Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 ottobre 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 ottobre 2013 |
Commentari • 2
- 1. Cosa succede dopo una querela per stalking?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 novembre 2023 · 0.98301023
Quando si integra il reato di atti persecutori? Quali sono le conseguenze di una denuncia per stalking? Quando scatta il codice rosso? Chi è vittima di atti persecutori può sporgere denuncia presso le autorità affinché il responsabile venga punito secondo quanto previsto dalla legge penale. Il problema è che la giustizia italiana, notoriamente lenta, giunge a una sentenza definitiva di condanna solamente dopo molti anni. Ciò significa che denunciare un reato è inutile? Cosa succede dopo una querela per stalking? Come diremo, denunciare uno stalker può avere conseguenze immediate che prescindono dalla sentenza finale: il giudice, infatti, potrebbe decidere di adottare alcuni provvedimenti …
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Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 7069Provvedimento: Pubblicato il 10/04/2025 N. 07069/2025 REG.PROV.COLL. N. 01587/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2020, proposto da AN AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Bortolotto e Silvia Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NO BA in Roma, via Monte Acero, n. 2/A; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di Chioggia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, …Leggi di più...
- rinnovo certificato di competenza·
- navigazione promiscua·
- D.M. 51/2016·
- Convenzione STCW·
- art. 7 D.M. 51/2016·
- navigazione marittima·
- eccesso di potere·
- compensazione spese di lite·
- art. 4 D.M. 51/2016
Versioni del testo
- Capo I : Ratifica ed esecuzione
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL.
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII della Convenzione stessa.