Sentenza 24 giugno 2013
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, in mancanza di fatti nuovi e di una motivazione specifica, dispone la revoca di una precedente autorizzazione di accesso alla stampa emessa in favore del detenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2013, n. 32882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32882 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 24/06/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 2349
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 51155/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PI N. IL 23/07/1980;
avverso l'ordinanza n. 1062/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 20/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 20 settembre 2012 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, integralmente condividendo le ragioni del giudice di prime cure, rigettava il reclamo proposto dal detenuto DI RO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, in data 27.11.2011, aveva disposto in suo danno, ripristinandolo dopo una precedente revoca, il divieto di ricezione del quotidiano "Roma" edito a Napoli.
A sostegno del provvedimento reclamato il magistrato rilevava che il quotidiano in questione riportava costantemente notizie di cronaca riconducibili al clan del DI e che ciò poteva favorire il collegamento del detenuto, ristretto in regime dell'art. 41 bis O.P., con la organizzazione malavitosa di provenienza.
2. Avverso l'ordinanza in questione ricorre per cassazione il DI con distinti ma identici ricorsi, l'uno affidato al difensore di fiducia, l'altro personalmente sottoscritto. Denuncia con essi il detenuto violazione dell'art. 18 ter O.P., commi 1, 3 e 5 e difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando ed argomentando: il provvedimento impugnato viola il principio che vieta il bis in idem, posto che il Tribunale di sorveglianza, con provvedimento del 13 ottobre 2011, aveva accolto il reclamo avverso analogo provvedimento del Magistrato di sorveglianza, rimuovendo il divieto oggi ripristinato ed oggetto della nuova impugnativa;
rispetto a quel primo provvedimento non è intervenuto nulla di nuovo, di guisa che vale l'effetto preclusivo che caratterizza i provvedimenti definitivi del giudice dell'esecuzione e del giudice di sorveglianza;
l'art. 18 ter O.P., ponendo limitazioni a diritti costituzionalmente garantiti, quale quello all'informazione, impone penetrante e specifica motivazione, nel caso di specie inesistente atteso il tenore generico di quella impugnata, e precise limitazioni temporali;
il DI ha già subito una analoga limitazione ed in tale periodo alcuna indicazione specifica di articoli "sospetti" risulta eseguita dall'istituto di detenzione;
di qui l'assenza di motivazione del nuovo provvedimento limitativo della libertà di informazione, motivazione affidata a generici richiami non corroborati da alcun risultato rinveniente dall'applicazione del visto di censura in precedenza abbondantemente esercitato.
3. Il ricorso è fondato.
La questione posta dal ricorso in esame può essere in tal guisa sintetizzata: se ed in quali limiti un provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, in accoglimento del reclamo del detenuto, ha ripristinato la sua possibilità di ricevere un determinato quotidiano locale, possa essere posto nel nulla da una nuova decisione del medesimo Tribunale di segno totalmente contrario. In tali termini posta la questione di diritto, osserva il Collegio che non può certo disconoscersi il potere - dovere dell'autorità amministrativa di proporre e del Magistrato di sorveglianza di pronunciarsi nel senso di limitare l'accesso alla stampa locale del detenuto per reati di delinquenza organizzata e per di più sottoposto allo speciale regime di cui all'art. 41 bis O.P., cionondimeno, in costanza di un provvedimento giurisdizionale, neppure molto lontano nel tempo, che abbia ritenuto tale iniziativa e siffatta decisione negativa per il recluso non legittima e contraria ai diritti di informazione del detenuto, tale possibilità impone un onere motivazionale specifico, che dia conto del pregresso provvedimento e ne spieghi analiticamente e congruamente la necessità e le ragioni apprezzabili di una diversa delibazione delle attuali necessità di sicurezza.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato limita la illustrazione delle ragioni delle limitazioni reclamate ad una critica rivolta alla precedente decisione favorevole al detenuto e non già alla illustrazioni di attuali necessità, con ciò travolgendo la stessa logica processuale di ogni schema procedimentale, la quale, senza scomodare il principio del ne bis in idem che di essa è la massima espressione, si fonda sulla certezza delle decisioni e sulla conquista della definitività di fase come momento fondante imposto dall'ordinamento e come regola limitatrice della discrezionalità.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio al giudice territoriale affinché, in piena libertà di giudizio, riesamini la doglianza difensiva alla luce delle attuali necessità della sicurezza detentiva e sociale.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2013