Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8499 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 084 9 9 7 0 2499/02 LA CORTE SUPREMA DI CAS Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.ni Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 2143/00 Cron.23310 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud. 16/04/02 Dott. Camilla DI IASI Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RR EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO RIZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
C.R.I.A.S. CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE SICILIANE;
intimato avverso la sentenza n. 82/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 18/01/99 - R.G.N. 5063/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1652 -1- udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE - MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane C.R.I.A.S., ha irrogato il 24.2.1993 al proprio dipendente IR OM la sanzione disciplinare della censura, previa rituale contestazione dell'addebito di avere abbandonato il posto di lavoro il 21.1.1993 per oltre trenta minuti, di non avere obbedito alle istruzioni del superiore e di avere tratto in inganno la direzione per giustificare le violazioni commesse. La impugnazione del lavoratore è stata respinta dal Pretore di Catania, giudice del lavoro. Avverso tale sentenza ha proposto appello il IR, Azu deducendo erronea interpretazione della prova testimoniale. L'appello è stato respinto dal Tribunale di Catania con sentenza 1.12.1998/19.1.1999 82, la quale ha ritenuto n. che il Pretore aveva valutato la prova per testi espletata in maniera corretta ed esauriente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il IR, con due motivi. La intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 14, 15 e 26 Legge 20 maggio argomentando che "l'attività sindacale è 1970, n. 300, libera e non è soggetta a preventiva comunicazione al datore di lavoro e/o a preventiva autorizzazione da parte 3 dello stesso"; deduce altresì insufficiente motivazione su punto decisivo dellacontraddittoria controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione alla valutazione della prova testimoniale. Il primo profilo è inammissibile. Pur citando l'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300, il ricorrente non deduce alcuna violazione della procedura di irrogazione delle sanzione disciplinari. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 14 L. 300/1970, svolgimento dell'attività sindacale all'interno dei lo luoghi di lavoro, garantito da tale norma, deve in ogni Axy caso realizzarsi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale, come specificato dallo stesso art. 26 1° comma (Cass. 22-2-1983 n. 1325; Cass. 19-8-1986 n. 5089). Quanto infine all'art. 151 meramente enunciato, il ricorrente non deduce in che cosa sarebbe consistita la discriminazione sindacale. E' inammissibile anche la censura di erronea motivazione, perché essa si risolve in una diversa valutazione della testimoniale, senza indicazione dei canoni di prova giudizio che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato. Infatti la sentenza impugnata, ampiamente ripercorrendo la motivazione pretorile, ha chiarito che la mattina del 21.1.1993, durante l'orario di ricevimento al pubblico, il IR si allontanò dal proprio posto di lavoro senza 4 darne comunicazione al proprio superiore;
successivamente il suo superiore gerarchico diretto, il AN, cui un cliente aveva fatto notare l'assenza del IR, lo rinvenne nella stanza di altro collega, tale OL, il quale, sentito quale teste, ha confermato la circostanza. La deposizione del OL, verso la quale, sottolinea il Tribunale, il IR non ha sollevato alcuna osservazione contestazione, smentisce la versione dei fatti data dal IR secondo cui egli quel giorno non avrebbe affatto "abbandonato il posto di lavoro", ma si sarebbe semplicemente recato in una stanza vicina (dove si trovava il teste e collega OL), in cui sarebbe stato Axel chiamato perché cercato al telefono dal suo sindacato di appartenenza: la S.I.L.C.E.A. C.I.S.A.L.. Il Tribunale ricorda che il OL, sostanzialmente confermando quanto dagli altri testi, ha dichiarato che "Il dichiarato ricorrente, infatti, era venuto a trovarmi nella mia stanza . . . posso dire però che era lì da circa dieci minuti quando è stato chiamato al telefono, sempre nella mia stanza, da parte della segreteria provinciale S.I.L.C.E.A. C.I.S.A.L., di cui sia io che il ricorrente siamo aderenti. La telefonata era in corso da circa un minuto quando è sbattendo la porta il sig. entrato nella mia stanza AN". Pertanto, a parte dunque qualche differenza sui tempi dell'assenza del IR (15 minuti circa secondo la 5 ricostruzione del OL;
30 minuti circa secondo D'LO e AN, testi sulla cui attendibilità la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato) tutti hanno confermato che il giorno 21.1.1993, in orario di ricevimento del pubblico, il IR si è allontanato dal proprio posto di lavoro, recandosi presso un altro ufficio;
ricercato da un artigiano, tale AP LO, in quanto titolare dell'istruttoria postcontratto della pratica di quest'ultimo, risultava assente da circa 15 minuti, per motivi diversi da quelli di ufficio e non tutelati da altre norme dell'ordinamento. Il Tribunale ha concluso che il IR ha così Azer realizzato una palese inosservanza dei propri doveri di ufficio, non essendo consentito ad un dipendente di allontanarsi dal proprio posto di lavoro, specie in orario di ricevimento del pubblico. Poiché le doglianze del ricorrente si risolvono in una mera contrapposizione delle proprie tesi a quelle ragionatamente esposte dal Tribunale, il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della sanzione disciplinare della censura, va respinto. Tale esito manifesta l'infondatezza del secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360, nn. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata, per averlo 6 condannato alle spese processuali del grado di appello, qualificandolo, a suo dire erroneamente, come soccombente. Il ricorso va pertanto respinto in toto. Nulla per le spese del presente giudizio, non essendosi l'intimata costituita e non avendo svolto attività defensionale all'udienza.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Сакнистатин Sezione Lavoro, il 16 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere Estensore Halo Де Мацей 3 0 3 1 A 6 I . S D S . T IL CANCELL'ERE , A R N O T A L , ' Deposit Cancelleria 3 L L A 7 L O S - E E 3610.212 B 6 P - I D S 1 I D I S 1 N A N IL CANCELLIERE T G E E S O S G O I A G P A D E M L I E O , T A O T A D I R L R T L E I S T I E D N G D E E O S R E Lav\sd-censura-pirracchio RG 2143/2000 7