Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
Qualora venga proposta istanza di verificazione di scrittura privata dalla parte che ha interesse ad utilizzare la scrittura privata disconosciuta in giudizio, quest'ultima dovrà produrre scritture di comparazione di cui sia certa la provenienza dal soggetto a cui detto documento si intende attribuire, e la verifica potrà essere effettuata direttamente dal giudice di merito, senza necessità di ricorrere alla consulenza grafologica d'ufficio, rimessa alla sua discrezionalità.
Commentario • 1
- 1. ISTANZA DI VERIFICAZIONE: la parte deve imprescindibilmente produrre o indicare le scritture di comparazioneAvv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 25 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. CHIARINI M. Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABAKOS ITALIA SAS, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. LE IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato MAISANI ANDREA, difesa dall'avvocato MIGNANO RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO AC SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 18961/98 del Giudice di pace di NAPOLI, 2^ sezione civile emessa e depositata il 03/12/98; RG.12669/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/02 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26 febbraio 1998 la s.a.s. BA IA si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Napoli per il pagamento della somma di L. 1.011.500, richiesto dalla s.r.l. OE MA su fattura n. 2491/1997, emessa per il contratto del 28 giugno 1996.
In rito eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice di Napoli per esser stato pattuito (clausola n. 11) a favore della presunta creditrice o il foro di Milano o quello della sua sede e cioè Casoria;
nel merito contestava (tra l'altro) la veridicità della firma a suo nome apposta sul contratto, e perciò la disconosceva formalmente.
L'opposta contestava le eccezioni di rito e di merito e formulava istanza di verifica, producendo al fine scritture di comparazione. Con sentenza del tre dicembre 1998 il Giudice di Pace di Napoli rigettava l'opposizione sulle seguenti considerazioni: 1) la clausola n. 11 delle condizioni generali del contratto non stabiliva un foro convenzionale esclusivo e perciò il creditore poteva avvalersi del foro generale di cui all'art.19 cod. proc. civ. e dunque citare la s.a.s. BA IA a Napoli, ove aveva la sua sede;
2) il disconoscimento della firma del contratto era carente di prova, mentre dal confronto con le firme risultanti dalle scritture di comparazione - non disconosciute - emergeva l'autenticità di quella disconosciuta.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione la s.a.s. BA IA per due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 2 c.p.c. in riferimento all'art. 38 c.p.c. Nullità del decreto ingiuntivo".
Per espressa previsione contrattuale la presunta fornitrice poteva adire o il giudice della sua sede - Casoria - o quello di Milano. Tale competenza era stata attribuita dalle parti in via esclusiva e pertanto il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Napoli era nullo per incompetenza, senza che essa ricorrente avesse l'onere di contestare tutti gli altri fori alternativamente concorrenti. Il motivo è infondato.
Premesso che la Corte di Cassazione, allorché deve accertare se il giudice di merito è incorso in un error in procedendo, è giudice anche del fatto, la clausola n. 11 del contratto intercorso tra le parti è del seguente tenore: "Legge applicabile e foro competente. ...Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente accordo sarà competente a giudicare il foro ove ha sede il fornitore. Al fornitore è concessa la facoltà di adire, in alternativa e a sua insindacabile scelta, il foro di Milano". Pertanto il giudice di Napoli, nell'escludere la pattuizione di un foro esclusivo, ha correttamente applicato l'ormai consolidato principio secondo il quale la designazione convenzionale di un foro territoriale diverso da quelli stabiliti dalla legge non è sufficiente ad attribuire ad esso il carattere di esclusività richiesto dall'art. 29 c.p.c., essendo a tal fine necessario che, pur senza formule sacramentali, risulti però espressa la comune volontà delle parti di sottrarre il giudizio agli altri fori legali, e perciò di escludere la concorrenza con essi. Tale significato non ha la clausola che designi un determinato foro come "competente per ogni - o per qualsiasi - controversia sull'interpretazione o esecuzione del contratto", e dunque in presenza di siffatta clausola non viene meno la competenza concorrente dei fori normativamente previsti (tra le tante Cass. 10422/1994), 11616/1998, 2214/2001), e quindi, nella specie, è
competente il foro, della sede la convenuta, che è una società di persone (secondo comma dell'art. 19 cod. proc. civ.). 2. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.". Il Giudice di Pace ha affermato l'autenticità della scrittura di cui la OE ha chiesto la verificazione ritenendo erroneamente non disconosciute le scritture di comparazione prodotte dalla stessa. Ha poi ulteriormente violato gli artt. 214 e 216 e segg. c.p.c. affermando che essa debitrice non aveva provato il disconoscimento, mentre incombeva alla controparte, che voleva avvalersi della scrittura disconosciuta, provarne l'autenticità, mediante l'apposito procedimento incidentale di verificazione che il giudice non aveva avviato, come invece avrebbe dovuto. Il motivo è infondato, pur se la motivazione del Giudice di Pace deve essere corretta (art 384, secondo comma, cod. proc. civ.). Anche con questa censura è denunciato un errore processuale e perciò questa Corte deve esaminare gli atti.
Occorre preliminarmente ribadire che per esaminare l'istanza di verificazione non è necessaria la preventiva, formale apertura del relativo procedimento incidentale, potendo il giudice decidere su di essa sulla base degli elementi probatori acquisiti, se li ritiene sufficienti (Cass. 6613/1991; 12012/1992). Fondata è invece la censura concernente l'onere della prova dell'autenticità della scrittura disconosciuta, che erroneamente il giudice di Pace ha affermato esser a carico di colui al quale viene attribuita, mentre è incontrovertibile (art. 216 cod. proc. civ.) che colui nei cui confronti la controparte vuoi far valere la prova documentale del diritto di cui chiede la tutela, se intende impedire che il documento acquisti efficacia probatoria, non ha altro onere che quello di disconoscerlo nei modi e nei tempi previsti dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., essendo a carico della parte che voglia insistere su tale mezzo di prova proporre l'istanza di verificazione - che ha carattere istruttorio ed introduce una questione probatoria - fornendo le prove necessarie per accertare, incidentalmente, l'autenticità della scrittura, e quindi ottenerne il valore di prova nel giudizio. Tuttavia, poiché il Giudice di Pace ha ritenuto raggiunta la prova dell'autenticità della scrittura disconosciuta sulla base delle scritture di comparazione prodotte dalla s.r.l. OE MA, il decisum è conforme all'art. 216 cod. proc. civ. e quindi l'erronea affermazione concernente l'onere della prova non rileva.
2.1 - Premesso che le scritture di comparazione che costituiscono il mezzo di prova più idoneo per la verifica di scrittura privata, indubbiamente possono essere ammesse soltanto quelle sulle quali non vi è contestazione sulla provenienza da colui al quale vengono attribuite e cioè o quelle la cui autenticità è stata accertata con sentenza passata in giudicato o con atto pubblico, o che sono legalmente riconosciute perché, perché devono esser utilizzate per formare la prova dell'autenticità del documento oggetto di verificazione giudiziale, e perciò è necessaria la certezza della provenienza dal soggetto a cui detto documento si intende attribuire (Cass. 129/2001). Disposta, nel rispetto delle predette condizioni, l'acquisizione delle scritture di comparazione, la verifica ben può esser effettuata direttamente dal giudice di merito senza necessità di ricorrere alla consulenza di ufficio grafologica, rimessa alla sua discrezionalità.
Richiamati tali principi, nella specie il difensore della s.a.s. BA IA, all'udienza del 10 luglio 1998 ha dichiarato di disconoscere le due scritture di comparazione prodotte dalla s.r.l. OE MA, ma nel contempo ha chiesto termine "per meglio esaminare la documentazione e controdedurre previa verifica da parte della propria assistita". Poi, all'udienza successiva (25 settembre 1998), il medesimo difensore non ha più insistito nel disconoscimento delle scritture da utilizzare per il confronto, bensì le ha "impugnate perché attinenti ad un rapporto diverso da quello in causa, che non aveva avuto esecuzione". Ne consegue che pertanto ne ha impugnato il contenuto, non il loro valore estrinseco per effettuare il paragone tra le firme da esse risultanti e quella dal contratto posto a fondamento dell'ingiunzione e quindi il giudice di Pace, nell'esaminarle, non ha violato l'art. 217, ultimo comma cod. proc. civ. Corretta nei suesposti termini, ai sensi dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata, anche questa censura va rigettata. Poiché l'intimata s.r.l. OE MA non si è costituita, non si deve pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003