Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2005, n. 2288
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Sentenza 21 dicembre 2005

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In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia "quoad poenam" della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, o una sentenza ad essa equiparabile, come quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2005, n. 2288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2288
    Data del deposito : 21 dicembre 2005

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