Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2012, n. 8762
CASS
Sentenza 16 ottobre 2012

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Massime1

Il reato di interferenze illecite nella vita privata è configurabile anche nel caso di indebita registrazione di conversazioni che, in ambito domestico, il convivente intrattenga con un terzo.

Commentario1

  • 1Registrazione di telefonate o conversazioni: è lecito?
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2019

    E' lecito registrare una conversazione alla quale si partecipa: chi dialoga accetta infatti il rischio che la conversazione sia registrata. L'utilizzo ai fini di difesa (ad es. in un processo) è legittimo, mentre è possibile divulgare o diffondere i contenuti di una conversazione registrata solo se essenziali per l'informazione e per finalità di cronaca. 1. Registrare una conversazione: è lecito anche senza avvisare La registrazione fonografica o video di un colloquio, anche telefonico, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi, è legittima secondo il codice di procedura penale anche se eseguita clandestinamente, cioè senza informare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2012, n. 8762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8762
Data del deposito : 16 ottobre 2012

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