Sentenza 13 marzo 2002
Massime • 1
In tema di estradizione, la detenzione cautelare subita dal cittadino all'estero è computabile ai fini dei termini complessivi di custodia cautelare e non anche dei termini di fase, ai sensi dell'art. 722 cod. proc. pen., a prescindere dall'esito della procedura, e quindi tanto nel caso di concessione dell'estradizione quanto nel caso di rifiuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2002, n. 15439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15439 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 13/03/2002
Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO C. GIUSEPPE - Consigliere - N. 673
Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - N. 037673/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) MA AZ N. IL 24/08/1965
avverso ORDINANZA del 20/09/2001 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni PALOMBARINI che ha concluso per li rigetto del ricorso.
Udito il difensore prof. avv. Alfredo GAITO che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La Corte osserva:
MA AZ ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 20 settembre 2001 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice per il riesame, che ha respinto l'appello proposto contro l'ordinanza 4 luglio 2001 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di scarcerazione formulata sul presupposto della illegittimità della detenzione in quanto la privazione della libertà era avvenuta in base ad un titolo che non poteva essere eseguito nei suoi confronti;
con il medesimo provvedimento impugnato è stata inoltre respinta la richiesta di scarcerazione fondata sulla decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase.
Secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato il ricorrente (accusato di avere importato nel territorio dello Stato 56.000 pastiglie di ecstasy oltre a grammi 18 della medesima sostanza) era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 18 dicembre 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ed eseguita il 1^ aprile 2001 a seguito del rientro coattivo in Italia dal Messico le cui Autorità (dopo che era stata respinta la richiesta di estradizione presentata) ne avevano decretato ed eseguito l'espulsione imbarcandolo su un aereo diretto in Italia dove era stato arrestato.
Il Tribunale - cui era stata sottoposta anche la questione della legittimità del titolo detentivo posto che le Autorità messicane avevano rigettato la richiesta di estradizione - ha rilevato che su questo problema il Tribunale si era già pronunziato, respingendo le doglianze del ricorrente, con ordinanza 25 giugno 2001; un nuovo esame del problema era pertanto precluso essendosi formato il giudicato cautelare in quanto non erano stati dedotti, con la nuova richiesta, fatti nuovi o diversi a fondamento dell'impugnazione. Esaminando poi il problema della eventuale decorrenza dei termini di custodia cautelare il Tribunale ha osservato come della custodia sofferta in Messico dovesse tenersi conto atteso che, indipendentemente dall'esito della procedura estradizionale, la medesima era, comunque, ricollegabile alla richiesta di estradizione. Ha però ritenuto che, in base al disposto dell'art. 722 c.p.p., di questa custodia non dovesse tenersi conto per il computo dei termini di fase ma esclusivamente per il computo dei termini complessivi di custodia cautelare nella specie non ancora decorsi. A fondamento del ricorso MA AZ lamenta che il Tribunale abbia ritenuto valida una procedura - quella della sua` consegna allo Stato italiano da parte delle Autorità del Messico - contraria alle norme del codice di procedura penale e della Costituzione oltre che a quelle di diritto internazionale generalmente riconosciute. A fronte del diniego dell'estradizione da parte delle autorità del Messico non poteva infatti ritenersi legittima la procedura messa in atto e diretta a vanificare la pronunzia giurisdizionale negativa sulla richiesta di estradizione. Il ricorrente poi si duole della circostanza che il Tribunale abbia ritenuto la formazione del giudicato cautelare pur in presenza di ricorso in cassazione contro il suo precedente provvedimento e richiama una recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte, in tema di estradizione, per ribadire l'illegittimità della procedura seguita e la illegittimità dell'esecuzione della misura cautelare. Si chiede infine che il ricorso venga riunito a quello proposto contro il precedente provvedimento del Tribunale di Milano. Successivamente sono stati proposti i seguenti motivi nuovi a sostegno dell'accoglimento del ricorso:
- mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla legittimità del procedimento di estradizione. Il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi sulla legittimità della procedura di estradizione erroneamente ritenendo che il precedente provvedimento negativo del Tribunale che aveva trattato questo tema non fosse stato impugnato con ricorso in cassazione;
- violazione degli artt. 303 e 722 c.p.p.; l'art. 722 c.p.p., richiamato nel provvedimento impugnato, si riferirebbe ai soli casi di attualità della procedura estradizionale e non anche ai casi, come quello in esame, nei quali tale procedura non si sia conclusa con la concessione dell'estradizione e addirittura si sia conclusa con il suo diniego.
All'udienza del 13 marzo 2002, tenuta in camera di consiglio, il Procuratore generale presso questo Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso del quale invece il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento.
Ciò premesso va preliminarmente rilevato che non è stato possibile disporre la riunione del presente procedimento a quello proposto dal ricorrente contro la precedente ordinanza del Tribunale di Milano che ha respinto la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare in carcere applicata al ricorrente in esecuzione del menzionato provvedimento. Il separato ricorso è stato infatti già deciso da altro collegio di questa sezione che l'ha dichiarato inammissibile con sentenza 21 febbraio 2002 depositata il 12 marzo 2002. Questa decisione della Corte di cassazione rende peraltro superfluo l'esame delle doglianze del ricorrente che si riferiscono alle considerazioni, svolte nell'ordinanza impugnata, relative alla formazione del giudicato cautelare con specifico riferimento alla legittima formazione del titolo custodiale e alla ritenuta validità della sua esecuzione.
Non può infatti dubitarsi che, con la decisione del giudice di legittimità, si sia verificata l'efficacia preclusiva endoprocessuale di tale giudicato sui punti indicati. Efficacia limitata, ovviamente, allo stato degli atti e alle questioni dedotte e non a quelle deducibili e non dedotte (cfr. Cass., sez. 4^, 26 settembre 2000 n. 2604, Siciliani;
sez. 1^, 29 aprile 1999 n. 2093, Pipitone;
sez. 5^ 9 giugno 1998 n. 2169, Piscioneri); ma nel presente procedimento incidentale, quanto ai punti indicati (legittima formazione del titolo custodiale e sua legittima esecuzione) nessun elemento di novità è stato addotto rispetto a quelli prospettati in precedenza nel separato procedimento per cui esistono tutti i presupposti per la formazione del giudicato cautelare così come ritenuto dal Tribunale di Milano.
La richiesta nuova, formulata nel presente procedimento incidentale, e che quindi può essere esaminata ed è stata in concreto esaminata nel provvedimento impugnato, è invece quella relativa alla decorrenza dei termini di custodia cautelare previsti per la fase delle indagini preliminari.
Secondo il ricorrente i termini sarebbero ormai decorsi non essendo applicabile alla fattispecie, come invece ha ritenuto il Tribunale di Milano, il disposto dell'art. 722 c.p.p. - che prevede che la custodia cautelare sofferta all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato venga computata esclusivamente ai fini dei termini complessivi di custodia cautelare e non anche ai fini dei termini di fase - perché, secondo la tesi del ricorrente, questa norma sarebbe applicabile nel solo caso in cui la procedura estradizionale si concluda positivamente e non anche nel caso in cui, come quello in esame, l'estradizione venga negata.
Ritiene la Corte che questa tesi non sia condivisibile per una serie di ragioni.
Innanzitutto v'è una ragione di carattere letterale in quanto il tenore dell'art. 722 c.p.p. appare inequivoco nel riferimento alla procedura di estradizione senza alcuna considerazione per i diversi esiti che la medesima possa avere. Sotto questo profilo (irrilevanza dell'esito della procedura) il testo vigente, reso invece più restrittivo, quanto alla possibilità di computare la custodia cautelare in genere, non, si differenzia rispetto a quello originario modificato dall'art. 10 del d.l. 306/1992 convertito nella l.356/1992. In secondo luogo non v'è alcuna ragione logica a sostegno della tesi criticata. La ratio della norma - evidentemente diretta a bilanciare i contrapposti interessi della persona sottoposta alla procedura di estradizione e quelli del corretto funzionamento dell'attività giurisdizionale che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel caso di persona sottoposta alle indagini rifugiatasi all'estero - non si pone diversamente a seconda che la procedura di estradizione si concluda con la concessione dell'estradizione ovvero con la sua negazione.
Infine questa interpretazione trova conforto negli scopi perseguiti dal legislatore con la riforma del 1992 evidentemente diretti a disincentivare le opposizioni all'estradizione dirette a farle decadere per il venir meno, in conseguenza del decorso del tempo, della custodia cautelare. Scopi che sono indipendenti dall'esito della richiesta di estradizione ma che mirano, per quanto riguarda lo Stato richiedente, a garantire, per quanto possibile, la perdurante validità della richiesta.
D'altro canto, se appare conforme ai principi costituzionali che la carcerazione preventiva comunque sofferta in conseguenza dell'emissione di un provvedimento cautelare da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato debba essere computata ai fini del termine complessivo, non appare irragionevole che, per quanto riguarda il computo dei termini di fase, non si sia data rilevanza a tale privazione della libertà atteso che, in questo caso, la durata del procedimento non è automaticamente ricollegabile ad inerzia dell'autorità giudiziaria nazionale ma ad una situazione volontariamente creata dalla persona sottoposta alle indagini. Ed è proprio in base a queste considerazioni che la Corte di cassazione ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 722 in esame (cfr. sez. 5^, 27 giugno 1995 n. 1417, Intelisano;
20 luglio 1994 n. 1323, Hanna) ritenendo legittima la diversità di disciplina in relazione alle diverse tipologie dei termini di custodia cautelare.
Infine deve rilevarsi che la giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno della sua tesi (in particolare Cass., sez. 1^, 9 dicembre 1998 n. 4750, Monachello;
sez. 6^, 22 aprile 1994 n. 236, Formichi Mogha;
8 maggio 1993 n. 621, Palazzolo) che ha ritenuto, nel caso di espulsione o di consegna di una persona da parte di uno Stato straniero indipendentemente da ogni procedura di estradizione, essere inapplicabili i principi relativi a tale istituto (in particolare il principio di specialità) lungi dal convalidare la tesi sostenuta in ricorso potrebbe portare ad una integrale disapplicazione dell'art. 722 in esame e quindi anche della possibilità di computare la carcerazione sofferta all'estero nei termini massimi complessivi della custodia cautelare.
Il ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 e. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2002