Sentenza 16 ottobre 2012
Massime • 1
Il reato di interferenze illecite nella vita privata è configurabile anche nel caso di indebita registrazione di conversazioni che, in ambito domestico, il convivente intrattenga con un terzo.
Commentario • 1
- 1. Registrazione di telefonate o conversazioni: è lecito?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2019
E' lecito registrare una conversazione alla quale si partecipa: chi dialoga accetta infatti il rischio che la conversazione sia registrata. L'utilizzo ai fini di difesa (ad es. in un processo) è legittimo, mentre è possibile divulgare o diffondere i contenuti di una conversazione registrata solo se essenziali per l'informazione e per finalità di cronaca. 1. Registrare una conversazione: è lecito anche senza avvisare La registrazione fonografica o video di un colloquio, anche telefonico, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi, è legittima secondo il codice di procedura penale anche se eseguita clandestinamente, cioè senza informare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2012, n. 8762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8762 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 16/10/2012
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2413
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1229/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.S. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3572/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc. gen. Dott. G. Volpe che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto S.S. dal delitto di cui al capo A (originariamente contestato come ipotesi di cui all'art. 572 c.p., riqualificata in primo grado ai sensi dell'art. 610 c.p.) con la formula della insussistenza del fatto;
ha confermato nel resto, confermando in particolare la condanna per il delitto di cui all'art. 615 bis c.p., così formulato nel capo d'imputazione: "per essersi, mediante utilizzo di un registratore, procurato indebitamente notizie relative al contenuto di un colloquio intercorso tra P.C. e la sorella P.S. , svoltosi all'interno dell'abitazione ove la predetta P.C. conviveva con lui S. ".
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce, in relazione a tale delitto, inosservanza ed erronea applicazione di legge, rilevando che la condotta descritta dalla norma è quella di chi indebitamente si procura notizie e immagini attinenti alla vita privata di un soggetto, con riferimento ai luoghi di cui all'art. 614 c.p.. Orbene, i luoghi di cui all'art. 614 sono costituiti dall'abitazione o da altro luogo di privata dimora. La registrazione in oggetto è avvenuta nella casa dell'imputato, nella quale la P. solo saltuariamente si portava a visitare il S. , a volte trascorrendo con lui la notte. Ne consegue che l'aver posizionato il registratore nella sua (dell'imputato) abitazione è condotta del tutto lecita e che il fatto che sia stata captata - appunto nell'abitazione del S. , che non può considerarsi luogo di privata dimora della P. - una conversazione intercorsa tra costei e la sorella costituisce, alla luce della vigente normativa, condotta penalmente irrilevante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto;
il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato. Deve trattarsi ovviamente non di un luogo riservato "in astratto", ma di un luogo riservato a quel soggetto (o, quantomeno, anche a quel soggetto) nei confronti del quale la captazione (di immagini, parole ecc.) è avvenuta.
3. La giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito (ASN 200639827- RV 234960) che il reato di interferenze illecite nella vita privata è configurabile anche nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l'altro coniuge intrattenga con un terzo.
3.1. Non vi è naturalmente ragione di non estendere la tutela a chi de facto possa essere legato all'imputato da un rapporto assimilabile a quello coniugale.
3.2. Ebbene P.C. viene indicata nel capo di imputazione come "convivente".
3.3. Con il ricorso, si nega tale circostanza, sostenendo che la persona offesa, che con l'imputato, all'epoca, intratteneva una relazione, non si tratteneva abitualmente nella casa di abitazione del S. , limitandosi a frequentarla e a trascorre, a volte, la notte con il predetto.
3.4. Orbene, a parte il fatto che la mancanza di convivenza viene semplicemente affermata nel ricorso, sta di fatto che, se nell'abitazione dell'imputato, si svolgevano fasi significative della "vita privata" della P. (e tale certamente deve ritenersi la condotta esplicativa di momenti di intima affettività), la ratio della norma ex art. 615 bis c.p., comporta la sua applicazione anche quando la condotta captativa sia stata tenuta nei suddetti luoghi. La vittima della "obliqua" condotta del partner, proprio perché si trova in un luogo nel quale si svolgono episodi significativi della sua vita privata, è - di regola - fiduciosa della tutela della sua privacy e quindi particolarmente esposta e vulnerabile nei confronti di un comportamento subdolo e sleale da parte della persona cui è affettivamente legata. In sintesi: ai fini della applicabilità dell'art. 615 bis c.p., deve ritenersi luogo di privata dimora anche quello in cui si svolge parte significativa della vita affettiva di chi si trattiene, anche non abitualmente, in detto luogo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2013