Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia "quoad poenam" della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, o una sentenza ad essa equiparabile, come quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2005, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 21/12/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 2025
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 037369/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) GRESPAN LUCA, N. IL 13/01/1968;
avverso SENTENZA del 23/06/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA ex art. 444 c.p.p.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONZATTI ALESSANDRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza e restituirsi gli atti al Giudice competente per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre per l'annullamento della sentenza ex art. 444 c.p.p., emessa il 23/06/2004 dal G.U.P. del Tribunale di Brescia, con la quale veniva applicata la pena, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del medesimo giudice in data 19/01/2004 (irrevocabile il 26/02/2004), alla pena di anni uno di reclusione e Euro 250,00 di multa, così determinando la pena complessiva in anni uno, mesi otto di reclusione e Euro 500,00 di multa, pena sospesa come richiesto quale condizione subordinante il patteggiamento fra le parti.
Deduce il Procuratore Generale che è stato violato l'art. 81 c.p. sotto un primo aspetto, perché il giudice ha omesso la motivazione in ordine all'identità del disegno criminoso tra la rapina di cui è causa (commessa il 18/10/2003) e la tentata rapina di cui al precedente giudicato, commessa il 23/08/2004.
Sotto un secondo aspetto, perché la pena da aumentare era quella relativa al resto più grave di rapina compiuta, rispetto a quello di rapina tentata, e pertanto doveva essere determinata nel presente processo,quale pena del reato base,e quindi incrementata con l'aumento giudicato equo per la continuazione col reato meno grave già giudicato, secondo la regola generale. Il primo motivo non considera che la motivazione del giudice verte sulla correttezza della qualificazione del fatto come prospettata dalle parti, e quindi può consistere anche in una espressione di sintesi, che dimostri il convincimento del giudice sul punto: pertanto il motivo non è specifico, perché non è riferito al contenuto del patteggiamento sul punto della continuazione, e attiene al merito, non deducibile in cassazione, perché tende ad inficiare la qualificazione dei fatti ritenuta corretta dal giudice.
È fondato il secondo motivo del ricorso, perché in forza di un orientamento interpretativo che può ritenersi consolidato (S.U. 21/06/1986, Nicolini), applicabile al rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p., il passaggio in giudicato della sentenza che si pone in continuazione non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 81 c.p., comma 2, norma che attiene all'esame del fatto ai fini della determinazione della pena.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Brescia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006