Versione
5 dicembre 2010
5 dicembre 2010
Art. 8. 1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341 .
Note all' art. 8:
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341 recante "Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2001, n. 207.
Note all' art. 8:
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341 recante "Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2001, n. 207.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/08/2014, n. 8562Provvedimento: […] 2. Avverso tali provvedimenti e contro il silenzio serbato dall'Amministrazione ad una loro diffida proposta il 13 agosto 2013 lamentano ai sensi della legge n. 202 del 2010 e del relativo regolamento di applicazione le procedure di rinnovazione del concorso si sarebbero dovute concludere entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge e che le assunzioni dei candidati di cui all'art. 2, lett. c), fermo restando il regime autorizzatorio previsto per le assunzioni nella P.A. sarebbero dovute avvenire per tutti i posti vacanti e disponibili nella Regione Sicilia negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 (articoli 7 ed 8 della legge n. 202/2010).Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- annullamento di atti amministrativi·
- procedura concorsuale·
- pregiudizialità amministrativa·
- graduatoria concorsuale·
- termine perentorio e ordinatorio·
- legge 202/2010·
- rinnovazione concorso·
- competenze amministrative·
- violazione principi di buon andamento e imparzialità·
- silenzio inadempimento