Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
Anche nei confronti del minorenne, per la configurazione dell'unicità del disegno criminoso non è sufficiente l'omogeneità dei reati commessi e neanche la loro contiguità temporale, ma è necessaria la possibilità di ricondurre le singole violazioni a un unico progetto, nel quale ciascuna sia compresa, sin dall'inizio, nelle sue componenti essenziali, sicché, fin da quando si commette il primo reato, siano già delineate le successive violazioni in base a un programma di massima. (Nell'affermare il principio di cui sopra, la S.C. ha, peraltro, sottolineato la circostanza che, nei singoli casi concreti, la diversa capacità di progettazione del minore rispetto all'adulto può incidere sulla verifica dell'unitarietà del disegno criminoso, da eseguire sulla base di elementi di fatto di univoca connotazione, quali non possono considerarsi esclusivamente la tipologia dei reati e la loro contiguità temporale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2000, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 28/01/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 710
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 36898/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MU TA n. il 24.01.1983
avverso ordinanza del 19.07.1999 TRIB. MINORENNI di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
letti gli atti del ricorso proposto da SU AN avverso l'ordinanza in data 19.7.'99 del Gup del Tribunale per i minorenni di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale veniva rigettata l'istanza diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., l'applicazione della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nella istanza medesima, osserva:
1. deduce il ricorrente inosservanza e falsa applicazione della legge penale e vizio della motivazione assumendo che la medesima tipologia dei reati e la prossimità temporale degli stessi costituivano elementi significativi dai quali desumere la sussistenza del medesimo disegno criminoso, tenuto conto anche che trattavasi di reati commessi da un minore, cui è riconosciuta dal nostro ordinamento una speciale protezione.
2. Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto. Correttamente, invero, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i reati in questione costituivano non già il risultato di un unico disegno criminoso, ma piuttosto l'espressione di un modello di vita deviante assunto dal minore.
È giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, che per configurarsi l'unicità del disegno criminoso non è sufficiente l'omogeneità dei reati commessi e neppure la contiguità temporale fra i medesimi, essendo necessaria, invece, la riconducibilità delle singole violazioni ad un unico progetto nel quale ciascuna sia compresa fin dall'inizio nelle sue componenti essenziali, sicché fin da quando si commette il primo reato siano già delineate le successive violazioni in base ad un programma di massima. I criteri fissati via generale dalla giurisprudenza di legittimità per l'applicazione della continuazione non possono subire modificazioni allorché l'autore dei reati sia un minore, le cui scelte di vita non possono ricondursi, soltanto in ragione dell'età, ad una unitarietà di programmazione che, come è noto, è concetto antitetico non soltanto alla generale inclinazione a commettere reati ma anche a scelte comportamentali che si traducono in un vero e proprio "stile di vita".
Ciò non toglie, tuttavia, che nel caso concreto la diversa capacità di progettazione dell'adulto rispetto al minore possa incidere sulla verifica del disegno criminoso sulla base, nondimeno, di elementi di fatto di univoca connotazione, quali non possono considerarsi esclusivamente la tipologia dei reati e le loro contiguità temporale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000