Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T S I G E 1 R NOME7 255 /0 1 A D ک ے REPUBBLICA ITALIANA E T N E S E LA CORT UP A SAZIONE Oggetto REGOLAMENTO -SEZIONE PRIMA CIVILE DI COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18138/00 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI - Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 16742 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 07/03/2001 Dott. Aniello NAPPI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di PALERMO, con ordinanza del 18/09/00, nella causa iscritta al n° 351/98 vertente tra PA DO nella qualità di Curatore del FALLIMENTO ICES srl;
COMUNE DI CEFALU'; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
2001 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 620 Generale Dott. Giovanni GIACALONE con le quali si 1 chiede che codesta Corte, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Termini Imerese in ordine alla causa descritta in premessa. Svolgimento del processo Il Tribunale di Termine Imerese, adito dalla s. r.
1. ICES, in bonis, aggiudicataria di un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento della casa comunale di Cefalù, per chiedere la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti dell'amministrazione comunale, nonché la condanna di quest'ultima al risarci- 3 mento del danno, con sentenza del 24 giugno 1997 di- chiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Palermo poichè con sentenza 293/1992 aveva dichiarato il fallimento della società. Ma il Tribunale di Palermo, sul presupposto che rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale fal- limentare le sole azioni che derivano dal fallimento e non anche quelle che e, concernendo rapporti giuridici an- teriori allo stesso, quali il contratto di appalto in- tercorso tra le parti, in cui era subentrato il curatore del fallimento, sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale, e che dunque la controversia rientrava nella competenzadel Tribunale di Termini Ime- rese, ha richiesto regolamento di ufficio a questa Cor- 2 te. Il P.G. ha concluso per l'appartenenza della compe- tenza per territorio a quest'ultimo Tribunale. Motivi della decisione Il collegio osserva che la delimitazione dell'ambi- to della competenza del Tribunale fallimentare quale risultante dalla giurisprudenza di questa Corte, posta a fondamento sia del regolamento richiesto dal Tribuna- le di Palermo, sia delle conclusioni formulate dal P.G. che ad essa si sono richiamati, merita conferma e, con- seguentemente, dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese a conoscere della
contro
- versia pur dopo il fallimento della s.r.l. ICES. A norma dell'art. 24 L.F., infatti, il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il attractiva concursus, disciplinatavalore. E la vis dalla disposizione in commento, costituisce la de- rivazione ed il prolungamento della norma dell'art. 23, laddove quest'ultima individua il Tribunale come organo del fallimento, mentre la prima attribuisce al Tribu- nale che abbia dichiarato il fallimento una competen- za speciale, divenendo organo naturale di giurisdizio- ne con competenza avocativa per tutte le controversie all'evidente scopo di che nascono dal fallimento. Ciò 3 assicurare il massimo possibile di coerenza ed unità ad una procedura -qual'è quella concorsuale - sovente destinata ad intrecciarsi con una molteplicità di altre vicende giudiziarie. Pertanto questa Corte ha ripetutamente afferma- to, anche a sezioni unite, che la terminologia "Azioni che derivano dal fallimento", di cui all'art. 24, è formula normativa inequivoca che coinvolge le azio- ni corrispondenti (come mezzo di tutela giurisdiziona- le) a diritti sorti in forza del fallimento, ovvero che con il fallimento hanno assunto una particolare configurazione (come nel caso di modificazione degli effetti di situazioni giuridiche preesistenti con azio- ni e sentenze costitutive). E che dunque esulano dalla nozione le azioni che già si trovavano nel patrimo- nio del fallito al momento dell'accertamento del- lo stato di crisi, relative a diritti soggettivi già esistenti e che con la dichiarazione di fallimento non assumono tutela ° configurazione particolare che non sia la semplice assunzione della legittimazione processuale da parte del curatore al posto del fallito ex art.43 della legge fall. (Cass.520/1999;5477/1998;99/1998;9156/1997). In altri termini, le azioni, le quali dipendano da rapporti che già si trovavano nel patrimonio del- b l'imprenditore al tempo della dichiarazione di falli- mento, che a questa dunque preesistevano e che si pon- gono con il fallimento in relazione di mera occasio- nalità, non sono attratte nella particolare sfera di competenza del Tribunale fallimentare. Il semplice fat- to, poi, che la legittimazione ad esercitare (o a continuare) tali azioni sia attribuita al curatore, quale organo normalmente deputato alla gestione dei rapporti patrimoniali facenti capo al fallito, non giustificherebbe la deroga alle ordinarie disposi- zioni del codice in tema di competenza, perché quelle azioni sono destinate a svolgersi secondo regole che in nessun modo risentono del fallimento e della spe- cifica disciplina della par condicio creditorum che al fallimento è sottesa. Nulla perciò consente di sottrarre siffatte azioni alle norme che, anche in tema di competenza, sarebbero ad esse applicabili ove fossero state promosse dall'imprenditore prima ed indi- pendentemente dal fallimento. Tali sono le azioni che tendono a tutelare i di- ritti di credito vantati dal fallito nei confronti di _ terzi, e le azioni con cui detti diritti debbano esse- re accertati, ovvero divenire ´ oggetto di pronunce di condanna:in quanto si tratta di situazioni giuridi- che preesistenti al fallimento, che dalla procedura b 5 concorsuale non derivano, né da essa assumono par- ticolari connotazioni, tanto da poter essere oggetto esercitate, o proseguite, dalla curatela di azioni davanti al giudice ordinariamente competente. Tale è anche il giudizio con cui l'appaltatore chieda la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno sofferto per l'inadempimento della contropar- te e per avere la stazione appaltante rescisso illegit- timamente il negozio a norma dell'art. 340 della legge 2248 del 1865 All.F. :in quanto, come già ha rilevato una non recente pronuncia di questa Corte, resa a sezio- ni unite (sent. 1224/1976), l'azione attiene a rap- porti giuridici anteriori al fallimento e, quindi,a di- ritti soggettivi già esistenti nel patrimonio del- la fallita al momento dell'accertamento dello stato di crisi, senza alcun collegamento o rapporto di derivazione con il dissesto e la procedura concorsua- le, la quale nulla ha immutato in proposito, se non nel trasferire la legittimazione dalla società stessa al curatore. Va pertanto dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Termini Imerese davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Termini Imerese. Così deciso in Roma il 7 marzo 2001. Tiffedbe four Il Presidente Il Consigliere estensore Alfredo Rocchi Bern Reform Salvatore Salvago райрад DEPOSITATA IN CANCELLERIA AR Di NU of Nuts IL CANCELLIERE 29 MAG 2001 Oggi, IL CANCELLIERE AR Di NU 5 полоко E N ZIO TRA EGIS R A D TE EN S E 7