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21 settembre 2007
21 settembre 2007
Art. 5. Trasparenza della pubblicita' 1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.
La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.
Commentari • 7
- 1. Pubblicità, moda e dirittohttps://www.iusinitinere.it/ · 9.451332
[…] Principio cardine, alla base della legislazione sulla comunicazione pubblicitaria, è quello della trasparenza che ritroviamo ex art. 7 del C.A.P.[8] ed ex art. 5 del d.lgs. 145/2007[9], ove viene sancito che la riconoscibilità del messaggio promozionale tende a prevenire la possibilità di confusione e pone il consumatore nelle condizioni di decodificare criticamente il messaggio, cosa che, di fatto, non accadeva con le semplici comunicazioni o con i messaggi di natura meramente informativa. […]
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Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 28/03/2013, n. 3210Provvedimento: […] Afferma la ricorrente che l'Autorità avrebbe erroneamente valutato la gravità della sanzione con riferimento al significativo impatto del messaggio suscettibile di raggiungere un numero considerevole di consumatori laddove nello stesso contenuto del provvedimento ha fatto riferimento – quale target di riferimento del messaggio – alla clientela business e, conseguentemente, al professionista e non già al consumatore (artt. 1 e 5 D.Lgs. n. 145/2007).Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- art. 8 D.Lgs. n. 145/2007·
- pubblicità occulta·
- pubblicità ingannevole·
- valutazione della gravità della sanzione·
- art. 11 L. n. 689/1981·
- travisamento dei fatti·
- eccesso di potere·
- art. 5 D.Lgs. n. 145/2007·
- target di riferimento