CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2023, n. 25177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25177 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di LA CH, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'indagato, Avv. Diego Brancia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.M. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25177 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, ha annullato il provvedimento coercitivo del Giudice per le indagini preliminari distrettuale nei confronti di CH LA -- funzionario della Prefettura di Vibo Valentia -, revocandone gli arresti domiciliari, e ha dichiarato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia. Osservava il Tribunale che per il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio - nella specie, gli atti di una istruttoria pendente in Prefettura per una informazione interdittiva antimafia - ex artt. 110 e 326 cod. pen., per il quale non risulta contestata neppure in fatto l'ipotesi aggravata di c:ui al terzo comma, non era applicabile una misura coercitiva a norma dell'art. 280 cod. proc. pen. Pur essendo affermato che la rivelazione sarebbe avvenuta a beneficio di AN IM, concorrente con LA e con l'altro funzionario CC Gramuglia e istigatore della condotta criminosa, non era affatto indicato nell'imputazione provvisoria il fine di procurare al "beneficiario" uno specifico e indebito profitto patrimoniale. Né appariva influente in proposito la sopravvenuta modifica del capo d'imputazione operata dal P.M. con memoria depositata nel giudizio di riesame, recante l'esplicito richiamo dei commi primo e terzo dell'art. 326 e l'interpolazione della finalità della rivelazione nei seguenti termini: "per procurare un indebito vantaggio patrimoniale a sé e ad altri (Trímboli AN) si avvalevano di notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete". Era esclusa in ogni caso l'attualità delle esigenze cautelari risalendo il fatto contestato al 2017. Trattandosi, infine, di reato non annoverato nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., dichiarava l'incompetenza del giudice distrettuale, competente essendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia. 2.11 P.M. presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, innanzitutto, il vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza quanto all'affermata insussistenza di una contes1:azione avente ad oggetto la condotta criminosa di cui al terzo comma dell'art. 326 cod. pen., essendo stata erroneamente esclusa l'equivalenza dell'avere LA agito a "beneficio" di IM rispetto all'avere LA agito a "profitto" di IM per effetto del disvelamento dei contenuti di un'istruttoria pendente per un'informazione interdittiva antimafia. Il Tribunale avrebbe omesso in proposito qualsivoglia lettura del compendio di gravità indiziaria evincibile dal contenuto delle inequivoche conversazioni intercettate fra IM e i due funzionari prefettizi. 2 Per il distinto profilo della violazione di legge, il P.M. sostiene che i giudici del riesame non avrebbero preso in considerazione la "specificazione fattuale" dell'imputazione formulata dallo stesso P.M. nel corso del relativo giudizio, rifiutandosi di dare al fatto contestato la più corretta qualificazione giudica, in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il P.M. ricorrente censura il vizio di motivazione rimarcando la circostanza che LA, benché attinto da altre indagini per condotte analoghe, c:ontinui a ricoprire l'incarico di funzionario della Prefettura di Vibo Valentia di cui risulta accertato ne avesse fatto mercimonio;
sicché appare subvalente il dato della mera risalenza nel tempo del fatto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. In linea di fatto, va premesso che l'originaria, pur provvisoria, imputazione posta a base della richiesta del P.M. di una misura coercitiva nei confronti dei funzionari prefettizi LA e Gramuglia e dell'extraneus IM, "istigatore e beneficiario" dell'operazione, aveva ad oggetto esclusivamente la condotta di rivelazione ("rivelavano") di notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete, nella specie l'esistenza di un'istruttoria pendente per una informazione interdittiva antimafia e di elementi informativi a carico di IM e dei suoi prossimi congiunti. Solo nel corso del giudizio di riesame il P.M., con apposita memoria, modificava sostanzialmente l'imputazione di rivelazione non solo attraverso l'esplicito e formale richiamo di entrambi i commi, il primo e il terzo, dell'art. 326 cod. pen., prima non indicati, sia mediante la significativa interpolazione dei contenuti dell'addebito, con riguardo alla condotta di sfruttamento e allo scopo della rivelazione ("per procurare un indebito vantaggio patrimoniale a sé e ad altri [IM AN] si avvalevano di notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete"). 3. In linea di diritto, si osserva che la norma incriminatrice dell'art. 326 cod. pen. contempla, nel primo comma, la rivelazione della notizia di ufficio destinata a rimanere segreta e, nel terzo comma, l'avvalersi della notizia stessa. Il coordinamento delle due disposizioni porta a concludere, per motivi letterali, sistematici e teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo 3 comma), che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma, applicabile anche se tale rivelazione è fatta per fini di utilità patrimoniale o in adempimento addirittura di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame. Trattasi di reato proprio e di pericolo concreto che si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia ma alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso cioè che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità, fatta salva, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, la eventuale partecipazione morale dell'extraneus destinatario della rivelazione nelle forme della determinazione e della isl:igazione o anche dell'accordo criminoso (Sez. U, n. 420 del 28/11/1981, Emiliani, Rv. 151619). La fattispecie di cui al terzo comma, introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, riguarda invece l'illegittimo avvalersi da parte del pubblico ufficiale o del concorrente extraneus - che lo sfrutti per un indebito profitto patrimoniale - non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico in sé delle informazioni che devono rimanere segrete, eventualmente concorrendo con quella prevista nel primo comma. Sicché, nel delitto di cui all'art. 326, terzo comma, l'indebito profitto patrimoniale, per sé o altri, alla cui realizzazione è finalizzata la condotta del pubblico agente e che incide sull'elemento psicologico del reato definendolo come dolo specifico, deve essere una conseguenza diretta dell'utilizzo dei segreti di ufficio da parte dello stesso intraneus o del terzo beneficiario dell'operazione (Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Berlusconi, Rv. 264783; Sez. 1, n. 39514 del 03/10/2007, Ferrari, Rv. 237747). Il reato di utilizzazione di segreti d'ufficio si concreta, dunque, in un'azione diversa dalla mera trasmissione della notizia ad estranei all'ufficio, che non comporta necessariamente la rivelazione del segreto e che, ove si verifichi, configura un'ipotesi di concorso con il reato previsto dall'art. 326, primo comma (Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Spinelli, Rv. 237447; n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Mangani, Rv. 2713326). Ritiene pertanto il Collegio di condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale o addirittura in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., eventualmente in concorso con il delitto di corruzione. Ricorre viceversa la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale 4 illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete;
sfrutti quindi, a scopo di profitto patrimoniale, lo specifico contenuto economico, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione (Sez. 6, n. 5390 del 27/01/2022, De Ciutiis, Rv. 283008; Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021, Grassetti, Rv. 281303; Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278326, cit.; Sez. 6, n. 9409de1 09/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273; Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Rv. 237447, cit.). 4. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali coordinate ermeneutiche. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della misura degli arresti domiciliari, nel richiamare gli artt. 110 e 326 cod. pen. ai fini del nomen iuris del delitto contestato ai pubblici ufficiali indagati sub lett. E.1, ne descrive la condotta criminosa in termini inequivoci di mera rivelazione ("rivelavano") all' "istigatore e beneficiario" IM delle notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete, senza alcun riferimento alla loro concreta utilizzazione per il conseguimento di un indebito profitto patrimoniale. Peraltro, l'uso del termine "avvalersi" deve ritenersi espressivo dell'esigenza che il nesso debba essere oggettivo e non solo finalisticannente rappresentato (pur non essendo necessario che il risultato sia poi conseguito), di tal che il ragionamento del pubblico ministero ricorrente - laddove ravvisa l'integrazione dell'aggravante in base alla meramente enunciata possibilità di inquinare la citata istruttoria - finisce per risultare congetturale. Anche qualora l'adozione di una interdittiva antimafia incida su eventuali finanziamenti, non è chiarito come la notizia della pendenza dell'istruttoria possa essere oggettivamente utilizzata per il loro conseguimento. In tal senso non risultano affatto dedotti dal P.M. ulteriori elementi fattuali, specifici e circostanziati. Il perimetro fattuale disegnato dall'ordinanza coercitiva si attaglia dunque compiutamente alla fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., con la conseguenza che questa per la pena comminata non consente la misura cautelare adottata. Per altro verso, la richiamata modifica dell'imputazione da parte del P.M. nel corso del giudizio di riesame, in termini di concreta utilizzazione delle medesime notizie rivelate, col dolo specifico di procurarsi un indebito profitto patrimoniale, non si risolve - come sostiene il P.M. ricorrente - in una mera "specificazione fattuale" dell'originario addebito, bensì è diretta ad espandere (perciò a legittimarne ex post il fondamento giuridico) la coercizione degli indagati, estendendo i contenuti dell'accusa - ben oltre i confini recepiti dal Giudice cautelare - alla diversa e autonoma fattispecie prevista dal terzo comma, che 5 te, può eventualmente concorrere con quella di cui al primo comma dell'art. 326 cod. pen. Invero, il Tribunale del riesame, pur avendo il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, non può certo ampliare l'oggetto del giudizio oltre la contestazione inizialmente prospettata e recepita dal Giudice cautelare, pronunciandosi sulla configurabilità del quadro di gravità indiziaria in ordine a una nuova, autonoma ed eventualmente concorrente condotta criminosa, avanzata dal P.M. solo nel corso del giudizio di riesame ma eccentrica •rispetto all'originario, unico, titolo giustificativo della coercizione degli indagati (Sez. 6, n. 92 del 31/10/2013, dep. 2014, Pacifico, Rv. 258552). 5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 16/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'indagato, Avv. Diego Brancia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.M. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25177 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, ha annullato il provvedimento coercitivo del Giudice per le indagini preliminari distrettuale nei confronti di CH LA -- funzionario della Prefettura di Vibo Valentia -, revocandone gli arresti domiciliari, e ha dichiarato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia. Osservava il Tribunale che per il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio - nella specie, gli atti di una istruttoria pendente in Prefettura per una informazione interdittiva antimafia - ex artt. 110 e 326 cod. pen., per il quale non risulta contestata neppure in fatto l'ipotesi aggravata di c:ui al terzo comma, non era applicabile una misura coercitiva a norma dell'art. 280 cod. proc. pen. Pur essendo affermato che la rivelazione sarebbe avvenuta a beneficio di AN IM, concorrente con LA e con l'altro funzionario CC Gramuglia e istigatore della condotta criminosa, non era affatto indicato nell'imputazione provvisoria il fine di procurare al "beneficiario" uno specifico e indebito profitto patrimoniale. Né appariva influente in proposito la sopravvenuta modifica del capo d'imputazione operata dal P.M. con memoria depositata nel giudizio di riesame, recante l'esplicito richiamo dei commi primo e terzo dell'art. 326 e l'interpolazione della finalità della rivelazione nei seguenti termini: "per procurare un indebito vantaggio patrimoniale a sé e ad altri (Trímboli AN) si avvalevano di notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete". Era esclusa in ogni caso l'attualità delle esigenze cautelari risalendo il fatto contestato al 2017. Trattandosi, infine, di reato non annoverato nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., dichiarava l'incompetenza del giudice distrettuale, competente essendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia. 2.11 P.M. presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, innanzitutto, il vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza quanto all'affermata insussistenza di una contes1:azione avente ad oggetto la condotta criminosa di cui al terzo comma dell'art. 326 cod. pen., essendo stata erroneamente esclusa l'equivalenza dell'avere LA agito a "beneficio" di IM rispetto all'avere LA agito a "profitto" di IM per effetto del disvelamento dei contenuti di un'istruttoria pendente per un'informazione interdittiva antimafia. Il Tribunale avrebbe omesso in proposito qualsivoglia lettura del compendio di gravità indiziaria evincibile dal contenuto delle inequivoche conversazioni intercettate fra IM e i due funzionari prefettizi. 2 Per il distinto profilo della violazione di legge, il P.M. sostiene che i giudici del riesame non avrebbero preso in considerazione la "specificazione fattuale" dell'imputazione formulata dallo stesso P.M. nel corso del relativo giudizio, rifiutandosi di dare al fatto contestato la più corretta qualificazione giudica, in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il P.M. ricorrente censura il vizio di motivazione rimarcando la circostanza che LA, benché attinto da altre indagini per condotte analoghe, c:ontinui a ricoprire l'incarico di funzionario della Prefettura di Vibo Valentia di cui risulta accertato ne avesse fatto mercimonio;
sicché appare subvalente il dato della mera risalenza nel tempo del fatto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. In linea di fatto, va premesso che l'originaria, pur provvisoria, imputazione posta a base della richiesta del P.M. di una misura coercitiva nei confronti dei funzionari prefettizi LA e Gramuglia e dell'extraneus IM, "istigatore e beneficiario" dell'operazione, aveva ad oggetto esclusivamente la condotta di rivelazione ("rivelavano") di notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete, nella specie l'esistenza di un'istruttoria pendente per una informazione interdittiva antimafia e di elementi informativi a carico di IM e dei suoi prossimi congiunti. Solo nel corso del giudizio di riesame il P.M., con apposita memoria, modificava sostanzialmente l'imputazione di rivelazione non solo attraverso l'esplicito e formale richiamo di entrambi i commi, il primo e il terzo, dell'art. 326 cod. pen., prima non indicati, sia mediante la significativa interpolazione dei contenuti dell'addebito, con riguardo alla condotta di sfruttamento e allo scopo della rivelazione ("per procurare un indebito vantaggio patrimoniale a sé e ad altri [IM AN] si avvalevano di notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete"). 3. In linea di diritto, si osserva che la norma incriminatrice dell'art. 326 cod. pen. contempla, nel primo comma, la rivelazione della notizia di ufficio destinata a rimanere segreta e, nel terzo comma, l'avvalersi della notizia stessa. Il coordinamento delle due disposizioni porta a concludere, per motivi letterali, sistematici e teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo 3 comma), che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma, applicabile anche se tale rivelazione è fatta per fini di utilità patrimoniale o in adempimento addirittura di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame. Trattasi di reato proprio e di pericolo concreto che si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia ma alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso cioè che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità, fatta salva, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, la eventuale partecipazione morale dell'extraneus destinatario della rivelazione nelle forme della determinazione e della isl:igazione o anche dell'accordo criminoso (Sez. U, n. 420 del 28/11/1981, Emiliani, Rv. 151619). La fattispecie di cui al terzo comma, introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, riguarda invece l'illegittimo avvalersi da parte del pubblico ufficiale o del concorrente extraneus - che lo sfrutti per un indebito profitto patrimoniale - non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico in sé delle informazioni che devono rimanere segrete, eventualmente concorrendo con quella prevista nel primo comma. Sicché, nel delitto di cui all'art. 326, terzo comma, l'indebito profitto patrimoniale, per sé o altri, alla cui realizzazione è finalizzata la condotta del pubblico agente e che incide sull'elemento psicologico del reato definendolo come dolo specifico, deve essere una conseguenza diretta dell'utilizzo dei segreti di ufficio da parte dello stesso intraneus o del terzo beneficiario dell'operazione (Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Berlusconi, Rv. 264783; Sez. 1, n. 39514 del 03/10/2007, Ferrari, Rv. 237747). Il reato di utilizzazione di segreti d'ufficio si concreta, dunque, in un'azione diversa dalla mera trasmissione della notizia ad estranei all'ufficio, che non comporta necessariamente la rivelazione del segreto e che, ove si verifichi, configura un'ipotesi di concorso con il reato previsto dall'art. 326, primo comma (Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Spinelli, Rv. 237447; n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Mangani, Rv. 2713326). Ritiene pertanto il Collegio di condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale o addirittura in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., eventualmente in concorso con il delitto di corruzione. Ricorre viceversa la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale 4 illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete;
sfrutti quindi, a scopo di profitto patrimoniale, lo specifico contenuto economico, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione (Sez. 6, n. 5390 del 27/01/2022, De Ciutiis, Rv. 283008; Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021, Grassetti, Rv. 281303; Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278326, cit.; Sez. 6, n. 9409de1 09/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273; Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Rv. 237447, cit.). 4. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali coordinate ermeneutiche. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della misura degli arresti domiciliari, nel richiamare gli artt. 110 e 326 cod. pen. ai fini del nomen iuris del delitto contestato ai pubblici ufficiali indagati sub lett. E.1, ne descrive la condotta criminosa in termini inequivoci di mera rivelazione ("rivelavano") all' "istigatore e beneficiario" IM delle notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete, senza alcun riferimento alla loro concreta utilizzazione per il conseguimento di un indebito profitto patrimoniale. Peraltro, l'uso del termine "avvalersi" deve ritenersi espressivo dell'esigenza che il nesso debba essere oggettivo e non solo finalisticannente rappresentato (pur non essendo necessario che il risultato sia poi conseguito), di tal che il ragionamento del pubblico ministero ricorrente - laddove ravvisa l'integrazione dell'aggravante in base alla meramente enunciata possibilità di inquinare la citata istruttoria - finisce per risultare congetturale. Anche qualora l'adozione di una interdittiva antimafia incida su eventuali finanziamenti, non è chiarito come la notizia della pendenza dell'istruttoria possa essere oggettivamente utilizzata per il loro conseguimento. In tal senso non risultano affatto dedotti dal P.M. ulteriori elementi fattuali, specifici e circostanziati. Il perimetro fattuale disegnato dall'ordinanza coercitiva si attaglia dunque compiutamente alla fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., con la conseguenza che questa per la pena comminata non consente la misura cautelare adottata. Per altro verso, la richiamata modifica dell'imputazione da parte del P.M. nel corso del giudizio di riesame, in termini di concreta utilizzazione delle medesime notizie rivelate, col dolo specifico di procurarsi un indebito profitto patrimoniale, non si risolve - come sostiene il P.M. ricorrente - in una mera "specificazione fattuale" dell'originario addebito, bensì è diretta ad espandere (perciò a legittimarne ex post il fondamento giuridico) la coercizione degli indagati, estendendo i contenuti dell'accusa - ben oltre i confini recepiti dal Giudice cautelare - alla diversa e autonoma fattispecie prevista dal terzo comma, che 5 te, può eventualmente concorrere con quella di cui al primo comma dell'art. 326 cod. pen. Invero, il Tribunale del riesame, pur avendo il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, non può certo ampliare l'oggetto del giudizio oltre la contestazione inizialmente prospettata e recepita dal Giudice cautelare, pronunciandosi sulla configurabilità del quadro di gravità indiziaria in ordine a una nuova, autonoma ed eventualmente concorrente condotta criminosa, avanzata dal P.M. solo nel corso del giudizio di riesame ma eccentrica •rispetto all'originario, unico, titolo giustificativo della coercizione degli indagati (Sez. 6, n. 92 del 31/10/2013, dep. 2014, Pacifico, Rv. 258552). 5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 16/05/2023