Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2025, n. 37946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37946 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
CO AP GE ST IU NN IA LI AR IA RI D'NG
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37946/2025 Roma, li, 21/11/2025
- Presidente -
Sent.n.sez.1603/2025 CC 13/11/2025 R.G.N. 26883/2025
- Relatore -
SENTENZA
NI LI, nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa in data 6 giugno 2025 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RI D'NG; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato Antonio Barbieri, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da LI NI e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che in data 23 aprile 2025 ha applicato congiuntamente nei confronti della stessa le misure coercitive del divieto di dimora in Roma e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione
Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: PR
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Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
al delitto di cui all'art. 74, comma 1, 2 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 1) dell'imputazione cautelare. Secondo l'ipotesi di accusa, LI NI sarebbe stata partecipe dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti diretta dallo zio HR VE, in quanto avrebbe provveduto alla custodia dei proventi dell'attività illecita, contribuendo in tal modo a supportare stabilmente l'associazione e a garantirne la costante operatività.
2. L'avvocato Antonio Barbieri, difensore di LI NI, ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il difensore ha eccepito il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione quanto alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa innanzi al Tribunale del riesame aveva censurato l'insufficienza degli elementi probatori indicati nell'ordinanza genetica a costituire gravi indizi di colpevolezza della partecipazione della ricorrente ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti. Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza nelle conversazioni intercettate in tre occasioni e precisamente in data 23 marzo 2022, quando NI consegnò del denaro al coindagato MA RO, in data 26 marzo 2022, quando la ricorrente consegnò altro denaro a RO, e, infine, in data 20 aprile 2022, quando la stessa, recatasi presso l'abitazione degli zii e coindagati HR VE e HA HI, fu incaricata di conteggiare il denaro ivi custodito dai prossimi congiunti. Questi elementi, tuttavia sarebbero inidonei a dimostrare che NI avesse svolto il ruolo di contabile del sodalizio, in quanto in nessuna conversazione oggetto di intercettazione sarebbero emersi elementi indiziari in tal senso. Gli episodi di detenzione del denaro per conto dello zio HR VE sarebbero stati al massimo due, quelli del 23 e del 26 marzo 2022, e comunque sarebbero stati riconducibili ad un'unica provvista di denaro. L'unica condotta di custodia del denaro, quella intervenuta tra il 23 e il 26 marzo 2022, non consentirebbe di ritenere, in mancanza di altri significativi riscontri fattuali, che la ricorrente fosse addetta alla custodia del denaro del gruppo e benché meno che fosse la contabile del gruppo. La mera custodia da parte della ricorrente del danaro provento dello spaccio per conto dello zio paterno HR VE presso l'abitazione ove viveva con i nonni paterni, nel limitato arco temporale intercorso tra il 23 e il 26 marzo 2022, e il conteggio del danaro presso l'abitazione dello zio in data 20 aprile 2022 non
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potrebbero dimostrare né la condotta di partecipazione ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti, né la necessaria affectio societatis. Il ruolo di contabile e di cassiera della ricorrente sarebbe, dunque, un mero postulato, meramente congetturale in quanto sfornito di prova;
sarebbe, invece, ragionevole ritenere che NI, in considerazione della propria giovane età, appena ventenne all'epoca dei fatti, e dello strettissimo rapporto di parentela con lo zio, si fosse prestata a dare un aiuto solo occasionale al parente. Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe omesso di verificare prima che l'affectio societatis sul piano soggettivo, l'esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione della ricorrente col tessuto organizzativo del sodalizio sul piano oggettivo. La ricorrente non avrebbe intrattenuto con altri presunti sodali alcun rapporto;
estremamente breve, peraltro, sarebbe stato il periodo di osservazione delle condotte della stessa e i suoi interventi sarebbero isolati e contingenti. La ricorrente in quasi quasi otto mesi di osservazione sarebbe stata oggetto di captazione soltanto nelle occasioni indicate nelle intercettazioni citate. Dalle stesse, peraltro, emergerebbe un rapporto che si esaurisce sul piano strettamente personale e familiare con lo zio, che al più potrebbe configurare il reato di favoreggiamento, quale occasionale aiuto alle attività illecite poste in essere dallo stesso.
2.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha censurato la violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e il vizio di motivazione circa l'omessa valutazione della rilevanza del tempo trascorso dai fatti contestati. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari applicando la presunzione di cui art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e rilevando apoditticamente che la difesa non avrebbe opposto alcun elemento per vincere tale presunzione. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal Tribunale di riesame, tuttavia, la difesa ha opposto specifici e concreti elementi idonei a vincere la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, deducendo l'ampio lasso di tempo decorso dei fatti contestati, commessi tra il marzo del 2022 e il mese maggio di maggio dello stesso anno, mese in cui il sodalizio avrebbe cessato la propria operatività secondo la contestazione dell'imputazione cautelare. La difesa ha, inoltre, rilevato che l'indagata è divenuta madre dopo pochi mesi di una bambina e vive a Napoli presso l'abitazione del compagno e non ha avuto alcun legame o contatto con ambienti delinquenziali.
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3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 ottobre 2025, il Procuratore generale, Fabio Picuti, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 31 ottobre 2025 l'avvocato Antonio Barbieri ha replicato, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.
2. Con il primo motivo, il difensore ha eccepito il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione quanto alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza.
3. Entrambe le censure proposte sono inammissibili.
3.1. Il motivo è inammissibile, quanto al vizio di motivazione, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, [...], Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, [...], Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482). Il Tribunale del riesame, peraltro, ha non illogicamente rilevato come dalle intercettazioni sia emerso che la ricorrente fosse la nipote di VE HR, capo dell'associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e che, in tale ambito, la stessa rivestisse il ruolo di custode e cassiera dei proventi dell'attività illecita di spaccio. Dal tono confidenziale usato con il coindagato MA RO e dalle intercettazioni con gli zii relative a pregressi conteggi di danaro errati il Tribunale del riesame ha non illogicamente inferito che la ricorrente si occupava stabilmente
Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fd5d6bddf - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
della custodia del danaro lucrato dal sodalizio criminoso, mentre VE era sottoposto agli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame ha sottolineato il contributo fondamentale offerto dalla ricorrente all'attività del sodalizio criminoso sia attraverso l'esecuzione in prima persona di pagamenti e di consegne di denaro finalizzate alle transazioni illecite, sia attraverso la custodia del denaro per conto degli altri sodali impossibilitati perché detenuti o per evitare il rischio di interventi da parte delle forze dell'ordine. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, l'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un quid pluris rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, [...], Rv. 286738 - 01; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, [...], Rv. 270396-01). A differenza di quanto eccepito nel ricorso, il Tribunale del riesame non ha considerato soltanto l'affectio societatis, ma ha evidenziato la stabile e organica compenetrazione della ricorrente nel tessuto organizzativo del sodalizio e il consapevole contributo prestato al mantenimento dell'associazione e al perseguimento del programma criminoso per mezzo dello specifico ruolo di cassiera e custode dei proventi illeciti, in quanto in quel lasso temporale lo zio HR VE era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari. In tal senso, il Tribunale, non soltanto ha sottolineato il chiaro tenore delle intercettazioni, ma ha rilevato che la ricorrente ha intrattenuto rapporti sia con i vertici dell'associazione, lo zio HR VE, che con altri sodali, la zia HA HI e MA RO, e, dunque, il suo contributo non si è risolto meramente in un ausilio prestato in ambito familiare, ma ha assunto la forma di una partecipazione consapevole all'operatività dell'associazione a delinquere.
3.2. Manifestamente infondato è, inoltre, il vizio di violazione di legge dedotto, in quanto le condotte ascritte alla ricorrente non possono integrare il reato di favoreggiamento personale. Il delitto di favoreggiamento personale, infatti, non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente quale quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve in partecipazione o concorso esterno al reato associativo, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa (ex plurimis: Sez. 6, n.
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Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fd5d6bddf - Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
42980 del 03/10/2024, P., Rv. 287264-03; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [...], Rv. 281217 -07). Sotto altro profilo, il favoreggiamento personale presuppone che l'attività ausiliatrice sia rivolta in favore del soggetto uti singulus, mentre laddove l'aiuto venga prestato ad uno o più dei partecipi dell'associazione, mentre questa è ancora in atto, e sia indirizzata al soggetto in quanto componente del gruppo criminale si è di fronte, ricorrendo i presupposti sopra indicati, al fenomeno del concorso esterno (Sez. 5, n. 34597 del 06/05/2008, [...], Rv. 241929-01): nella specie, il Tribunale del riesame ha non illogicamente ritenuto che la condotta della ricorrente è stata funzionale ad agevolare l'attività delittuosa dell'intero sodalizio.
4. Il difensore, con il secondo motivo, ha censurato la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e il vizio di motivazione circa l'omessa valutazione della rilevanza del tempo trascorso dai fatti contestati.
5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una diversa valutazione degli elementi probatori posti dal Tribunale a fondamento della diagnosi cautelare. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628). Il Tribunale del riesame ha, peraltro, congruamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva e all'adeguatezza del regime cautelare <del tutto blando» applicato, in quanto l'unico ad impedire, attraverso una limitazione e un monitoraggio dei suoi movimenti, che la predetta reiteri i reati, riprendendo i contatti con l'ambiente criminale di riferimento». Il Tribunale ha, dunque, fatto corretta applicazione della presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 comma 3, cod. proc. pen., stante il titolo del reato contestato e l'assenza di elementi utili a superare questa presunzione. Nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame la presunzione relativa delle esigenze cautelari è stata, infatti, confermata dalla gravità delle condotte commesse e dalla stabile frequentazione dell'abitazione del capo dell'associazione, anche durante il periodo in cui quest'ultimo si trovava agli arresti domiciliari, tanto da essere ivi presente nel giorno del suo arresto.
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Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2025. Il Consigliere estensore RI D'NG
Il Presidente
CO AP
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Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 60779fd15d6bddf Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386