Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 45715
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Sentenza 19 settembre 2005

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L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l'esecuzione all'estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all'autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso nel quale la persona trasferita dalla Germania per l'esecuzione della pena dell'ergastolo lamentava l'omesso riconoscimento da parte delle nostre autorità del diritto alla riduzione della pena previsto dall'ordinamento tedesco; dalle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche era emerso che tale beneficio poteva essere concesso, comunque previa valutazione da parte del tribunale, al condannato all'ergastolo che avesse scontato 15 anni di reclusione - condizione quest'ultima non realizzata al momento del trasferimento in Italia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2005, n. 45715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45715
    Data del deposito : 19 settembre 2005

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