Sentenza 19 settembre 2005
Massime • 1
L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l'esecuzione all'estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all'autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso nel quale la persona trasferita dalla Germania per l'esecuzione della pena dell'ergastolo lamentava l'omesso riconoscimento da parte delle nostre autorità del diritto alla riduzione della pena previsto dall'ordinamento tedesco; dalle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche era emerso che tale beneficio poteva essere concesso, comunque previa valutazione da parte del tribunale, al condannato all'ergastolo che avesse scontato 15 anni di reclusione - condizione quest'ultima non realizzata al momento del trasferimento in Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 45715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45715 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/09/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 971
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 003809/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN, N. IL 28/05/1960;
avverso DECRETO del 27/10/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DIDONE ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 23/09/2002, la Corte di Appello di Palermo respinse l'istanza presentata da BI NI al fine di fare dichiarare che in data 03/08/2008 doveva scadere l'esecuzione della pena infittagli dal Tribunale di Amburgo (Germania) il 13/07/1994, riconosciuta con sentenza 09/05/2001 dalla stessa Corte d'Appello di Palermo anche per consentire l'espiazione della pena in Italia. Il difensore del condannato propose ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 735 c.p.p., nonché della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, in relazione all'intervenuto aggravamento del trattamento sanzionatorie stabilito dalla sentenza straniera, sull'assunto che lo BI aveva acquisito il beneficio della riduzione di pena prima del trasferimento in Italia. Inoltre, il ricorrente sollevò questione di legittimità Costituzionale dell'art. 735 c.p.p., in relazione all'art. 3 Cost., e lamentò la mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla documentazione attestante la posizione giuridica dello BI in Germania. Con sentenza dell'11 febbraio 2004 n. 11425 la Sezione 1^ di questa Corte annullò il provvedimento impugnato rinviando alla Corte di Appello di Palermo per nuovo esame previo accertamento, "anche mediante idonea documentazione richiesta all'autorità giudiziaria tedesca" della circostanza "se lo BI avesse acquisito il diritto alla limitazione della pena a quindici anni di reclusione prima del trasferimento in Italia". La Corte di rinvio, inoltrata richiesta di assistenza giudiziaria all'Autorità giudiziaria di Amburgo e a seguito della risposta di quest'ultima, con decreto in data 27/10/2004, ritenuti irrilevanti i documenti di cui avevano chiesto l'acquisizione il P.G. e la difesa (ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva concesso la liberazione anticipata e la corrispondenza intercorsa tra tale Autorità giudiziaria e quella tedesca) e dando atto dell'esistenza in atti della dichiarazione di assenso dello BI al trasferimento in Italia, datato 08/09/2000, comunque ritenuta irrilevante, respinse nuovamente l'incidente di esecuzione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dello BI il quale ha formulato richiesta di annullamento del provvedimento impugnato denunciando: 1) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa ex art. 495 c.p.p., comma 2, in relazione alla mancata acquisizione della posizione giuridica dello BI all'atto del trasferimento in Italia;
2) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), la violazione dell'art. 735 c.p.p. nonché
dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, in relazione all'intervenuto aggravamento del trattamento sanzionatorio stabilito dalla sentenza straniera, sull'assunto che lo BI aveva acquisito il beneficio della riduzione di pena prima del trasferimento in Italia e, infine, 3) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione sullo stesso punto del provvedimento impugnato.
Il P.G., nel motivare la richiesta di reiezione del ricorso, ha rilevato, tra l'altro, che "la Corte territoriale .... ha risolto la questione grazie al riferimento ad uno degli atti costi trasmessi dall'Autorità tedesca, in particolare sulla base di una nota datata 27/04/2004 con cui la Procura della Repubblica di Amburgo comunicava che il termine dei quindici anni di detenzione effettivamente scontata, necessari per consentire l'adozione del provvedimento di sospensione del provvedimento di esecuzione della restante pena, sarebbe scaduto il 03/08/2008. Hanno concluso, i giudici di Palermo, che non vi era stata nessuna violazione delle disposizioni dell'art. 735 c.p.p., comma 3, dal momento che la conversione della pena era stata disposta con sentenza divenuta esecutiva in data 24.6.2001". Osserva la Corte che la sentenza che ha annullato il precedente provvedimento della corte palermitana ha fatto applicazione del principio per il quale "l'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia, a norma della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù di tale titolo e nell'ambito della relativa disciplina, è comminato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera. Ne consegue che là dove il condannato abbia espiato all'estero il periodo necessario per accedere al beneficio della "messa in prova" previsto dall'ordinamento dello Stato di condanna, deve ritenersi ammissibile, sussistendone i presupposti di legge, la concessione in Italia dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi della L. 27 luglio 1975, n. 354, art. 47", (Cass., sent. n. 42996 del 07/10/2003 - 11/11/2003 SEZ. 6^). In particolare, la sentenza di annullamento, nella concreta fattispecie, ha evidenziato che "occorre fare riferimento al momento del trasferimento in Italia, per la continuazione dell'espiazione della pena, al fine di stabilire l'esatta posizione giuridica esecutiva del condannato, dovendo ritenersi che i benefici già acquisiti durante l'esecuzione all'estero restino intangibili e che, se non continuassero a produrre effetto nell'ordinamento italiano, si verificherebbe la violazione del divieto di aggravamento della pena stabilito dall'art. 735 c.p.p., comma 3, e dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo" (Cass., n. 11425 del 2004). Ha precisato, poi, che "l'esatto tema di indagine consiste nell'accertare se, al momento del trasferimento in Italia, lo BI avesse già maturato, nell'ordinamento germanico, il diritto alla commutazione della pena dell'ergastolo in quindici anni di reclusione" e, accogliendo il motivo di ricorso con cui era stata denunciata "l'omessa richiesta all'autorità straniera della documentazione concernente la posizione giuridica del condannato al momento del trasferimento in Italia, in base alla quale avrebbe potuto accertarsi se il beneficio fosse stato già applicato", ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per l'accertamento, "anche mediante idonea documentazione richiesta all'autorità giudiziaria tedesca, se lo BI avesse acquisito il diritto alla limitazione della pena a quindici anni di reclusione prima del trasferimento in Italia" (Cass., n. 11425 del 2004). Accertamento che, come ha rilevato il P.G., è stato ritualmente esperito dalla Corte territoriale mediante richiesta di assistenza giudiziaria alla competente Autorità di Amburgo, in esito alla quale è stato acclarato - come si legge nel provvedimento impugnato - "che lo BI è stato condannato all'ergastolo che, "in quanto pena assoluta non fa riconoscere una precisa misura della pena"; in tal caso, dunque, "il Tribunale competente, dopo che il condannato abbia scontato almeno 15 anni di pena detentiva può però applicare la sospensione condizionale della restante pena, qualora ne siano date le premesse. I 15 anni secondo il computo del periodo di detenzione saranno raggiunti il 03/08/2008".
Alla luce di tale documentazione, pertanto, appare del tutto corretta e adeguatamente motivata la decisione impugnata, posto che il trasferimento in Italia è avvenuto "prima" che lo BI maturasse il diritto alla commutazione della pena.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005