea e della giurisprudenza della CEDU) - finisce con l'avere nel processo de quo pure una rilevanza in termini di stretta legittimità.
Non è necessario affrontare in questo caso la questione, certamente non agevole, dell'idoneità dell'indicazione del recapito di una casella postale ad integrare il domicilio dichiarato o eletto (la questione risulta trattata, ma solo come incidentale riferimento in fatto, da Sez. 6, ord. 10687 del 2006, in Italgiure-sentenze, tra l'altro in un caso che interessava il medesimo Centro studi di Pietrabuona): basti il cenno da un lato alla descrizione del servizio da parte di Poste italiane (La Casella Postale è il servizio di domiciliazione della corrispondenza dedicato, in modo particolare, ai clienti che necessitano di riservatezza e comodità di ritiro) e, dall'altro, al tendenziale contatto personale che l'art. 157 c.p.p. e comunque la disciplina notificatoria impongono, o quantomeno prevedono, in via preliminare.
Infatti, nella fattispecie appare erronea l'applicazione dell'art.161 c.p.p., in luogo dell'art. 159 c.p.p.; delle due, infatti, l'una:
o l'indicazione della casella postale era idonea a configurare originariamente un domicilio dichiarato ed eletto, e la rinuncia a procedervi non poteva essere nella specie attribuita ad una sopravvenuta inidoneità o impossibilità, tale non essendo certo la scelta tecnica del singolo ufficiale giudiziario (irrilevante essendo che la stessa fosse o meno in ipotesi corretta); ovvero tale indicazione doveva considerarsi originariamente inidonea (ritenendosi giuridicamente irrilevante la sua comprovata efficacia in fatto), ma allora si sarebbe dovuto procedere alle ricerche ex art. 159 c.p.p. (ed eventualmente all'emissione del decreto di irreperibilità), attesa l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 157 c.p.p.. Da ultimo, l'eccezione è tempestiva, quanto avvenuto costituendo un caso di notifica eseguita sì in forme diverse da quelle prescritte, ma risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputata (Sez. U. sent. 119 del 27.10.2004 - 7.1.2005).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2010